Cassazione Civile, Ordinanza n. 33364/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, poi fallita, aveva impugnato davanti al TAR Lazio un'interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Roma. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 110 c.p.a., deducendo un eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato. Secondo il ricorrente, il giudice amministrativo avrebbe dichiarato legittima l'interdittiva fondandosi quasi esclusivamente su una relazione istruttoria del Prefetto di Lecce, anziché sulla motivazione del provvedimento impugnato del Prefetto di Roma, finendo per sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione o comunque pronunciando su elementi estranei al provvedimento gravato. Il Fallimento ha quindi denunciato violazione dei limiti della giurisdizione e sconfinamento nella sfera amministrativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché il ricorso non trascriveva né riassumeva adeguatamente il contenuto dell'informazione interdittiva antimafia, impedendo il controllo sulla dedotta sostituzione di elementi esogeni alla motivazione del provvedimento. In ogni caso, la censura è stata ritenuta infondata perché la sentenza del Consiglio di Stato si è mantenuta entro i limiti del sindacato di legittimità, senza valutazioni di merito sull'opportunità o convenienza della misura e senza sostituzione dell'organo giudicante all'amministrazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il provvedimento prefettizio oggetto di impugnazione, adottato nell'ambito della disciplina antimafia
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le decisioni del Consiglio di Stato
norma richiamata come base del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato
impone l'indicazione e la trascrizione sufficientemente specifica degli atti e documenti rilevanti; la sua violazione rende il ricorso inammissibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non può essere utilizzato per denunciare errores in iudicando o in procedendo, né per censurare il modo in cui il giudice amministrativo ha valutato gli elementi di causa.
- L'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito sussiste solo quando il giudice amministrativo abbandoni il sindacato di legittimità e si sostituisca concretamente all'amministrazione, esprimendo una valutazione di opportunità o convenienza dell'atto o una pronuncia sostanzialmente sostitutiva del provvedimento impugnato.
- Chi deduce che il giudice abbia deciso sulla base di elementi estranei al provvedimento impugnato deve indicare in modo specifico e completo il contenuto degli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il controllo del giudice amministrativo su un'interdittiva antimafia resta legittimo quando si limiti a verificare la tenuta del quadro indiziario posto a base del provvedimento e a confrontarlo con le difese della parte, senza introdurre una valutazione autonoma di merito sostitutiva dell'amministrazione.
Come è indicizzato
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