Parere n. 887/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica integrato da motivi aggiunti proposto dal signor -OMISSIS- contro l’Ufficio Scolastico Regionale per la -OMISSIS-, -OMISSIS- e nei confronti della signora -OMISSIS- per l’annullamento dei verbali della commissione d'esame nn. 3/a, 18/b, 19 e 20 relativamente al mancato superamento dell’esame di stato nell’a.s. 2022/23;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei verbali della commissione d’esame relativi al mancato superamento dell’esame di Stato dell’anno scolastico 2022/2023 e del successivo verbale di regolarizzazione documentale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, ammesso all’esame di Stato con 30 punti di credito scolastico, ha conseguito 10/20 alla prima prova, 6/20 alla seconda prova e 5/20 al colloquio, con risultato finale di 51/100, e ha impugnato i verbali della commissione sostenendo: l’assenza di motivazione sulla scelta del tema di avvio del colloquio; l’insufficiente durata della riunione di predisposizione dei materiali; l’omessa verbalizzazione giornaliera del colloquio; la tardiva attribuzione del relativo punteggio; l’originaria mancanza della scheda personale nel plico cartaceo; la mancata attribuzione del punteggio integrativo; l’illegittimità dei criteri deliberati dalla commissione; nonché, con motivi aggiunti, l’illegittimo accesso postumo all’applicativo "Commissione web" e l’assenza di allegazioni al verbale del 7 novembre 2023.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati il ricorso principale e i motivi aggiunti, prescindendo dall’esame dell’eccezione di improcedibilità dopo aver rilevato la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità prospettata dall’Amministrazione. La scelta del tema "Scienze naturali, Pangea e Pantalassa" risultava coerente con il programma riportato nel documento del Consiglio di Classe del 15 maggio; la normativa richiede una verbalizzazione sintetica e fedele, non una motivazione analitica e individualizzata. La verbalizzazione digitale tramite l’applicativo "Commissione web" è stata ritenuta pienamente valida; la mancata stampa della documentazione nel plico cartaceo costituisce un mero errore materiale, successivamente sanato. La formalizzazione del punteggio del colloquio il giorno successivo è una mera irregolarità formale, poiché la valutazione risultava già compiuta e sottoscritta nella griglia del giorno della prova, senza prova di alcuna alterazione del giudizio. Il punteggio integrativo non spettava perché l’art. 18, comma 5, del d.lgs. 62/2017 richiede cumulativamente almeno 30 punti di credito e almeno 50 punti ottenuti nelle tre prove d’esame, mentre il ricorrente ne aveva conseguiti soltanto 21. Le contestazioni sui criteri di integrazione sono state assorbite e comunque ricondotte alla discrezionalità tecnica della commissione. Il verbale del 7 novembre 2023 aveva natura ricognitiva e non richiedeva allegazioni ulteriori; inoltre, l’Amministrazione non è obbligata a esercitare l’autotutela.
Osservazioni
Scelta del tema del colloquio
La scelta del tema deve essere coerente con il percorso didattico effettivamente svolto e con il documento del Consiglio di Classe, ma non richiede una motivazione analitica e individualizzata per ciascun candidato. È sufficiente una verbalizzazione sintetica e fedele, purché le ragioni fondamentali della scelta siano identificabili anche per relationem.
Durata della riunione della commissione
La normativa non stabilisce una durata minima della riunione destinata alla predisposizione dei materiali. La brevità della riunione non costituisce, di per sé, indice di illegittimità, in assenza di elementi concreti che dimostrino un’incidenza sulla scelta del materiale o sulla valutazione della prova.
Verbalizzazione digitale e omissione della stampa cartacea
La compilazione degli atti nell’applicativo "Commissione web", secondo la modalità ordinaria prevista dall’O.M. 45/2023, costituisce verbalizzazione a tutti gli effetti. L’omessa stampa e il mancato inserimento della documentazione nel plico cartaceo rappresentano un errore materiale quando risulti che gli atti digitali siano stati formati durante le operazioni d’esame.
Attribuzione del punteggio del colloquio
La formalizzazione del punteggio il giorno successivo a quello del colloquio integra una mera irregolarità formale se la valutazione era già stata compiuta e sottoscritta nella griglia del giorno della prova. In assenza di prova di una diversa valutazione o di un’incidenza concreta sull’esito, l’irregolarità non determina l’annullabilità dell’atto.
Punteggio integrativo
Il requisito dei 50 punti previsto dall’art. 18, comma 5, del d.lgs. 62/2017 riguarda esclusivamente la somma dei punteggi delle tre prove d’esame e non comprende il credito scolastico. Il requisito dei 30 punti di credito e quello dei 50 punti nelle prove sono cumulativi.
Criteri della commissione per il punteggio integrativo
La determinazione dei criteri di integrazione rientra nell’ampia discrezionalità della commissione, sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, non riscontrata nel caso esaminato.
Verbale ricognitivo del 7 novembre 2023
Il verbale successivo, avente natura ricognitivo-dichiarativa, poteva formalizzare la stampa e l’inserimento nel plico di documenti già formati digitalmente. La mancata allegazione materiale dei documenti al verbale non determina illegittimità, trattandosi di documentazione conservata nel plico e accessibile mediante istanza di accesso.
