Sentenza n. 328/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento A SEGUITO DI RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA ORIGINARIAMENTE PROPOSTA INNANZI AL GIUDICE ORDINARIO DICHIARATOSI SFORNITO DI GIURISDIZIONE (TRIBUNALE DI MANTOVA – SENTENZA N. 1084/2021 PUBBLICATA IL 23 NOVEMBRE 2021 – R.G.A.C. N. 3740/2018) A. - della cartella di pagamento n. 064 2018 0004062565000 inviata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, agente della riscossione -prov. di Mantova, su incarico di Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura all'azienda agricola attrice a mezzo PEC, in semplice formato “pdf”, inerente il pagamento del c.d. “prelievo sup. latte di vacca l. 119/03 art. 1, comma 9” oltre interessi; B. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica della presente citazione in opposizione, ed in particolare dell'atto di iscrizione a ruolo e del ruolo indicato nella cartella sopra descritta (ossia al ruolo n. 2018/001554 reso esecutivo il 16 marzo 2018), anche se non conosciuto, nella parte in cui in detto atto risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dell'azienda agricola attrice, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica della medesima;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte bovino per la campagna 2014/2015, nonché iscrizione a ruolo e ruolo presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni impositrici e riscossore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha riproposto davanti al giudice amministrativo, dopo la declinatoria di giurisdizione del Tribunale ordinario, l’opposizione avverso una cartella di pagamento di euro 66.012,31, oltre oneri e accessori, relativa al prelievo supplementare sul latte. Ha dedotto: la mancata notificazione dell’atto presupposto di accertamento e rideterminazione del prelievo; l’illegittimità della disciplina interna delle quote latte per contrasto con la normativa dell’Unione europea, anche per mancata verifica dei dati produttivi e per l’erronea imputazione del prelievo; la duplicazione del ruolo; il difetto di motivazione della cartella quanto alla compensazione con gli aiuti PAC; il difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla quantificazione degli interessi. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità della partecipazione di AGEA, l’introduzione di censure nuove rispetto al giudizio ordinario e la litispendenza, contestando comunque la fondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto tempestiva e rituale la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 59, comma 2, l. 69/2009, poiché la sentenza del Tribunale ordinario era divenuta definitiva il 23 maggio 2022 e il ricorso amministrativo era stato notificato e depositato entro i successivi tre mesi. Nel merito ha respinto il ricorso, ritenendo assorbite le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla mancata notificazione dell’atto presupposto, ha rilevato che la nota regionale del 18 maggio 2016, ricevuta dalla società, costituiva l’atto di accertamento e che l’importo della cartella corrispondeva sostanzialmente al trenta per cento dell’importo originariamente intimato, in applicazione della disciplina sopravvenuta: la censura è stata quindi ritenuta formalistica e inidonea a caducare la cartella. È stata esclusa l’incompatibilità della disciplina applicata con il diritto dell’Unione europea per la campagna 2014/2015: dal regolamento CE n. 1234/2007 gli Stati membri potevano stabilire criteri obiettivi e categorie prioritarie per la riassegnazione delle quote e la ripartizione del prelievo, facoltà esercitata dalla normativa nazionale. Le contestazioni sull’attendibilità dei dati produttivi sono state ritenute non provate, non essendo stati forniti elementi certi idonei a dimostrare false dichiarazioni o alterazioni dei dati. La duplicazione del ruolo non è stata considerata vizio di illegittimità, poiché l’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo ma non implica una duplicazione della riscossione. La censura relativa alla compensazione con gli aiuti PAC è stata ritenuta generica e comunque infondata: la compensazione deve essere provata mediante attestazioni inequivoche degli organismi pagatori o accertata nei loro confronti, mentre la cartella è sufficientemente motivata se indica causali, atti impositivi precedenti e annualità dei crediti. Infine, è stata esclusa la necessità di una dettagliata esposizione del calcolo degli interessi, essendo questi determinati secondo criteri legali e risultando la decorrenza dall’art. 30 d.P.R. 602/1973. Ricorso respinto; spese integralmente compensate per la complessità della materia.
