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Parere

Parere n. 890/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento k10/569500 del 13 marzo 2020 di diniego concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del 13 marzo 2020 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente aveva presentato il 27 ottobre 2015 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'interno aveva respinto l'istanza rilevando l'insufficienza dei redditi relativi al triennio 2012-2014 e aveva formulato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. In risposta al preavviso, l'interessato aveva prodotto documentazione relativa ai redditi degli anni 2015, 2016 e 2017; il diniego era stato tuttavia adottato il 13 marzo 2020. Con il ricorso straordinario il ricorrente ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe considerato la documentazione reddituale successiva alla domanda e che i redditi degli ultimi tre anni antecedenti il provvedimento, pari a euro 8.908 nel 2017, euro 11.800 nel 2018 ed euro 11.930 nel 2019, sarebbero stati sufficienti.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. È stato preliminarmente rilevato il rispetto del contraddittorio, poiché la relazione istruttoria ministeriale era stata trasmessa al ricorrente presso il difensore senza successive osservazioni o controdeduzioni. Nel merito, la Sezione ha affermato che la concessione della cittadinanza comporta un'amplissima discrezionalità amministrativa, comprendente la valutazione dell'inserimento dell'istante nella comunità nazionale e della sua capacità reddituale. Il parametro dell'ammontare previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 382/1989 costituisce un requisito minimo indefettibile e l'insufficienza reddituale può giustificare di per sé il diniego, anche in presenza di integrazione sociale, familiare e lavorativa. Poiché i redditi del triennio 2012-2014, antecedente alla domanda, erano inferiori al parametro normativo, l'amministrazione ha correttamente concentrato l'istruttoria su tale periodo. I redditi maturati successivamente alla presentazione della domanda non incidono sulla decisione relativa a quella specifica istanza, in ragione dei principi di certezza e prevedibilità degli effetti giuridici; essi possono eventualmente fondare una nuova domanda.

Osservazioni

Sufficienza reddituale

La concessione della cittadinanza italiana presuppone una valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione, nella quale rientra anche l'accertamento della sufficienza del reddito del richiedente e dei familiari conviventi. Il parametro previsto dall'art. 3 del d.l. n. 382/1989 è considerato indicativo di un livello minimo di adeguatezza reddituale.

Periodo rilevante per la valutazione

Nei procedimenti a istanza di parte l'amministrazione deve valutare i presupposti rappresentati nella domanda e cristallizzati al momento della sua presentazione. I redditi maturati dopo la domanda e prima del provvedimento non devono essere considerati ai fini della decisione sulla medesima istanza, ferma restando la possibilità di presentarli a fondamento di una nuova domanda.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

  • art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di diniego ha consentito all'interessato di partecipare al procedimento e di produrre documentazione reddituale.

  • art. 3 d.l. n. 382/1989

    L'ammontare previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria costituisce parametro indicativo del livello minimo di adeguatezza reddituale richiesto per il sostentamento del richiedente e della famiglia.

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il parere è reso nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2025, n. 9284

    È richiamato a sostegno del principio secondo cui, nei procedimenti a istanza di parte, la valutazione deve concentrarsi sui presupposti esistenti al momento della domanda.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana è un provvedimento ampiamente discrezionale, nel quale l'amministrazione può valutare la complessiva opportunità dell'inserimento dell'istante nella comunità nazionale.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la sufficienza del reddito del richiedente e dei familiari conviventi costituisce un elemento essenziale della valutazione amministrativa; il parametro reddituale previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria può fungere da requisito minimo indefettibile.
  • Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, i presupposti rilevanti devono essere valutati con riferimento alla situazione rappresentata e cristallizzata al momento della presentazione della domanda, in applicazione dei principi di certezza e prevedibilità degli effetti giuridici.
  • I fatti sopravvenuti alla presentazione della domanda, anche se anteriori al provvedimento conclusivo, non incidono necessariamente sulla decisione relativa all'istanza originaria quando alterino il quadro dei presupposti oggetto della domanda; possono essere fatti valere mediante una successiva domanda.
  • L'insufficienza reddituale può giustificare autonomamente il diniego della cittadinanza anche quando il richiedente risulti integrato sotto gli altri profili della vita familiare, lavorativa e sociale.

Diniego della cittadinanza per insufficienza reddituale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un richiedente straniero contro il Ministero dell'interno, per l'annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato il 13 marzo 2020. La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto.

Premesse e svolgimento del procedimento

L'interessato aveva presentato il 27 ottobre 2015 domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Ministero aveva rilevato l'insufficienza dei redditi relativi al triennio 2012-2014 e aveva comunicato il preavviso di diniego previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

A seguito del preavviso, il richiedente aveva prodotto documentazione relativa ai redditi degli anni 2015, 2016 e 2017. L'amministrazione aveva comunque adottato il diniego. Nel ricorso, l'interessato ha sostenuto che non fosse stata adeguatamente considerata la situazione reddituale successiva alla domanda e ha indicato redditi pari a euro 8.908 nel 2017, euro 11.800 nel 2018 ed euro 11.930 nel 2019.

Contraddittorio procedimentale e consultivo

La Sezione ha rilevato il rispetto del contraddittorio nel procedimento relativo al ricorso straordinario. La relazione istruttoria ministeriale era stata trasmessa al ricorrente presso il difensore, senza che fossero presentate osservazioni o controdeduzioni.

Discrezionalità nella concessione della cittadinanza

La concessione della cittadinanza italiana rientra nell'ambito dei provvedimenti concessori e presuppone un'amplissima discrezionalità amministrativa. Tale discrezionalità riguarda l'apprezzamento dell'opportunità del definitivo inserimento dell'istante nella comunità nazionale.

In questa valutazione rientra anche la capacità economica del richiedente. L'acquisizione della cittadinanza comporta l'assunzione dei diritti e dei doveri propri dei cittadini, compreso il dovere di solidarietà sociale e di concorrere, attraverso il prelievo fiscale, al finanziamento della spesa pubblica.

Parametro reddituale

L'amministrazione deve considerare la situazione reddituale del richiedente e dei familiari conviventi. A tal fine, l'ammontare previsto dall'art. 3 del d.l. n. 382/1989 per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria è assunto quale parametro indicativo di un livello di reddito idoneo a garantire il sostentamento continuativo dell'interessato e della sua famiglia senza gravare negativamente sulla collettività.

Secondo la Sezione, tale parametro costituisce un requisito minimo indefettibile. La sua mancata integrazione può quindi giustificare da sola il diniego della cittadinanza, anche quando il richiedente presenti una regolare situazione familiare e lavorativa e risulti altrimenti ben integrato nella collettività.

Rilevanza del momento della domanda

Nel caso esaminato era pacifico che i redditi del triennio antecedente alla domanda, ossia quelli relativi agli anni 2012-2014, fossero inferiori al parametro di riferimento.

La Sezione ha escluso che l'amministrazione fosse tenuta a valutare, ai fini della stessa domanda, i redditi maturati dopo la sua presentazione. I principi generali del procedimento amministrativo e quelli di certezza e prevedibilità degli effetti giuridici impongono di riferire la valutazione ai presupposti rappresentati nella domanda e cristallizzati al momento della sua presentazione.

Pertanto, l'amministrazione ha correttamente concentrato l'istruttoria sul triennio antecedente alla domanda. I successivi miglioramenti della situazione reddituale possono eventualmente essere fatti valere mediante una nuova e ulteriore domanda di cittadinanza.

Conclusioni

Il ricorso è stato ritenuto infondato. La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto, confermando il diniego ministeriale fondato sull'insufficienza dei redditi del periodo rilevante e sulla non decisività dei redditi maturati successivamente alla presentazione dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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