Autotutela
L’Amministrazione non ha un obbligo generale di esercitare l’autotutela; la mancata trattazione, in sede di riconvocazione, di profili relativi al punteggio integrativo non costituisce di per sé vizio di legittimità degli atti originari.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il parere prescritto del Consiglio di Stato.
art. 22, comma 5, O.M. 45/2023
Impone alla commissione di considerare il percorso didattico effettivamente svolto dal candidato, in coerenza con il documento del Consiglio di Classe.
art. 27, comma 2, O.M. 45/2023
verbalizzazione “sintetica e fedele”
Non richiede una verbalizzazione analitica, purché siano rappresentate fedelmente le operazioni e risultino identificabili le ragioni fondamentali delle scelte.
art. 27, comma 3, O.M. 45/2023
Prevede la verbalizzazione mediante l’applicativo "Commissione web" quale modalità ordinaria, ammettendo modalità diverse in caso di motivata impossibilità.
art. 22, comma 10, O.M. 45/2023
Richiede l’attribuzione del punteggio del colloquio nello stesso giorno dello svolgimento, ma la violazione è stata qualificata come mera irregolarità formale quando la valutazione era già stata compiuta e documentata.
art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990
Applicato in via analogica quale espressione del principio di conservazione degli atti amministrativi, esclude l’annullabilità dei vizi formali quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 18, comma 5, d.lgs. n. 62/2017
Subordina cumulativamente il punteggio integrativo al possesso di almeno 30 punti di credito e al conseguimento di almeno 50 punti nella somma delle tre prove d’esame, senza computare il credito scolastico nella seconda soglia.
Cons. Stato, Sez. VI, 14 aprile 2015, n. 1889
La motivazione degli atti delle commissioni esaminatrici può essere sintetica, purché siano individuabili le ragioni fondamentali della scelta.
Cons. Stato, Sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4373
Il difetto di verbalizzazione non comporta l’inesistenza dell’atto amministrativo, poiché la determinazione volitiva dell’organo è distinta dalla sua proiezione formale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, il presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle procedure d’esame, la motivazione della scelta dei materiali o dei temi può essere sintetica e può risultare anche per relationem dal documento ufficiale che descrive il percorso didattico della classe, purché la coerenza della scelta sia verificabile.
- La verbalizzazione digitale effettuata mediante l’applicativo previsto dalla disciplina di settore costituisce verbalizzazione giuridicamente valida; l’omessa stampa cartacea di atti già formati digitalmente integra un’irregolarità materiale, salvo che sia dimostrata una manipolazione o una diversa formazione dell’atto.
- La tardiva formalizzazione di una valutazione non determina l’illegittimità sostanziale dell’esito quando la valutazione sia stata già compiuta e documentata nel giorno prescritto e non risultino elementi concreti di alterazione del giudizio.
- Quando una norma subordina un beneficio a più requisiti espressamente cumulativi, ciascun requisito conserva autonoma rilevanza e non può essere soddisfatto mediante un risultato complessivo che assorba o includa uno degli stessi requisiti.
- Le valutazioni delle commissioni d’esame rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento o altri vizi concretamente dimostrati.
Impugnazione del mancato superamento dell’esame di Stato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, integrato da motivi aggiunti, proposto da uno studente contro gli atti della commissione dell’esame di Stato dell’anno scolastico 2022/2023. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto sia del ricorso principale sia dei motivi aggiunti.
Fatti rilevanti e svolgimento della procedura
Il ricorrente era stato ammesso all’esame con voto unanime del Consiglio di Classe, una media di 6,92/10 e 30 punti di credito scolastico. Aveva ottenuto 10/20 alla prima prova, 6/20 alla seconda prova e 5/20 al colloquio, conseguendo complessivamente 51/100.
Dopo l’accesso agli atti aveva contestato l’assenza della scheda personale nel plico cartaceo, la mancanza di un verbale giornaliero relativo al colloquio del 28 giugno 2023 e l’assenza di una motivazione specifica sulla scelta del tema di avvio della prova orale. In seguito a un’istanza di autotutela, la commissione si era riconvocata, aveva stampato la documentazione già presente nell’applicativo "Commissione web" e l’aveva inserita nel plico, formalizzando le operazioni con il verbale del 7 novembre 2023.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto:
- l’omessa motivazione della scelta del tema "Scienze naturali, Pangea e Pantalassa";
- l’insufficiente durata della riunione della commissione;
- l’omessa verbalizzazione del colloquio;
- la tardiva attribuzione del relativo punteggio;
- la mancanza originaria della scheda personale nel plico cartaceo;
- la mancata attribuzione del punteggio integrativo di 5 punti;
- l’illegittimità dei criteri fissati dalla commissione;
- l’illegittimo accesso postumo all’applicativo "Commissione web";
- l’assenza di documenti allegati al verbale del 7 novembre 2023.