Norme richiamate
«sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio»
La domanda riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della declinatoria conserva gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originaria.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il rinvio a precedenti conformi mediante una motivazione sintetica, utilizzato dal TAR per richiamare la giurisprudenza in materia di prelievo supplementare sul latte.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta necessità di notificare gli atti di accertamento presupposti.
art. 23, comma 6-quater, d.l. 113/2016
«il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino [...] dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015 [...] è effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento»
Ha costituito la base normativa per la rideterminazione dell’importo del prelievo dovuto per la campagna 2014/2015.
L’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti presso AGEA è equiparata all’iscrizione a ruolo; tale equiparazione non comporta, di per sé, una doppia riscossione.
Richiamato nel quadro della disciplina nazionale del recupero del prelievo supplementare.
Richiamato quale disciplina della riscossione e della rateizzazione dei debiti per prelievo supplementare.
art. 80, par. 3, regolamento CE n. 1234/2007
«proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno essere fissati dagli Stati membri»
Per il periodo rilevante consentiva agli Stati membri di fissare criteri obiettivi per la riassegnazione della parte inutilizzata della quota nazionale.
art. 84, par. 1-b, regolamento CE n. 1234/2007
«categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione»
Consentiva agli Stati membri di stabilire categorie prioritarie per la ripartizione del prelievo in eccesso.
art. 230, par. 1-a, regolamento UE n. 1308/2013
La disciplina del regolamento CE n. 1234/2007 è stata ritenuta applicabile fino al 31 marzo 2015.
La decorrenza degli interessi è ricavabile direttamente dalla legge; non è quindi necessaria una specifica illustrazione del relativo calcolo nella cartella, oltre all’indicazione della somma dovuta.
Il requisito motivazionale della cartella è soddisfatto dall’indicazione delle causali, degli atti impositivi precedenti e delle annualità dei crediti iscritti a ruolo.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della cartella e alla contestata mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
art. 80, par. 3, regolamento CE n. 1234/2007
La disposizione è stata utilizzata per escludere il contrasto della normativa nazionale sui criteri di compensazione con il diritto dell’Unione europea.
art. 84, par. 1-b, regolamento CE n. 1234/2007
La disposizione è stata utilizzata per riconoscere la facoltà statale di individuare categorie prioritarie mediante criteri obiettivi.
Massime di principio
- La domanda originariamente proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione conserva i propri effetti sostanziali e processuali se viene riproposta, nelle forme del rito applicabile, davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria; nel processo amministrativo la litispendenza si perfeziona con la notificazione e il deposito del ricorso.
- Per la campagna lattiero-casearia 2014/2015, la disciplina dell’Unione europea consentiva agli Stati membri di stabilire criteri obiettivi e categorie prioritarie per la riassegnazione delle quote inutilizzate e la ripartizione del prelievo in eccesso; non è quindi fondata, in assenza di ulteriori specifici elementi, la censura di incompatibilità comunitaria della normativa nazionale basata sulla precedente disciplina applicabile alle campagne anteriori.
- La contestazione dell’attendibilità dei dati produttivi utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare non è sufficiente a spostare sull’amministrazione l’onere di dimostrare la correttezza dell’intero sistema se il produttore non offre prove certe di false dichiarazioni, alterazioni dei dati o specifiche irregolarità riferibili agli accertamenti impugnati.
- L’equiparazione dell’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti all’iscrizione a ruolo non determina, di per sé, una duplicazione illegittima della riscossione; la duplicazione del ruolo è censurabile solo se si traduce in una concreta duplicazione della pretesa o della riscossione.
- La compensazione del prelievo supplementare con aiuti PAC deve essere dimostrata mediante dati certi e attestazioni inequivoche dell’organismo pagatore competente; una deduzione generica della compensazione non è idonea a contestare la procedura di recupero.
- Una cartella di pagamento è adeguatamente motivata quando consente al destinatario di individuare la pretesa mediante l’indicazione delle causali, degli atti impositivi presupposti e delle annualità dei crediti; non è necessaria una dettagliata esposizione del calcolo degli interessi quando questi sono determinati secondo criteri legali e la loro decorrenza è desumibile dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →