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Parere

Parere n. 898/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto da Antonia Manni, Antonio Manni, Lorenzo Manni, Paola Manni, Andrea Manni, Emiliano Manni, Giorgia Manni, Stefano Manni, Raffaella Manni, Elena Manni, Laura Malachin, Gefim di Elena Manni Snc in Liquidazione, Gianbruno Cannone, Fernanda Caporello, Franca Caporello, Giancarlo Bettella, Lucia Paola Caporello, Gabriella Rossi, Marta Caporello, Nicola Caporello, Roberto Caporello, Paola Maria Ferrando, Fabio Garbellin, Ludovico De Marzi, Giovanni De Marzi, contro Comune di Padova, avverso delibera 6 del 13 febbraio 2023 - approvazione piano degli interventi (p.i.);

Giustizia amministrativa202400383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione comunale n. 6 del 13 febbraio 2023, di approvazione del Piano degli Interventi, nella parte in cui ha riclassificato l’area dei ricorrenti da zona C2 di perequazione integrata ad area E1 agricola-paesaggistica.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti, comproprietari di un’area interessata da un Piano Urbanistico Attuativo approvato nel 2010 e destinata in parte all’edilizia residenziale privata e in larga parte a servizi, contestano la successiva riclassificazione dell’area operata dal nuovo Piano degli Interventi del Comune di Padova. Deducono, in primo luogo, la violazione degli artt. 17 e 18 della l.r. Veneto n. 11/2004, dell’art. 12 della l.r. n. 14/2017 e delle previsioni del PAT, sostenendo che il Piano Urbanistico Attuativo e il Piano di Lottizzazione non fossero ancora inefficaci per effetto delle proroghe legislative e che, pertanto, l’area non potesse essere declassata da zona di perequazione integrata ad area agricola. In subordine, contestano le controdeduzioni comunali alle osservazioni per violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, carenza e perplessità della motivazione, nonché eccesso di potere, anche con riferimento all’asserita assenza di rischio idrogeologico e alla mancata attribuzione di un credito edilizio.

Il parere

Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso infondato e ne propone il rigetto integrale. Quanto al primo motivo, afferma che l’art. 20, comma 9, della l.r. Veneto n. 11/2004 stabilisce in dieci anni il periodo di efficacia del Piano Urbanistico Attuativo, entro il quale lo strumento deve essere realizzato. Poiché il piano era divenuto efficace il 13 dicembre 2010, la sua efficacia è cessata il 12 dicembre 2020. Inoltre, il piano attuativo di iniziativa privata non era mai stato convenzionato entro il termine annuale previsto dalla deliberazione comunale e i privati non avevano chiesto alcuna proroga, evidenziando il mancato interesse alla sua attuazione. In ogni caso, la riclassificazione risultava sorretta da autonome ragioni di programmazione urbanistica, riconducibili all’obiettivo comunale di riduzione del consumo di suolo. Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che le osservazioni erano state respinte non soltanto per la decadenza del piano, ma anche perché la richiesta di nuova edificabilità contrastava con gli obiettivi della nuova programmazione urbanistica. Quanto al terzo motivo, esclude il difetto di motivazione: le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e, nella formazione di uno strumento urbanistico generale, la destinazione delle singole aree non richiede una motivazione specifica ulteriore rispetto ai criteri generali posti a fondamento del piano, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. Il parere conclude, quindi, per il rigetto del ricorso straordinario.

Osservazioni

Primo motivo - Decadenza del Piano Urbanistico Attuativo

Il Piano Urbanistico Attuativo approvato nel 2010 aveva efficacia decennale ai sensi dell’art. 20, comma 9, della l.r. Veneto n. 11/2004 ed è pertanto divenuto inefficace il 12 dicembre 2020. Il piano di iniziativa privata, inoltre, non era stato convenzionato entro il termine previsto e i proponenti non avevano richiesto proroghe.

