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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23513/2026 del 19/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario incentivi)

La controversia

La controversia nasce da una serie di provvedimenti con cui il Gestore dei Servizi Energetici aveva dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti riconosciute a una società titolare di impianti fotovoltaici, per violazioni accertate in sede di verifica (omesso pagamento della cauzione definitiva, falsità delle dichiarazioni rese in sede di subentro, mancata titolarità dell'Autorizzazione Unica). La decadenza era stata prima impugnata senza successo davanti al giudice amministrativo, con successiva conferma in appello. Separatamente, il Gestore aveva poi chiesto in giudizio la restituzione delle somme già corrisposte a titolo di incentivo, ritenute indebite per effetto del venir meno del titolo. La società aveva contestato la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la domanda restitutoria, fondata sull'art. 2033 c.c. e ormai sganciata dalla legittimità del provvedimento di decadenza, appartenesse alla giurisdizione ordinaria; in subordine aveva dedotto anche la necessità di sospensione del processo per la pendenza del giudizio di riesame dei provvedimenti di decadenza ex art. 56 d.l. n. 76/2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la domanda di restituzione degli incentivi, quando sia fondata su una decadenza già definitivamente accertata o comunque non più in discussione, non investe l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione e si risolve in una ordinaria azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., devoluta al giudice ordinario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la giurisdizione è stata dichiarata in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta; le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio processuale.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La richiesta di restituzione delle somme già erogate a titolo di incentivo, una volta venuto meno il titolo giustificativo, integra una pretesa di ripetizione di indebito oggettivo.

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di produzione di energia si radica solo quando la controversia attenga all'esercizio, anche mediato, di poteri pubblicistici; non si estende a una mera azione restitutoria su un rapporto già definitivamente definito.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011

    La norma sul riesame/restituzione degli incentivi è richiamata come disciplina sopravvenuta, ma nel caso concreto non incide sulla giurisdizione della domanda restitutoria già proposta.

  • art. 56 del d.l. n. 76/2020

    La sopravvenuta procedura di riesame del provvedimento di decadenza è stata ritenuta estranea al presente giudizio restitutorio sotto il profilo della giurisdizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito delle memorie nel giudizio di cassazione.

  • art. 362 c.p.c.

    Usato come base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    Richiamato quale norma sul ricorso per cassazione avverso decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per dedurre la sospensione necessaria del giudizio.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi: se la domanda riguarda soltanto la ripetizione di somme indebitamente corrisposte dopo il definitivo venir meno del titolo, la controversia è di diritto soggettivo e appartiene al giudice ordinario.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia energetica non si estende a tutte le controversie solo causalmente collegate a un precedente provvedimento amministrativo, ma richiede che sia ancora in discussione, direttamente o indirettamente, l'esercizio di un potere pubblicistico.
  • Quando un provvedimento autoritativo di decadenza è ormai definitivo e viene in rilievo soltanto la conseguenza patrimoniale della sua efficacia, il giudice della restituzione non deve rivalutare la legittimità dell'atto, ma solo accertare l'esistenza dell'obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c.
  • Le controversie sulle tariffe incentivanti e sui relativi recuperi vanno distinte: se si discute della spettanza, misura, revoca o decadenza dell'incentivo, può operare la giurisdizione amministrativa; se si agisce per il mero recupero dell'indebito su un rapporto già consolidato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • La pendenza di un autonomo procedimento di riesame o di un diverso giudizio sul provvedimento presupposto non radica di per sé la giurisdizione amministrativa sulla successiva azione restitutoria, se quest'ultima non richiede alcun nuovo sindacato sul potere pubblico già esaurito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziarioTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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