Parere n. 892/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Sara Teresa Russo contro l’Università degli Studi di Pisa e nei confronti del signor Massimo Colella per l’annullamento del decreto rettorale n. 279 del 19 febbraio 2021 di attribuzione degli incarichi di insegnamento presso il Dipartimento di civiltà e forme del sapere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto rettorale n. 279 del 19 febbraio 2021, relativo all’attribuzione dell’incarico di insegnamento di Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di civiltà e forme del sapere.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato l’attribuzione dell’incarico al controinteressato deducendo due motivi. In primo luogo, ha sostenuto che la commissione avrebbe applicato erroneamente i criteri previsti dall’art. 4 del bando e dall’art. 7 del Regolamento d’Ateneo, attribuendo un peso eccessivo alla produzione scientifica e non considerando l’esperienza didattica quale criterio prevalente. In secondo luogo, ha denunciato la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità per un potenziale conflitto di interessi tra una componente della commissione e il candidato vincitore, desunto da alcune collaborazioni scientifiche, dalla pubblicazione di un contributo in una collana curata dalla commissaria, dalla recensione di un volume della stessa e dall’inserimento di testi della commissaria nel materiale didattico del corso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. Quanto al primo motivo, ha rilevato che né il bando né il Regolamento d’Ateneo prevedevano la prevalenza dell’esperienza didattica sulla competenza scientifica. I due criteri devono essere considerati equiordinati, poiché l’attività docente richiede sia capacità didattica sia adeguata conoscenza scientifica. La commissione ha quindi ragionevolmente valorizzato la produzione scientifica del candidato risultato idoneo, che disponeva di trenta pubblicazioni, rispetto alle otto della ricorrente, pur avendo valutato positivamente l’attività didattica di quest’ultima. Quanto al secondo motivo, la Sezione ha affermato che il conflitto di interessi tra commissario e candidato costituisce evenienza straordinaria, rilevante solo quando sia provata una significativa cointeressenza economica e professionale, con connotazione fiduciaria. L’obbligo di astensione è limitato ai casi tassativi previsti dall’art. 51 c.p.c. e non può essere esteso analogicamente. Le collaborazioni indicate dalla ricorrente sono state ritenute occasionali e riconducibili alla normale dinamica delle relazioni accademiche, non idonee a dimostrare un sodalizio professionale o un conflitto effettivo.
Osservazioni
Primo motivo - Valutazione dell’esperienza didattica e della produzione scientifica
Il bando e il Regolamento d’Ateneo non stabilivano la prevalenza dell’esperienza didattica sulla competenza scientifica. I due criteri sono equiordinati e la commissione poteva attribuire rilievo dirimente alla produzione scientifica, tenendo conto della significativa differenza tra le pubblicazioni del candidato risultato idoneo e quelle della ricorrente.
Secondo motivo - Conflitto di interessi della componente della commissione
Il conflitto di interessi rileva soltanto se effettivo e comprovato da una significativa cointeressenza economica e professionale, con indubbia connotazione fiduciaria. Le collaborazioni scientifiche occasionali e le comuni attività accademiche non sono sufficienti a fondare l’obbligo di astensione.
Norme richiamate
D.R. n. 52/2020 dell’Università di Pisa
Il bando richiedeva, per l’incarico di Letteratura italiana contemporanea, una laurea magistrale in discipline umanistiche, indicando come titolo preferenziale il dottorato o perfezionamento in Letteratura contemporanea e valorizzando esperienza didattica, ricerca e pubblicazioni. Prevedeva inoltre la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni a pena di esclusione.
Art. 4 del bando di selezione
La disposizione è stata interpretata nel senso che non attribuiva prevalenza automatica all’esperienza didattica rispetto alla produzione scientifica.
Art. 7 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento
La disposizione non imponeva una gerarchia tra esperienza didattica e competenza scientifica, da valutare in rapporto alle caratteristiche dell’incarico.
Art. 11, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
La dichiarazione resa dai componenti della commissione assume rilievo quale forma di auto-impegno con effetti giuridici probatori e di autoresponsabilità.
Le cause di astensione dei componenti della commissione di concorso devono essere intese tassativamente e non possono essere estese analogicamente.
Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804
Richiamata per il principio secondo cui l’obbligo di astensione dei componenti di una commissione di concorso opera nei casi tassativi previsti dall’art. 51 c.p.c.
Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119
Richiamata per la necessità che il conflitto di interessi sia effettivo e non meramente prospettato.
Cons. Stato, Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628
Richiamata per il principio secondo cui, nei concorsi universitari, l’incompatibilità derivante da rapporti professionali richiede reciproci interessi economici e un’indubbia connotazione fiduciaria.
Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789
Richiamata per escludere che un mero rapporto professionale o di collaborazione scientifica determini automaticamente incompatibilità e obbligo di astensione.
Massime di principio
- Nella valutazione comparativa per il conferimento di incarichi universitari, l’esperienza didattica e la competenza scientifica devono essere considerate secondo i criteri stabiliti dal bando, senza che l’esperienza didattica possa ritenersi automaticamente prevalente in assenza di una specifica previsione.
- È legittimo che una commissione attribuisca rilievo dirimente alla produzione scientifica quando il bando pone sullo stesso piano attività didattica e competenza scientifica e la scelta risulta coerente con le caratteristiche dell’incarico e con i curricula esaminati.
- L’incompatibilità del commissario di un concorso universitario per rapporti con un candidato richiede la prova di un conflitto di interessi effettivo, caratterizzato da significativa cointeressenza economica e professionale e da una relazione fiduciaria; non è sufficiente la mera prospettazione di rapporti accademici o di collaborazione scientifica.
- Le cause di astensione dei componenti delle commissioni di concorso sono tassative e non possono essere estese analogicamente, anche in funzione di garantire stabilità nella composizione della commissione e continuità dell’azione amministrativa.
Impugnazione dell’attribuzione di un incarico universitario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro l’Università degli Studi di Pisa e nei confronti del candidato risultato idoneo per l’incarico di insegnamento di Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di civiltà e forme del sapere. È stato impugnato il decreto rettorale n. 279 del 19 febbraio 2021, con cui sono stati approvati gli atti della selezione e attribuito l’incarico al controinteressato.
Premesse della selezione
Il bando richiedeva una laurea magistrale in discipline umanistiche. Costituivano titoli preferenziali il dottorato di ricerca o il perfezionamento in Letteratura contemporanea, nonché l’esperienza didattica e di ricerca, anche universitaria, con particolare attenzione ai rapporti tra letteratura contemporanea, cinema e televisione. I candidati dovevano trasmettere telematicamente, a pena di esclusione, i titoli, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili.
La commissione, esaminate le candidature, ha ritenuto il controinteressato il più idoneo. Il suo curriculum comprendeva trenta pubblicazioni, mentre quello della ricorrente ne comprendeva otto.
Primo motivo: criteri di valutazione
La ricorrente ha sostenuto che la commissione avrebbe dovuto attribuire prevalenza all’esperienza didattica, relegando in secondo piano la produzione scientifica.
La Sezione ha respinto la censura. Né il bando né l’art. 7 del Regolamento d’Ateneo stabilivano una gerarchia tra attività didattica e competenza scientifica. I due profili sono stati ritenuti equiordinati, poiché il docente deve possedere sia capacità di insegnamento sia una conoscenza scientifica adeguata, documentata dalle ricerche e dalle pubblicazioni.
La commissione ha quindi potuto valorizzare in modo determinante la produzione scientifica del candidato risultato idoneo, pur avendo valutato positivamente l’attività didattica della ricorrente. La scelta è stata ritenuta ragionevole e coerente con i criteri della selezione.
Secondo motivo: asserito conflitto di interessi
La ricorrente ha dedotto un potenziale conflitto di interessi tra il candidato vincitore e una componente della commissione. Gli elementi indicati erano la pubblicazione di un contributo del candidato in una collana curata dalla commissaria, la recensione di un volume della commissaria e l’inserimento di testi di quest’ultima nella bibliografia e nel materiale didattico del corso.
La Sezione ha ricordato che il conflitto di interessi tra candidato e commissario costituisce un’evenienza straordinaria e deve essere provato in concreto. L’obbligo di astensione opera nei casi tassativi previsti dall’art. 51 c.p.c.; non è consentito estenderli analogicamente. La dichiarazione resa dai commissari ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 487 del 1994 assume inoltre rilievo quale dichiarazione di auto-impegno e fonte di autoresponsabilità.
In particolare, un rapporto professionale o di collaborazione scientifica non determina di per sé incompatibilità. Occorre una significativa cointeressenza economica e professionale, accompagnata da una chiara relazione fiduciaria e da interessi reciproci. Nel caso esaminato, le collaborazioni dedotte sono state considerate occasionali e rientranti nella fisiologica dinamica delle relazioni accademiche, senza prova di un sodalizio professionale o di un conflitto effettivo.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario debba essere respinto. L’amministrazione prevale, mentre la ricorrente non ottiene l’annullamento del decreto rettorale.
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