Parere n. 889/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Quanto al ricorso n. 596 del 2018: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Rai - Radio Televisione Italiana S.p.A., contro il Ministero dello sviluppo economico e nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per l'annullamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 dicembre 2014, recante "Adeguamento dei canoni di abbonamento della radiodiffusione per l'anno 2015", nonché di tutti i provvedimenti, di estremi e data sconosciuti e non comunicati, in applicazione dei quali le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono state ridotte a decorrere dall'anno 2015 del 5 per cento; quanto al ricorso n.603 del 2018: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da RAI - Radio Televisione Italiana S.p.A. contro il Ministero dello sviluppo economico, nei confronti di Ministero dell'economia e delle finanze, per l’annullamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 dicembre 2014, recante "Adeguamento dei canoni di abbonamento alla radiodiffusione per l'anno 2015", nella parte in cui ha ritenuto di "mantenere inalterato l'ammontare del canone di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2015, rispetto all'anno 2014, tenuto conto dei costi di servizio pubblico da sostenere prevedibilmente nel 2015...", senza tenere conto della contabilità separata della RAI e degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2014 sull'adeguamento dei canoni di abbonamento alla radiodiffusione per il 2015 e delle riduzioni delle somme riversate alla RAI.
Esito
La questione giuridica
I due ricorsi straordinari riguardavano il decreto ministeriale 29 dicembre 2014. Con il ricorso n. 596/2018 la RAI contestava, in particolare, la riduzione permanente del 5 per cento, dal 2015, delle somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché la riduzione una tantum di 150 milioni di euro per il 2014, deducendo l'illegittimità derivata del decreto e l'incostituzionalità dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 66/2014, come modificato dalla legge n. 190/2014, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 53, 81 e 119 Cost., dei principi di ragionevolezza, buon andamento, legittimo affidamento, pluralismo e indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo. La RAI sosteneva che la riduzione delle risorse, a fronte dell'invarianza degli obblighi di servizio pubblico, avrebbe alterato il nesso tra canone e finanziamento del servizio e limitato la propria autonomia gestionale. Con il ricorso n. 603/2018 la RAI impugnava il medesimo decreto nella parte in cui aveva mantenuto invariato per il 2015 l'ammontare del canone rispetto al 2014, lamentando il mancato adeguamento ai costi del servizio pubblico, il mancato esame della contabilità separata e degli obblighi di servizio, il difetto di istruttoria e motivazione, l'omesso avvio dell'approfondimento del comitato paritetico previsto dal contratto di servizio, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 293, della legge n. 190/2014, ove interpretato come preclusivo di qualsiasi adeguamento. Nel corso del procedimento la Sezione ha esaminato anche la questione di giurisdizione, alla luce della riconducibilità della controversia a diritti patrimoniali relativi a canoni e corrispettivi, e ha acquisito elementi sull'interesse attuale della ricorrente. La Corte di cassazione, Sezioni Unite, con ordinanza n. 29608 del 10 novembre 2025, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia sostanzialmente coincidente, rilevando che la RAI faceva valere il diritto al pagamento integrale delle somme ove fosse dichiarata l'incostituzionalità della norma legislativa, non l'illegittimità di un provvedimento amministrativo discrezionale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 596/2018 per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della comunicazione della RAI del 27 febbraio 2026 e della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso n. 603/2018 per difetto di giurisdizione, ritenendo applicabili le ragioni espresse dalla Corte di cassazione: la controversia non concerne l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale, ma il diritto della RAI a ottenere determinate somme sulla base dell'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma di legge che ne aveva disposto la riduzione o limitato l'adeguamento. Il parere non ha quindi esaminato nel merito i dedotti profili di illegittimità del decreto ministeriale, le questioni di costituzionalità o i vizi di istruttoria e motivazione.
Osservazioni
Ricorso n. 596/2018 - Sopravvenuta carenza di interesse
A seguito della comunicazione della ricorrente del 27 febbraio 2026 e della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la Sezione ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha ritenuto il ricorso improcedibile.
Ricorso n. 603/2018 - Difetto di giurisdizione
La controversia è stata ritenuta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la RAI faceva valere il diritto al riconoscimento di somme derivante dall'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma di legge, non l'illegittimità di un provvedimento amministrativo discrezionale.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario costituisce il rimedio nel quale il Consiglio di Stato esprime il parere sulla controversia, ma nel caso concreto l'esame si è arrestato per sopravvenuta carenza di interesse e difetto di giurisdizione.
art. 21, comma 4, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
La disposizione, come modificata, era indicata dalla ricorrente quale fonte della riduzione delle somme da riversare alla RAI e quale norma della cui costituzionalità dipendeva la pretesa sostanziale.
art. 1, commi 292 e 293, legge 23 dicembre 2014, n. 190
per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento ... non può superare quella fissata per l'anno 2014
Il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 è stato considerato esecuzione vincolata della disciplina legislativa, che limitava per il 2015 l'importo del canone a quello stabilito per il 2014.
art. 27, comma 8, legge 23 dicembre 1999, n. 488
È richiamato quale disposizione relativa alle somme dei proventi del canone da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
art. 47 d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177
È richiamato quale base normativa per la determinazione della misura del canone di abbonamento alla radiodiffusione.
art. 7, comma 8, c.p.a.
La ricorrente lo ha richiamato per sostenere l'ammissibilità del ricorso straordinario anche in relazione a posizioni di diritto soggettivo.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La ricorrente lo ha richiamato a sostegno della possibilità di tutela mediante ricorso straordinario in materie rientranti nella giurisdizione esclusiva.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La Sezione lo ha richiamato per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione pregiudiziale di giurisdizione.
ordinanza Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 29608 del 10 novembre 2025
RAI non lamenta l'illegittimità di un provvedimento amministrativo di natura discrezionale, ma fa valere il diritto che le spetterebbe ove la norma di legge ... fosse dichiarata incostituzionale
La controversia relativa al riconoscimento integrale delle somme derivanti dal canone appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando la pretesa si fonda sull'eventuale incostituzionalità della norma legislativa e non sull'illegittimità di un esercizio discrezionale del potere amministrativo.
Massime di principio
- Quando la controversia proposta mediante ricorso straordinario mira sostanzialmente all'accertamento di un diritto patrimoniale al pagamento di somme, fondato sull'eventuale declaratoria di incostituzionalità di una norma legislativa, la materia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario se non viene in rilievo l'illegittimità di un provvedimento amministrativo discrezionale.
- Il provvedimento ministeriale interamente vincolato dalla legge non costituisce, di per sé, il centro autonomo della controversia quando le censure investono esclusivamente la norma primaria presupposta e la pretesa sostanziale consiste nel riconoscimento di somme che la legge avrebbe illegittimamente sottratto al ricorrente.
- La sopravvenuta dichiarazione della parte di non avere più un interesse concreto e attuale alla decisione impone di dichiarare improcedibile il ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse.
Impugnazione del decreto sul canone radiotelevisivo 2015
Il parere riguarda due ricorsi straordinari proposti dalla RAI contro il Ministero dello sviluppo economico, con il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze, aventi a oggetto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014 sull'adeguamento dei canoni di abbonamento alla radiodiffusione per l'anno 2015.
Le censure della RAI
Con il ricorso n. 596/2018 la RAI ha contestato la riduzione del 5 per cento, dal 2015, delle somme da riversare alla concessionaria, oltre alla riduzione una tantum di 150 milioni di euro per il 2014. La ricorrente ha sostenuto che il decreto fosse atto vincolato alle disposizioni legislative censurate e ne ha dedotto l'illegittimità derivata, prospettando questioni di costituzionalità in relazione, tra l'altro, agli artt. 3, 23, 41, 53, 81 e 119 Cost. Secondo la RAI, la riduzione delle risorse avrebbe inciso sul nesso tra canone e finanziamento del servizio pubblico, pur lasciando invariati gli obblighi di servizio, compromettendo l'autonomia gestionale, il pluralismo informativo e l'indipendenza della concessionaria.
Con il ricorso n. 603/2018 la RAI ha impugnato il decreto nella parte in cui aveva mantenuto invariato per il 2015 l'importo del canone rispetto al 2014. Sono stati dedotti il mancato adeguamento ai costi del servizio pubblico, l'omessa considerazione della contabilità separata e degli obblighi di servizio, il difetto di istruttoria e motivazione, l'omesso coinvolgimento del comitato paritetico previsto dal contratto di servizio e l'eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione e sviamento. È stata inoltre contestata la costituzionalità dell'art. 1, comma 293, della legge n. 190/2014, ove interpretato come divieto assoluto di adeguamento del canone.
Sviluppo dell'istruttoria
La Sezione ha adottato più pareri interlocutori, chiedendo al Ministero una disamina analitica delle censure, l'acquisizione dell'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, dati sull'andamento del gettito del canone e sulle somme devolute alla RAI, informazioni sull'eventuale pendenza di controversie analoghe e una verifica circa la permanenza dell'interesse concreto della ricorrente.
Con il parere interlocutorio n. 192 del 31 gennaio 2022 i due ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva. In quella sede la Sezione aveva prospettato una questione pregiudiziale di giurisdizione, ritenendo possibile la riconduzione della controversia alla giurisdizione ordinaria in quanto concernente indennità, canoni e altri corrispettivi.
Rilevanza della pronuncia delle Sezioni Unite
La Corte di cassazione, Sezioni Unite, con ordinanza n. 29608 del 10 novembre 2025, ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia promossa dalla RAI per ottenere il pagamento di 150 milioni di euro e il riconoscimento dell'intero canone. Le Sezioni Unite hanno distinto la controversia relativa a un diritto patrimoniale fondato sull'eventuale incostituzionalità della norma legislativa dalla contestazione di un provvedimento amministrativo discrezionale.
La Sezione ha ritenuto tale impostazione applicabile al ricorso n. 603/2018, poiché il decreto ministeriale era esecuzione vincolata della legge e la pretesa della RAI dipendeva dall'eliminazione della disciplina legislativa che aveva disposto la riduzione o limitato l'adeguamento del canone.
Esiti dei due ricorsi
Per il ricorso n. 596/2018 la RAI ha comunicato il 27 febbraio 2026 la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche in ragione della pronuncia delle Sezioni Unite. Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto il ricorso improcedibile.
Per il ricorso n. 603/2018 la Sezione ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, spettando la controversia al giudice ordinario.
Conclusioni
Il parere non ha esaminato nel merito le questioni di costituzionalità, i vizi di istruttoria e motivazione o le censure relative al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo. Il dispositivo ha distinto i due esiti: improcedibilità del ricorso n. 596/2018 per sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso n. 603/2018 per difetto di giurisdizione.
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