Primo motivo - Nuova programmazione urbanistica e riduzione del consumo di suolo

La riclassificazione dell’area da zona C2 di perequazione integrata a zona E1 agricola-paesaggistica era comunque sostenuta da autonome ragioni di pianificazione, riconducibili al nuovo modello di assetto del territorio comunale e all’obiettivo della riduzione del consumo di suolo.

Secondo motivo - Motivazione delle controdeduzioni alle osservazioni

Le controdeduzioni comunali non risultano illegittime, poiché il rigetto delle osservazioni è stato motivato sia dalla decadenza del piano attuativo sia dal contrasto della richiesta edificatoria con gli obiettivi della nuova programmazione urbanistica.

Terzo motivo - Specificità della motivazione della scelta urbanistica

Non sussiste un obbligo di motivazione puntuale per la destinazione impressa a una singola area nell’ambito della formazione di uno strumento urbanistico generale, quando la scelta sia coerente con i criteri generali del piano e non risulti affetta da errori di fatto o abnorme illogicità.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 9, l.r. Veneto 23 aprile 2004, n. 11

    Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso.

    La disposizione fissa in dieci anni il termine di efficacia entro il quale il Piano Urbanistico Attuativo deve essere realizzato; decorso tale termine, il piano perde efficacia, salvo la permanenza degli allineamenti e delle prescrizioni relative agli edifici.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L’obbligo di motivazione delle controdeduzioni e della scelta urbanistica è rispettato quando l’amministrazione espone ragioni coerenti con gli obiettivi generali della pianificazione; per la destinazione di una singola area non è necessaria una motivazione puntuale ulteriore rispetto ai criteri generali del piano, salvo errori di fatto o abnorme illogicità.

  • artt. 17 e 18 l.r. Veneto 23 aprile 2004, n. 11

    Sono richiamati dai ricorrenti a sostegno della contestazione della nuova disciplina urbanistica, ma il parere non ravvisa una loro violazione.

  • art. 12 l.r. Veneto n. 14/2017

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina regionale sul contenimento del consumo di suolo; il parere considera legittimo il perseguimento di tale obiettivo nella nuova pianificazione.

  • d.l. n. 76/2020

    I ricorrenti ne invocano la proroga triennale dell’efficacia degli strumenti urbanistici attuativi, ma il parere non accoglie la tesi dell’applicabilità della proroga al caso concreto.

  • d.l. n. 21/2022

    I ricorrenti ne invocano la successiva proroga annuale, ma il parere non ritiene fondata la conseguente pretesa di permanenza dell’efficacia del piano.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 20, comma 9, della l.r. Veneto n. 11/2004, il Piano Urbanistico Attuativo ha efficacia decennale ai fini della sua realizzazione; decorso tale termine, lo strumento attuativo perde efficacia, fatta salva la permanenza degli allineamenti e delle prescrizioni edilizie previste dalla disposizione.
  • La mancata stipula della convenzione attuativa entro il termine previsto dall’atto di approvazione e l’assenza di una richiesta di proroga costituiscono elementi rilevanti per escludere la persistente efficacia o attualità di un piano attuativo di iniziativa privata.
  • La decadenza di un precedente strumento urbanistico attuativo non impedisce all’amministrazione di procedere a una nuova classificazione dell’area nell’ambito della successiva pianificazione generale, purché la scelta sia sorretta da autonome ragioni di interesse pubblico e sia coerente con gli obiettivi generali del nuovo piano.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità amministrativa e sono sottratte al sindacato di merito; possono essere censurate soltanto in presenza di errori di fatto, abnorme illogicità o manifesta irragionevolezza.
  • Nella formazione di uno strumento urbanistico generale, la destinazione attribuita a una singola area non richiede, di regola, una motivazione specifica ulteriore rispetto a quella desumibile dai criteri generali e dagli obiettivi complessivi del piano.

Riclassificazione urbanistica di un’area privata nel Piano degli Interventi di Padova

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da comproprietari privati contro il Comune di Padova, avverso la deliberazione n. 6 del 13 febbraio 2023, con cui è stato approvato il Piano degli Interventi comunale. L’area, già ricompresa in una zona C2 di perequazione integrata e interessata da un Piano Urbanistico Attuativo approvato nel 2010, è stata riclassificata come area E1 agricola-paesaggistica.

