Cassazione Civile, Ordinanza n. 09899/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda una serie di avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per omessa denuncia e omesso versamento dell’imposta per gli anni 2001-2007, nonché per infedele, inesatta o incompleta denuncia per gli anni 2004-2007, riferiti a aree e opifici industriali ubicati nel Comune. In sede di rinvio dopo un precedente intervento della Cassazione, la Corte tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello del Consorzio, dichiarando la decadenza dell’ente impositore per l’anno 2001 e rideterminando la base imponibile sulla base del valore venale degli immobili residui, ritenendo rilevante che la materiale disponibilità di alcuni lotti fosse rimasta agli assegnatari falliti fino all’11 aprile 2006. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. 504/1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, revocate le assegnazioni dei lotti n. 4 e n. 5 per il fallimento degli assegnatari e trasferiti gli opifici al Consorzio sin dal 1999, il Consorzio doveva considerarsi soggetto passivo ICI dal 1999 al 2008, a prescindere dalla persistente disponibilità materiale degli assegnatari fino alla restituzione del possesso nel 2006; con il secondo deduce violazione degli artt. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, 116 c.p.c. e 2423, 2424, 2427 e 2697 c.c., assumendo che il giudice di merito non avesse correttamente valorizzato il bilancio d’esercizio del Consorzio ai fini della determinazione della base imponibile, in particolare quanto ai costi di realizzazione di impianti e opere infrastrutturali.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ratio è che, ai fini dell’ICI, il presupposto impositivo è il possesso giuridico del bene, collegato alla titolarità del diritto reale, e non la mera disponibilità materiale; pertanto, la detenzione sine titulo da parte di terzi non esonera il proprietario o titolare del diritto reale dall’imposta fino alla restituzione del bene.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
«Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli...»
Il presupposto ICI è il possesso giuridicamente qualificato, collegato alla proprietà o a un diritto reale di godimento; non rileva la sola disponibilità materiale del bene.
art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato come norma denunciata nel primo motivo, ma la decisione si fonda soprattutto sull’art. 1 del decreto.
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla base imponibile ICI.
Richiamato come norma processuale violata per la valutazione delle prove.
Richiamato come norma processuale violata per la valutazione probatoria.
Richiamato dal ricorrente in relazione al bilancio d’esercizio.
Richiamato dal ricorrente in relazione al bilancio d’esercizio.
Richiamato dal ricorrente in relazione al contenuto della nota integrativa.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla base imponibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per veicolare le censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il suo richiamo nel primo motivo è definito improprio dalla Corte.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 27, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato per la celebrazione della camera di consiglio da remoto.
art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198
Richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130
Richiamato per il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- Ai fini dell’ICI, il presupposto d’imposta richiede il possesso giuridico del bene, cioè la titolarità della proprietà o di un diritto reale; la mera disponibilità materiale o il possesso di fatto non sono decisivi.
- La perdita della disponibilità materiale dell’immobile per occupazione o detenzione sine titulo di terzi non esonera il soggetto titolare del diritto reale dall’obbligazione tributaria fino alla restituzione del bene.
- Nel contenzioso ICI relativo a aree assegnate per insediamenti industriali, l’eventuale revoca dell’assegnazione e il permanere di terzi nel possesso di fatto non trasferiscono il carico impositivo su questi ultimi se il diritto reale è tornato in capo al consorzio proprietario.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per violazione della disciplina sul presupposto d’imposta, restano assorbite le ulteriori censure che investono la quantificazione della base imponibile, se non più decisive ai fini della decisione.
- Il giudice di merito deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel giudizio di rinvio, non potendo fondare l’esenzione o l’esclusione del tributo su un mero criterio di disponibilità materiale del bene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09803/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09804/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09805/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09806/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09807/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09808/2023 del 13/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →