Parere n. 891/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. Andrea Bulleri contro l’Università “La Sapienza” di Roma e nei confronti dei signori Vincenzo Moschetti e Cristian Sammarco avverso il decreto n. 64/2023 del 14 marzo 2023 concernente la selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario avverso il decreto n. 64/2023 del 14 marzo 2023, relativo alla selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, utilizzato per impugnare una sentenza del TAR Lazio.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per contestare la sentenza n. 1053/2023 del TAR Lazio, che aveva dichiarato irricevibile il precedente ricorso giurisdizionale volto all’annullamento degli atti della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo pieno presso un dipartimento dell’Università La Sapienza. La questione riguarda l’ammissibilità del ricorso straordinario dopo la previa proposizione di un ricorso giurisdizionale e, in particolare, la possibilità di utilizzare il rimedio straordinario come gravame contro una sentenza del TAR, anche quando tale sentenza abbia definito il giudizio in rito.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Il ricorso straordinario è un rimedio impugnatorio alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo, ai sensi degli artt. 8 e 10 del d.P.R. 1199/1971. La scelta della sede giurisdizionale preclude il successivo ricorso straordinario secondo il principio electa una via, non datur recursus ad alteram. Nel caso concreto il ricorrente aveva già adito il giudice amministrativo e aveva poi utilizzato il ricorso straordinario per impugnare la decisione del TAR, in contrasto sia con il principio di alternatività sia con la natura esclusivamente impugnatoria del rimedio. La dichiarazione di irricevibilità del ricorso giurisdizionale non consente di eludere tale preclusione. La regola opera anche quando il giudizio giurisdizionale sia definito in rito o sia destinato a esserlo per rinuncia o inattività della parte, come chiarito dai precedenti richiamati dalla Sezione.
Osservazioni
Principio di alternatività
La previa proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo preclude il successivo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: electa una via, non datur recursus ad alteram.
Divieto di impugnare la sentenza del TAR con ricorso straordinario
Il ricorso straordinario, avente natura esclusivamente impugnatoria, non può essere utilizzato come mezzo di gravame contro una sentenza del TAR.
Definizione in rito del giudizio giurisdizionale
La regola dell’alternatività opera anche quando il ricorso giurisdizionale sia stato dichiarato irricevibile o sia comunque definito in rito, nonché quando il giudizio sia destinato a concludersi per rinuncia o inattività della parte.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è configurato come rimedio impugnatorio alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo.
La disciplina del ricorso straordinario è collegata al principio di alternatività rispetto alla tutela giurisdizionale amministrativa.
Consiglio di Stato, Sez. I, n. 96/2020
La regola dell’alternatività opera anche quando il precedente ricorso giurisdizionale sia stato definito in rito.
Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1972/2020
La previa proposizione del ricorso giurisdizionale impedisce il successivo ricorso straordinario, anche in presenza di una definizione non nel merito.
Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1464/2016
Il principio di alternatività opera anche quando il giudizio giurisdizionale sia destinato a definirsi per rinuncia o inattività della parte.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio impugnatorio alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo; la scelta della sede giurisdizionale preclude il successivo ricorso straordinario sul medesimo affare.
- Il ricorso straordinario non può essere utilizzato come mezzo di impugnazione di una sentenza del TAR, neppure quando la sentenza abbia definito il giudizio in rito anziché nel merito.
- La regola electa una via, non datur recursus ad alteram opera anche quando il precedente giudizio amministrativo si sia concluso, o sia destinato a concludersi, per irricevibilità, rinuncia o inattività della parte.
Inammissibilità del ricorso straordinario utilizzato contro una sentenza del TAR
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in relazione a una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato.
Premesse e vicenda processuale
Il ricorrente aveva già proposto ricorso giurisdizionale davanti al TAR Lazio per ottenere l’annullamento degli atti della procedura selettiva relativa a un posto di ricercatore presso un dipartimento dell’Università. Il TAR Lazio, con sentenza n. 1053/2023, aveva dichiarato irricevibile il ricorso.
Successivamente, il ricorrente ha proposto ricorso straordinario, prospettandolo come impugnazione del decreto universitario n. 64/2023 del 14 marzo 2023, ma finalizzandolo in concreto alla contestazione della sentenza del TAR.
Posizione dell’amministrazione
Il Ministero dell’Università e della ricerca ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità, rilevando che il ricorso straordinario non può essere utilizzato quale strumento di gravame contro una sentenza del giudice amministrativo.
Quadro normativo e principi applicati
La Sezione ha richiamato gli artt. 8 e 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dai quali emerge la natura impugnatoria del ricorso straordinario e la sua alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale amministrativo.
L’interessato può scegliere tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario, ma, una volta scelta la via giurisdizionale, non può successivamente utilizzare l’altro rimedio per contestare il medesimo affare. Opera quindi il principio electa una via, non datur recursus ad alteram.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato due distinti profili di inammissibilità:
- il ricorrente aveva già adito la sede giurisdizionale amministrativa, consumando la facoltà di scelta tra i due rimedi;
- il ricorso straordinario era stato utilizzato per veicolare l’impugnazione della sentenza del TAR, mentre tale rimedio non costituisce un mezzo di gravame delle decisioni giurisdizionali.
La circostanza che il TAR abbia definito il giudizio con una pronuncia di irricevibilità non modifica la conclusione. La preclusione opera anche quando il giudizio precedente sia stato definito in rito e non nel merito. La Sezione richiama, in proposito, i pareri del Consiglio di Stato, Sezione Prima, nn. 96/2020 e 1972/2020, e della Sezione Seconda, n. 1464/2016, secondo i quali l’alternatività opera anche in caso di rinuncia o inattività della parte.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente non prevale nei confronti dell’amministrazione.
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