Cassazione Civile, Ordinanza n. 34993/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, con cui l’Ufficio ha corretto la dichiarazione e ha recuperato IRAP, IRPEG, IVS e un credito d’imposta ritenuto indebitamente compensato per l’annualità indicata in sentenza. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società, ritenendo illegittima la cartella perché espressione di attività accertativa e perché, a suo dire, il disconoscimento del credito avrebbe richiesto un previo avviso di accertamento/revoca. L’Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione dell’art. 36-bis, comma 2, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la cartella era legittima perché il recupero derivava solo dal riscontro dei dati dichiarati e dalla mancanza di prova documentale del credito esposto in compensazione; la società è rimasta intimata nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che il controllo automatizzato è legittimo quando il recupero del credito d’imposta discende da un riscontro meramente cartolare e avalutativo dei dati dichiarati, senza necessità di un previo avviso di recupero, mentre l’avviso è richiesto solo se occorrano valutazioni giuridiche o accertative sull’esistenza/non compensabilità del credito. Nel caso concreto, la dichiarazione era priva di supporto documentale idoneo a provare i crediti esposti nel quadro RU, sicché il disconoscimento è stato ritenuto conseguenza di un mero riscontro formale e non di una contestazione di merito. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
comma 1; comma 2, lett. e)
consente la correzione degli errori e la riduzione dei crediti d’imposta esposti in misura superiore al dovuto o non spettanti sulla base dei dati della dichiarazione e degli elementi direttamente desumibili, senza necessità di previo avviso quando il controllo sia meramente cartolare.
art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma di tenore analogo a quella sul controllo automatizzato delle dichiarazioni, applicabile alla stessa logica di riscontro cartolare.
l’onere di provare i fatti costitutivi del credito d’imposta grava sul contribuente che ne invochi il riconoscimento.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie, la cartella di pagamento è legittima quando il recupero deriva dal mero riscontro dei dati dichiarati e dalla correzione di errori materiali o di calcolo, senza apprezzamenti discrezionali o giuridici.
- Il disconoscimento di un credito d’imposta può avvenire mediante controllo automatizzato solo se la non spettanza emerge in modo oggettivo e documentale dai dati della dichiarazione; se invece occorre valutare l’esistenza giuridica del credito, è necessario un atto di accertamento o di recupero.
- Chi invoca in giudizio un credito d’imposta deve provarne i fatti costitutivi; la sola indicazione del credito in dichiarazione non basta a dimostrarne l’esistenza.
- Il vizio motivazionale non è configurabile rispetto a questioni di puro diritto, ove il thema decidendum attenga solo alla corretta interpretazione della disciplina applicabile.
- Quando la causa è matura in fatto e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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