Premesse e vicenda urbanistica

Nel 2010 il Comune aveva approvato un Piano Urbanistico Attuativo relativo al compendio, prevedendo una limitata edificazione residenziale privata e la destinazione a servizi del 70% dell’area. In occasione della formazione del nuovo Piano degli Interventi, il compendio è stato ricondotto ad area agricola, qualificata anche come ambito di recupero di suolo all’interno di un Ambito di Urbanizzazione Consolidata.

I proprietari avevano presentato osservazioni chiedendo il ripristino della classificazione edificatoria precedente oppure, in alternativa, il riconoscimento di un credito edilizio da utilizzare altrove. Il Comune ha respinto tali osservazioni.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno dedotto:

  • la violazione della l.r. Veneto n. 11/2004, della l.r. n. 14/2017 e del PAT comunale, sostenendo che il precedente piano attuativo fosse ancora efficace per effetto delle proroghe legislative invocate;
  • l’illegittimità delle controdeduzioni comunali per violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e per motivazione carente o perplessa;
  • l’assenza di una motivazione adeguata a sostegno della destinazione agricola, anche con riferimento all’asserito rischio idrogeologico.

Il Comune e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Efficacia del Piano Urbanistico Attuativo

Il Consiglio di Stato applica l’art. 20, comma 9, della l.r. Veneto n. 11/2004, secondo cui il piano urbanistico attuativo ha efficacia per dieci anni, mentre restano a tempo indeterminato soltanto gli allineamenti e le prescrizioni da osservare nella costruzione o modificazione degli edifici.

Poiché il piano era stato approvato il 29 novembre 2010 ed era divenuto esecutivo il 13 dicembre 2010, la sua efficacia è cessata il 12 dicembre 2020. Il Collegio rileva inoltre che il piano di iniziativa privata non era mai stato convenzionato entro il termine annuale previsto dalla deliberazione comunale e che i privati non avevano richiesto proroghe. Tali circostanze confermano l’assenza di attuazione dello strumento urbanistico.

Legittimità della nuova classificazione urbanistica

Il Collegio osserva che, anche a prescindere dalla decadenza del piano attuativo, il Comune disponeva di autonome ragioni per procedere alla riclassificazione dell’area. La scelta era infatti collegata al nuovo modello di assetto del territorio comunale e all’obiettivo della riduzione del consumo di suolo.

La nuova destinazione agricola non è quindi fondata esclusivamente sulla perdita di efficacia del precedente piano, ma anche su una rinnovata valutazione generale degli interessi urbanistici e ambientali del territorio.

Motivazione delle controdeduzioni

Il rigetto delle osservazioni è stato ritenuto adeguatamente motivato. L’amministrazione ha richiamato sia la decadenza del piano attuativo sia il contrasto tra la richiesta di nuova edificabilità e gli obiettivi generali della nuova programmazione urbanistica, in particolare il contenimento del consumo di suolo.

Il parere non ravvisa, pertanto, né carenza motivazionale né contraddittorietà nelle controdeduzioni comunali.

Discrezionalità nelle scelte di pianificazione

Il Consiglio di Stato ribadisce che le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e costituiscono apprezzamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità se non in presenza di errori di fatto o di abnorme illogicità.

Nella formazione di uno strumento urbanistico generale, la destinazione attribuita alle singole aree non necessita normalmente di una motivazione specifica, ulteriore rispetto ai criteri generali di impostazione del piano. Il Collegio richiama, in proposito, Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2023, n. 728; 19 luglio 2024, n. 6509; 26 novembre 2025, n. 9333.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ritiene infondati tutti i motivi dedotti e afferma che la riclassificazione dell’area è stata legittimamente adottata, sia per la decadenza del precedente Piano Urbanistico Attuativo sia per la coerenza della nuova destinazione con gli obiettivi generali di riduzione del consumo di suolo. La Sezione esprime quindi il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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