Cassazione Civile, Ordinanza n. 09592/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una società che svolgeva servizio di autotrasporti di linea in Calabria e chiedeva il rimborso dell’IRAP, invocando la riduzione del cuneo fiscale prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997. La società sosteneva di non essere parte di alcuna convenzione con la Regione Calabria, né di un contratto di appalto né di una concessione traslativa: operava, a suo dire, in base a semplici autorizzazioni ministeriali. La CTR aveva invece ritenuto che l’attività fosse svolta in regime di concessione traslativa e aveva negato il beneficio fiscale. La società proponeva anche revocazione, deducendo errore di fatto nella sentenza d’appello, poiché la CTR avrebbe fondato la decisione su un contratto/convenzione riferibile a un diverso soggetto del gruppo societario, e non alla società ricorrente, distinta e autonoma rispetto alle altre società del gruppo e non partecipante al consorzio che aveva stipulato la convenzione con la Regione. Nel ricorso per cassazione contro la sentenza resa sulla revocazione venivano dedotti vizi di motivazione apparente e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 64 d.lgs. n. 546/1992 e 395 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito alla ricorrente effetti derivanti da un rapporto contrattuale concluso da terzi. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso contro la sentenza sulla revocazione, rilevando che non esisteva alcuna convenzione tra la ricorrente e la Regione Calabria e che la mera appartenenza a un gruppo societario non consente di estendere alla società effetti negoziali stipulati da altri soggetti. Accolto il ricorso sulla revocazione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della contribuente; per l’effetto, ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso iscritto al n. 13220/2021 contro la sentenza di merito sul rimborso IRAP.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha accolto il ricorso n. 27750/2022 limitatamente al terzo motivo, assorbendo gli altri, ha cassato la sentenza che aveva deciso sulla revocazione e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della società contribuente contro il diniego di rimborso IRAP. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 13220/2021 per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’accoglimento della revocazione ha eliminato il presupposto della controversia sulla sentenza d’appello. Le spese del giudizio relativo al ricorso n. 13220/2021 sono state integralmente compensate; quelle del giudizio sul ricorso n. 27750/2022 sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate, con distrazione in favore dei difensori della società.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997
la riduzione del cuneo fiscale IRAP non spetta alle imprese che svolgono attività regolamentata in forza di concessione traslativa e tariffa remunerativa; non opera invece per chi agisce sulla base di una mera autorizzazione e in regime concorrenziale
art. 1, comma 266, L. n. 296/2006
ha introdotto le deduzioni che hanno determinato la riduzione del cuneo fiscale nel sistema IRAP
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
disciplina l’errore di fatto deducibile con revocazione; la Corte ne esclude l’operatività quando si controverte sulla non riferibilità alla parte di un contratto stipulato da terzi
art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiama, nel processo tributario, i presupposti della revocazione per errore di fatto
è invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente
norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, richiamata per contestare l’apparenza della motivazione
la decisione deve fondarsi su fatti e prove introdotti nel processo
la valutazione delle prove deve rispettare il principio della libera valutazione nei limiti di legge
è richiamato in via analogica per la riunione dei ricorsi in cassazione connessi e pendenti contemporaneamente
art. 24 Cost.
è evocato, insieme all’art. 111 Cost., a sostegno del principio della ragione più liquida
art. 111 Cost.
è richiamato a fondamento del principio di economia processuale e ragione più liquida
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando pendono contemporaneamente il ricorso contro la sentenza d’appello e quello contro la decisione sulla revocazione, i due ricorsi devono essere riuniti e va esaminato con priorità quello sulla revocazione, poiché il suo esito può rendere privo di interesse l’altro.
- L’errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti; non ricorre quando la censura investe la qualificazione giuridica del rapporto o l’attribuzione alla parte di effetti derivanti da un contratto stipulato da soggetti diversi.
- L’autonoma personalità giuridica di una società impedisce di estendere ad essa gli effetti di una convenzione stipulata da altre società, anche se appartenenti al medesimo gruppo economico o familiare.
- Ai fini dell’IRAP, la riduzione del cuneo fiscale non spetta alle imprese che operano in settori regolamentati soltanto se l’attività è svolta in base a concessione traslativa e a tariffa che incorpori il costo dell’imposta; la mera autorizzazione amministrativa non è sufficiente a escludere il beneficio.
- Quando l’accoglimento di una impugnazione elimina il presupposto logico-giuridico dell’altra, il secondo ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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