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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09283/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un primo licenziamento intimato al lavoratore e poi dichiarato nullo con ordinanza non opposta, che ha dato luogo a un credito per indennità risarcitoria/retribuzioni maturate. Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 12 mensilità; nel giudizio di opposizione il Tribunale aveva ridotto la somma a 5 mensilità, mentre la Corte d’appello aveva aumentato il quantum a 7 mensilità, individuando come periodo rilevante quello compreso tra il primo licenziamento nullo e un successivo licenziamento per superamento del periodo di comporto, ritenuto autonomo e non impugnato. La società ricorre in cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa considerazione dell’eccezione di avere già pagato 5 mensilità in esecuzione della sentenza di primo grado, chiedendo la detrazione di tale importo; (2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’avvenuto pagamento di quelle 5 mensilità. Il lavoratore resiste e propone ricorso incidentale con quattro motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione o mancato rispetto del chiesto/pronunciato sul giudicato; violazione degli artt. 2909 c.c. e 18, comma 4, L. 300/1970, sostenendo che il secondo licenziamento non poteva ridurre il risarcimento perché coperto da giudicato o comunque non dedotto nel precedente giudizio Fornero; omesso esame del fatto che quel secondo licenziamento non era stato dedotto dalla società nella comparsa del giudizio Fornero; violazione degli artt. 2110, 2118 c.c. e dell’art. 161 CCNL turismo e pubblici esercizi, per avere la Corte d’appello qualificato il secondo licenziamento come atto distinto e autonomo.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale solo per quanto di ragione, limitatamente alla mancata detrazione dell’importo già versato in esecuzione della sentenza di primo grado, ritenendo fondata la censura sulla compensazione impropria tra le poste di dare e avere derivanti dallo stesso rapporto. Rigetta integralmente il ricorso incidentale del lavoratore, perché le censure relative al secondo licenziamento e al preteso giudicato sono considerate estranee all’oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che aveva ad oggetto esclusivamente la quantificazione del credito risarcitorio conseguente alla nullità del primo recesso. La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la condanna della società al pagamento della somma indicata dalla sentenza d’appello, ma con detrazione di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado; compensa le spese del giudizio di cassazione e mantiene ferma la regolazione delle spese di merito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura della società era riferita all’omessa considerazione del pagamento già eseguito, ma la Corte valorizza soprattutto la possibilità di rilevare d’ufficio la compensazione impropria tra poste derivanti dallo stesso rapporto.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza/processo per violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    è il parametro del motivo relativo all’omesso esame del fatto storico costituito dal pagamento di 5 mensilità.

  • art. 2909 c.c.

    invocato dal ricorrente incidentale in relazione al preteso giudicato sul secondo licenziamento, ma la censura è respinta perché estranea al perimetro del giudizio.

  • art. 18, comma 4, legge n. 300/1970

    richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la disciplina dell’indennità conseguente alla nullità del licenziamento.

  • art. 2110 c.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la qualificazione del secondo licenziamento.

  • art. 2118 c.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la qualificazione del secondo licenziamento.

  • art. 161 CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi

    richiamato dal ricorrente incidentale come parametro contrattuale in tema di recesso.

  • art. 16 bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012

    richiamato per il principio di perfezionamento del deposito telematico con la ricevuta di avvenuta consegna entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile.

  • L. n. 221 del 2012

    conversione del d.l. n. 179/2012, richiamata nella disciplina del deposito telematico.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2

    richiamata come fonte di inserimento della disciplina del deposito telematico.

  • d.l. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b)

    richiamato come fonte di modifica dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. n. 179/2012.

  • L. n. 114 del 2014

    conversione del d.l. n. 90/2014, richiamata per la disciplina del deposito telematico.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, ove dovuto.

Massime di principio

  • Quando il credito azionato e il controcredito dedotto derivano dallo stesso rapporto e sono entrambi acquisiti agli atti, il giudice può procedere d’ufficio alla compensazione impropria o atecnica, verificando le reciproche poste di dare e avere senza necessità di un’eccezione di parte o di una domanda riconvenzionale.
  • Nel giudizio avente ad oggetto la quantificazione di un credito derivante da licenziamento nullo, il giudice può considerare, ai fini della misura dovuta, il periodo fino alla cessazione del rapporto per effetto di un successivo licenziamento autonomo e non impugnato, se tale dato è rilevante per determinare il dies ad quem del credito azionato nel giudizio pendente.
  • Le censure di giudicato o di ultrapetizione non possono essere accolte quando riguardano questioni che esulano dall’oggetto del giudizio effettivamente devoluto alla Corte di merito e alla Cassazione.
  • Il pagamento già eseguito in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado deve essere detratto dalla somma finale riconosciuta al creditore, ove afferisca alla medesima obbligazione e sia documentalmente acquisito al processo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicatoCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

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