Motivazione della scelta del tema orale
La Sezione ha ritenuto infondata la censura relativa alla scelta del tema. L’art. 22, comma 5, dell’O.M. 45/2023 impone di considerare il percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento del Consiglio di Classe. Nel caso concreto, il tema relativo a Pangea e Pantalassa risultava espressamente indicato nel programma di Scienze Naturali riportato nel documento del 15 maggio.
Secondo il Consiglio di Stato, non era necessaria una motivazione analitica e individualizzata per ciascun candidato. La verbalizzazione prevista dall’art. 27, comma 2, dell’O.M. 45/2023 deve essere sintetica e fedele. La motivazione risultava comunque ricavabile per relationem dal documento del Consiglio di Classe, che costituiva il parametro di riferimento richiamato dalla disciplina.
La durata di 25 minuti della riunione per cinque candidati non dimostrava alcuna illegittimità. Nessuna disposizione stabiliva un tempo minimo per la predisposizione dei materiali e il ricorrente non aveva indicato elementi concreti dai quali desumere che la brevità della riunione avesse inciso sulla scelta del tema o sulla valutazione.
Verbalizzazione digitale e documentazione cartacea
La commissione aveva registrato le operazioni nell’applicativo "Commissione web", modalità ordinaria prevista dall’art. 27, comma 3, dell’O.M. 45/2023. La Sezione ha riconosciuto piena efficacia giuridica alla verbalizzazione digitale.
La mancata presenza della scheda personale e dei verbali riepilogativi nel plico cartaceo non dimostrava che tali documenti non fossero stati formati. La loro compilazione digitale risultava anche dal funzionamento dell’applicativo e dalla documentazione già presente, inclusa la griglia di valutazione sottoscritta dai commissari e il verbale n. 19.
L’omessa stampa è stata quindi qualificata come mero errore materiale, successivamente sanato mediante la riconvocazione del 27 ottobre 2023 e il verbale del 7 novembre 2023. È stato richiamato il principio secondo cui il difetto di verbalizzazione non comporta automaticamente l’inesistenza dell’atto amministrativo quando la volontà dell’organo risulti comunque inequivocabilmente formata e documentata.
Tardiva attribuzione del punteggio del colloquio
L’art. 22, comma 10, dell’O.M. 45/2023 prevede che il punteggio del colloquio sia attribuito nello stesso giorno della prova. Nel caso esaminato, la formalizzazione nel verbale del 29 giugno, anziché il 28 giugno, è stata tuttavia considerata una mera irregolarità procedurale.
La griglia di valutazione firmata da tutti i commissari attestava che il giudizio era già stato formulato il giorno del colloquio. Il verbale successivo aveva quindi funzione ricognitiva e riepilogativa. Non risultava alcuna discontinuità sostanziale tra la prova e la valutazione, né il ricorrente aveva fornito elementi, anche indiziari, per dimostrare che il voto fosse stato modificato o potesse essere diverso.
La Sezione ha richiamato, in via analogica, l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 e il principio di conservazione degli atti amministrativi, ritenendo che il vizio formale non comportasse annullabilità perché il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
Punteggio integrativo
La censura relativa al punteggio integrativo è stata respinta sulla base dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 62/2017. La disposizione richiede cumulativamente:
- almeno 30 punti di credito scolastico;
- almeno 50 punti nella somma delle tre prove d’esame.
Il ricorrente possedeva il primo requisito, ma aveva conseguito soltanto 21 punti nelle prove: 10, 6 e 5. Il risultato finale di 51/100 comprendeva anche i 30 punti di credito e non poteva essere utilizzato per soddisfare la soglia di 50 punti riferita esclusivamente alle prove.
La diversa interpretazione avrebbe privato di autonoma rilevanza il requisito del credito scolastico, in contrasto con il dato letterale e con la ratio della disposizione. La contestazione dei criteri adottati dalla commissione è stata assorbita; in ogni caso, la loro determinazione rientrava nella discrezionalità della commissione e non appariva manifestamente irragionevole.
Motivi aggiunti e verbale del 7 novembre 2023
La Sezione ha escluso che l’accesso successivo all’applicativo "Commissione web" avesse comportato un’attività di modifica o di sblocco dei documenti. L’Amministrazione aveva chiarito che si era trattato di un accesso in lettura, finalizzato alla stampa di atti già formati. Il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che la documentazione stampata fosse diversa da quella originaria.
Il verbale del 7 novembre 2023 aveva natura ricognitivo-dichiarativa e non richiedeva necessariamente l’allegazione materiale dei documenti cui faceva riferimento, poiché questi erano inseriti nel plico conservato presso l’Istituto e accessibili mediante istanza di accesso agli atti.
Quanto alla mancata trattazione di alcuni profili relativi al punteggio integrativo, il Consiglio di Stato ha ricordato che l’Amministrazione non è obbligata a esercitare l’autotutela e che la mancata adozione di un provvedimento di autotutela non costituisce, di per sé, vizio di legittimità degli atti originari.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario e dei motivi aggiunti. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 12 mag 2026Parere n. 886/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mag 2026Parere n. 889/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mag 2026Parere n. 890/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mag 2026Parere n. 891/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mag 2026Parere n. 892/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mag 2026Parere n. 893/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →