Parere n. 886/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Ediltomas S.r.l. contro l’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Direzione Provinciale di Trento e Direzione Generale di Roma) per l’annullamento dei provvedimenti n 830090266687 e n. 830090266688 del 6 luglio 2023 di reiezione della domanda di cassa integrazione ordinaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei provvedimenti INPS n. 830090266687 e n. 830090266688 del 6 luglio 2023, recanti il diniego della cassa integrazione guadagni ordinaria per sospensione di lavori edilizi dovuta a condizioni meteorologiche.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, impresa operante nel settore delle costruzioni, ha chiesto l’annullamento dei dinieghi di CIGO relativi a due cantieri siti a Siror, sostenendo che la sospensione dei lavori tra dicembre 2022 e febbraio 2023 fosse stata determinata da gelate, neve e temperature molto rigide, eventi imprevedibili e non imputabili all’impresa. Ha dedotto la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, degli artt. 1, 2 e 6 del d.m. n. 95442/2016, della circolare INPS n. 139/2016 e del messaggio INPS n. 1856/2017, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione, difetto e contraddittorietà della motivazione e disparità di trattamento. L’INPS ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata proposizione del ricorso gerarchico al Comitato amministratore previsto dall’art. 36, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 148/2015. Nel merito ha sostenuto che la sospensione fosse stata disposta preventivamente dal direttore dei lavori il 7 dicembre 2022, prima degli eventi meteorologici indicati, e costituisse quindi una scelta gestionale dell’impresa, riferita peraltro a condizioni climatiche tipiche dell’area alpina e prevedibili. La Sezione ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, giudicando infondato il gravame nel merito.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Ha chiarito che la CIGO costituisce un’eccezione al principio del sinallagma retributivo e che la relativa disciplina è di stretta interpretazione. Gli eventi rilevanti possono essere naturali o umani, purché esterni al controllo dell’impresa secondo l’ordinaria diligenza; il requisito della non imputabilità riguarda anche i soggetti che abbiano rapporti contrattuali con l’impresa e non consente una generalizzata socializzazione del rischio d’impresa. La transitorietà deve essere valutata con prognosi ex ante sulla prevedibilità della ripresa produttiva, sulla base delle informazioni disponibili al momento della domanda. Il sindacato sui dinieghi INPS è limitato ai casi di illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti, in ragione dell’ampia discrezionalità dell’ente previdenziale. Nel caso concreto, la sospensione era stata disposta prima del verificarsi degli eventi meteorologici e risultava collegata a una decisione gestionale dell’impresa. Inoltre, le intemperie stagionali devono essere valutate anche alla luce della loro ciclicità e della prevedibilità, desumibile anche da bollettini meteorologici e report climatici. L’impresa non aveva documentato esigenze di urgenza o indifferibilità dei lavori tali da giustificarne l’esecuzione nel periodo invernale più critico e in una località di alta quota. Non è stato quindi ravvisato alcun vizio di motivazione, travisamento o erronea applicazione della disciplina.
Osservazioni
Violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e della disciplina sulla CIGO
La sospensione dei lavori non è stata ritenuta riconducibile a un evento esterno, imprevedibile e non imputabile all’impresa, poiché era stata preventivamente disposta dal direttore dei lavori il 7 dicembre 2022, prima dei periodi per i quali era stata richiesta la CIGO.
Intemperie stagionali, transitorietà e prevedibilità
Le intemperie stagionali possono integrare una causale di CIGO solo se risultano effettivamente transitorie e non imputabili. La ciclicità delle sospensioni e la prevedibilità delle condizioni meteorologiche possono escludere tali requisiti.
Eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti
Non sono stati ravvisati illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti nei provvedimenti INPS. L’ente previdenziale ha esercitato la propria ampia discrezionalità valutativa secondo criteri coerenti con la disciplina applicabile.
Insufficienza e contraddittorietà della motivazione
La motivazione dei dinieghi è stata ritenuta adeguata, avendo evidenziato la natura preventiva e gestionale della sospensione e l’assenza di un evento meteorologico sopravvenuto capace di interrompere un’attività lavorativa in corso.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, d.lgs. n. 148/2015
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali
La CIGO è riconoscibile per eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; la disposizione è interpretata restrittivamente e richiede che l’evento sia esterno al rischio organizzativo e gestionale dell’impresa.
art. 1, comma 1, n. 1, legge n. 164/1975
non imputabili all’imprenditore
Il requisito della non imputabilità comprende i fatti estranei anche agli altri soggetti che abbiano stipulato contratti con l’impresa e impedisce la trasformazione della CIGO in uno strumento di socializzazione del rischio d’impresa.
d.m. n. 95442/2016, artt. 1, 2 e 6
Le disposizioni sono richiamate quali norme attuative dei requisiti di transitorietà, imprevedibilità e non imputabilità delle causali di CIGO.
La disposizione è stata invocata dall’INPS per sostenere l’inammissibilità del ricorso straordinario in assenza di previa impugnazione gerarchica; la Sezione ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione, decidendo il ricorso nel merito.
circolare INPS n. 139/2016
Sotto il profilo della "temporaneità" dell’evento bisogna considerare, oltre la durata temporale dello stesso, anche la sua eventuale ciclica riproposizione.
La ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell’attività può escludere la transitorietà dell’evento e, in determinati casi, anche la sua non imputabilità.
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6227/2025
La pronuncia è richiamata per affermare il rilievo della circolare INPS n. 139/2016 e l’applicabilità del requisito di non imputabilità anche alle intemperie stagionali.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2009
Gli eventi idonei a giustificare la CIGO possono consistere in fatti naturali o umani esterni al controllo dell’organizzatore dell’attività secondo l’ordinaria diligenza.
Consiglio di Stato, Sez. III, 12 ottobre 2021, n. 6851
Il sindacato sui provvedimenti di diniego della CIGO è limitato ai vizi di illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti, in ragione dell’ampia discrezionalità dell’ente previdenziale.
Massime di principio
- La CIGO, in quanto deroga al principio del sinallagma retributivo e comporta il trasferimento dell’onere sulla collettività, è soggetta a interpretazione restrittiva e non può essere applicata analogicamente.
- Per il riconoscimento della CIGO, l’evento che determina la sospensione o riduzione dell’attività deve essere transitorio, imprevedibile e non imputabile all’impresa, ai dipendenti o agli altri soggetti con cui l’impresa abbia instaurato rapporti contrattuali.
- La non imputabilità delle intemperie stagionali non è esclusa dalla natura naturale dell’evento, ma richiede di verificare se l’impresa abbia adottato le misure preventive ragionevolmente esigibili in rapporto alla prevedibilità del fenomeno, anche sulla base di bollettini meteorologici e report climatici.
- La ciclica riproposizione di sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva può escludere la transitorietà dell’evento e rivelare una carenza organizzativa o un esubero strutturale non integrabile mediante CIGO.
- La valutazione della transitorietà della situazione aziendale deve essere svolta con prognosi ex ante, considerando le informazioni disponibili al momento della presentazione della domanda e fornite in primo luogo dall’impresa richiedente.
- Il sindacato amministrativo sui dinieghi INPS in materia di CIGO è circoscritto ai vizi di illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale dell’ente.
Diniego di CIGO per sospensione di lavori edilizi a causa di condizioni meteorologiche
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Ediltomas S.r.l. contro due provvedimenti dell’INPS che avevano respinto domande di cassa integrazione guadagni ordinaria relative a due cantieri siti a Siror, in provincia di Trento. La Sezione Prima ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto.
Premesse e richiesta
La società, attiva nel settore delle costruzioni edili e stradali, aveva sospeso i lavori nei cantieri di via Fosse e via Dolomiti durante l’inverno 2022/2023, richiamando gelate, neve e temperature molto rigide. La sospensione era stata formalizzata dal direttore dei lavori con verbale del 7 dicembre 2022.
Le domande di CIGO riguardavano due periodi: dal 12 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023 e dal 2 gennaio 2023 al 5 febbraio 2023, per complessive 1000 ore riferite al cantiere di via Fosse e 648 ore riferite al cantiere di via Dolomiti.
L’INPS aveva respinto le domande ritenendo che la sospensione fosse stata disposta preventivamente per scelta aziendale, prima del verificarsi degli eventi meteorologici indicati, e non fosse quindi riconducibile a un evento imprevedibile e non imputabile all’impresa.
Motivi del ricorso e posizione dell’INPS
La società ha dedotto la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, degli artt. 1, 2 e 6 del d.m. n. 95442/2016, della circolare INPS n. 139/2016 e del messaggio INPS n. 1856/2017. Ha inoltre denunciato travisamento ed erronea valutazione dei fatti, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e disparità di trattamento.
La ricorrente ha sostenuto che verbali, relazioni tecniche e bollettini meteorologici dimostrassero l’imprevedibilità e la non imputabilità delle condizioni climatiche.
L’INPS ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso straordinario per mancata previa proposizione del ricorso gerarchico al Comitato amministratore previsto dall’art. 36, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 148/2015. Nel merito, ha ribadito che la sospensione era stata deliberata il 7 dicembre 2022 e che le condizioni climatiche dell’area alpina erano prevedibili.
Quadro normativo e principi sulla CIGO
La Sezione ha richiamato l’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, secondo cui la CIGO spetta, tra l’altro, in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
La CIGO costituisce un’eccezione al principio del sinallagma obbligazionario retributivo, poiché trasferisce sulla collettività l’onere dell’integrazione salariale. Per tale ragione la disciplina deve essere interpretata restrittivamente e non può essere applicata in via analogica.
Gli eventi rilevanti possono essere fatti naturali o fatti umani esterni al controllo dell’impresa secondo l’ordinaria diligenza, come il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis o l’illecito di terzi. Il requisito della non imputabilità, tuttavia, riguarda anche i soggetti che abbiano stipulato contratti con l’impresa e impedisce che la CIGO si trasformi in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d’impresa.
Transitorietà, ciclicità e prevedibilità delle intemperie
La transitorietà della situazione aziendale deve essere valutata con una prognosi ex ante, prendendo in considerazione le informazioni disponibili al momento della domanda e fornite principalmente dall’impresa.
La Sezione ha valorizzato la circolare INPS n. 139/2016, secondo cui la temporaneità non dipende soltanto dalla durata dell’evento, ma anche dalla sua eventuale ciclica riproposizione. Sospensioni ricorrenti dovute a caratteristiche ordinarie del processo produttivo possono escludere la transitorietà della causale e indicare una non ottimale organizzazione aziendale o un esubero di personale.
Anche le intemperie stagionali devono essere sottoposte alla verifica della non imputabilità. Sebbene il fenomeno atmosferico non possa essere imputato all’impresa come condotta volontaria o colposa, occorre verificare se l’impresa abbia adottato le misure preventive idonee a ridurne gli effetti, considerando il grado di prevedibilità desumibile anche da bollettini meteorologici e report climatici.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, il direttore dei lavori aveva disposto la sospensione il 7 dicembre 2022, prima dei periodi cui si riferivano le domande di CIGO e prima dell’evento meteorologico indicato dall’INPS come verificatosi il 2 gennaio 2023. Ne derivava che l’attività non era in corso quando si sarebbe verificato l’evento e che la sospensione non era stata determinata da una sopravvenienza esterna, ma da una decisione gestionale preventiva.
La Sezione ha escluso che l’interpretazione dell’INPS costituisse un immotivato mutamento di orientamento. Essa è stata ritenuta coerente con la formulazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 148/2015 e con l’innovazione normativa rispetto alla disciplina precedente.
È stato inoltre rilevato che l’impresa non aveva documentato esigenze di urgenza o indifferibilità dei lavori tali da giustificarne l’avvio proprio nel periodo meteorologicamente più critico e in una località ad alta quota.
Sindacato sui provvedimenti INPS
Secondo la giurisprudenza richiamata, l’INPS dispone di un ampio margine discrezionale nella valutazione delle crisi e delle sospensioni aziendali rilevanti ai fini della CIGO. Il sindacato del giudice amministrativo resta quindi limitato ai casi di illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti.
Nel caso concreto, i provvedimenti impugnati sono stati ritenuti coerenti e adeguatamente motivati, poiché avevano indicato la natura preventiva della sospensione, la sua riconducibilità a una decisione aziendale e l’assenza di un evento meteorologico sopravvenuto idoneo a interrompere un’attività lavorativa in corso.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondate le censure proposte e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto, senza necessità di esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall’INPS.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 12 mag 2026Parere n. 887/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mag 2026Parere n. 889/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mag 2026Parere n. 890/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mag 2026Parere n. 891/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mag 2026Parere n. 892/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mag 2026Parere n. 893/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →