Cassazione Civile, Ordinanza n. 14712/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente creditore)
La controversia
La controversia nasce da cartelle esattoriali relative a omesso versamento di contributi consortili per le annualità 2007-2008, emesse in favore di due consorzi di bonifica. In primo grado i ricorsi del contribuente, riuniti, erano stati respinti; il contribuente aveva poi proposto revocazione della sentenza di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale, deducendo dolo processuale ex art. 395 n. 1 c.p.c. per il fatto che il consorzio non avrebbe prodotto una sentenza del Tribunale civile di Roma e altri documenti che sarebbero stati favorevoli al contribuente, nonché lamentando che nel giudizio di primo grado la Commissione provinciale avrebbe trattato la causa in sua assenza nonostante una richiesta di differimento dell’orario di discussione, senza darne conto a verbale. La CTR ha rigettato l’appello per revocazione; contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 395 n. 1 c.p.c. e 64, commi 2 e 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la mancata produzione di atti e sentenze favorevoli integrasse dolo processuale revocatorio; 2) violazione degli artt. 395, comma 4, c.p.c. e 31, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992, deducendo la nullità del giudizio di primo grado per lesione del diritto di difesa, nullità che la CTR avrebbe dovuto rilevare.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la mancata produzione, da parte del consorzio, di sentenze e documenti favorevoli all’altra parte potesse integrare dolo processuale revocatorio, chiarendo che il dolo ex art. 395 n. 1 c.p.c. richiede un comportamento positivo, artificioso e fraudolento, idoneo a sviare la difesa altrui e a impedire l’accertamento della verità; il semplice silenzio o la mancata produzione di documenti non basta. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la pretesa nullità del giudizio di primo grado doveva essere fatta valere con specifica impugnazione in appello e non poteva essere introdotta per la prima volta tramite revocazione straordinaria e poi in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del consorzio controricorrente e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il dolo processuale revocatorio richiede un artificio o una condotta positiva, soggettivamente e oggettivamente diretta a paralizzare o sviare la difesa dell’avversario e a impedire al giudice l’accertamento della verità; non basta il mero silenzio, la mancata produzione di documenti o il semplice mendacio.
La censura proposta dal ricorrente è stata ritenuta inammissibile perché attinente a una nullità del procedimento di primo grado non deducibile per la prima volta mediante revocazione straordinaria.
art. 64, commi 2 e 3, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Richiamato insieme all’art. 395 n. 1 c.p.c. quale base della revocazione nel processo tributario per dolo processuale.
art. 31, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del giudizio di primo grado, ma la questione è stata ritenuta non proponibile nei termini dedotti.
Il comportamento processuale può essere censurabile sotto il profilo dei doveri di lealtà e probità, ma ciò non equivale di per sé a dolo processuale revocatorio.
È stato applicato il principio di conversione delle nullità processuali in motivi di impugnazione: una nullità del primo grado andava dedotta con l’appello e non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 2 commi 192, 195 e 197
La Corte ha escluso che la definizione agevolata delle liti fiscali si applichi al giudizio di revocazione in esame.
Massime di principio
- Il dolo processuale revocatorio ex art. 395 n. 1 c.p.c. presuppone una condotta positiva, fraudolenta e concretamente idonea a impedire o deviare la difesa della controparte e l’accertamento della verità; non è sufficiente la mera omissione di produzione documentale o il silenzio su fatti sfavorevoli.
- La mancata produzione di documenti o provvedimenti favorevoli alla controparte, di per sé, non integra revocazione per dolo processuale quando non sia allegato e dimostrato un quid pluris di artificio o di frode processuale.
- Le nullità del giudizio di primo grado devono essere fatte valere nei normali mezzi di impugnazione, secondo il principio di conversione delle nullità processuali in motivi di gravame; non possono essere introdotte per la prima volta in sede di revocazione straordinaria o in cassazione.
- La definizione agevolata delle liti tributarie non è automaticamente estensibile al giudizio di revocazione, quando quest’ultimo abbia un oggetto processualmente autonomo e distinto rispetto alla lite fiscale di merito.
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