Cassazione Civile, Ordinanza n. 11107/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione dei redditi per un determinato anno d’imposta, con recupero di IRPEF, IRAP, disconoscimento di crediti d’imposta e irrogazione di sanzioni. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte: annullamento dell’IRAP ritenuta non dovuta e annullamento limitato della pretesa IRPEF per la parte riferita a variazioni comunicate senza previo invio della comunicazione di irregolarità. La CTR, su appello incidentale dell’Ufficio e appello principale della contribuente, ha invece ritenuto dovuta l’IRAP perché l’attività di consulente finanziario era svolta in piena autonomia e ha escluso che, nel controllo automatizzato, fosse necessario il preventivo contraddittorio/comunicazione di irregolarità, rigettando quindi il motivo della contribuente sull’IRPEF. In cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, sostenendo l’obbligatorietà della comunicazione di irregolarità; (2) violazione dell’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000 per il mancato riconoscimento della riduzione delle sanzioni; (3) omesso esame, in relazione all’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997, circa l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni; (4) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446 del 1997, per avere la CTR ritenuto assoggettabile a IRAP un’attività professionale con beni strumentali di modesto valore e senza lavoro dipendente, basando il presupposto imponibile sulla sola autonomia dell’attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi: ha ritenuto infondata la censura sulla mancata comunicazione di irregolarità, richiamando il principio secondo cui nell’iscrizione a ruolo ex art. 36-bis la comunicazione preventiva è dovuta solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non quando la cartella derivi dal mero mancato pagamento di quanto dichiarato; ha inoltre escluso che dalla mancata comunicazione possano derivare automaticamente la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un omesso esame di fatto storico, ma una censura sulla motivazione del giudice di appello priva di specificità e non adeguatamente individuata negli atti. È stato invece accolto il quarto motivo: la CTR aveva erroneamente fondato l’assoggettamento a IRAP sulla sola autonomia dell’attività professionale, senza verificare il requisito dell’autonoma organizzazione secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Nel controllo automatizzato la comunicazione di irregolarità non è obbligatoria in ogni caso; è necessaria solo se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000
Non impone un contraddittorio preventivo generalizzato per tutte le iscrizioni a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Il presupposto dell’IRAP è l’autonoma organizzazione, che non coincide con la mera autonomia professionale o con l’assenza di vincoli di subordinazione.
Richiamato insieme all’art. 2 per delimitare l’assoggettamento a IRAP dell’attività professionale.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997
L’omissione della comunicazione di irregolarità non comporta, di per sé, la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi.
art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio del cumulo giuridico delle sanzioni; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per le censure di violazione di legge, accolte solo con riguardo all’IRAP.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che non può essere usato per denunciare genericamente l’omessa motivazione su un motivo di appello non specificamente individuato.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 la comunicazione di irregolarità non è un adempimento sempre necessario: è richiesta solo quando l’iscrizione a ruolo dipenda da incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione, mentre non serve se la cartella discende dal mero mancato pagamento di somme già dichiarate.
- L’omessa comunicazione di irregolarità, in sé sola, non determina automaticamente la nullità della cartella né la riduzione delle sanzioni e degli interessi.
- Ai fini dell’IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione non si identifica con la sola autonomia professionale o con l’assenza di vincoli di subordinazione; occorre verificare se l’attività sia supportata da beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e/o da lavoro altrui eccedente l’impiego minimo consentito.
- Per censurare in cassazione la motivazione del giudice di merito su un motivo di appello è necessario indicare in modo specifico il fatto o la questione non esaminata; non è sufficiente una denuncia generica sotto l’etichetta dell’omesso esame di un fatto storico.
- In presenza di attività professionale con mezzi modesti e senza dipendenti, il giudice di merito deve accertare concretamente la sussistenza dell’autonoma organizzazione prima di confermare l’assoggettamento a IRAP.
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