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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23515/2026 del 19/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario incentivi)

La controversia

La controversia trae origine da un provvedimento del gestore pubblico che, a seguito di verifiche, aveva dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti riconosciute a una società titolare di impianti fotovoltaici. La decadenza era stata già contestata in separato giudizio amministrativo, definito con rigetto del ricorso del beneficiario e conferma in appello. Successivamente il gestore ha promosso un autonomo giudizio per ottenere la restituzione delle somme già erogate, qualificandole come indebitamente percepite ex art. 2033 c.c. La società convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha sostenuto che la domanda di ripetizione, ormai svincolata dalla contestazione della decadenza, appartenesse al giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi, che la giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. non copre una mera azione restitutoria fondata su un titolo ormai definitivo; con il secondo motivo ha denunciato l’erronea mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento di riesame del provvedimento di decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la domanda di restituzione delle somme già erogate, proposta dopo il consolidamento della decadenza dagli incentivi, non investa più l’esercizio di poteri autoritativi in materia energetica ma integri una ordinaria azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la giurisdizione del giudice ordinario è stata dichiarata, con rinvio della causa a tale giudice per la riassunzione e per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione delle somme erogate è ricondotta all’indebito oggettivo, quando il titolo che giustificava il pagamento sia venuto meno per effetto di una decadenza ormai definitiva.

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di energia opera solo quando la lite concerne l’esercizio, diretto o mediato, di poteri pubblicistici su procedure o provvedimenti relativi alla produzione energetica; non si estende a una mera azione restitutoria su un rapporto ormai esaurito.

  • art. 295 c.p.c.

    Il motivo sulla sospensione necessaria è stato assorbito dall’accoglimento del difetto di giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    È il veicolo dell’impugnazione per motivi inerenti alla giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite.

  • art. 110 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale del ricorso per cassazione avverso decisione del giudice amministrativo per motivi di giurisdizione.

  • art. 111, comma ottavo, Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per l’acquisizione in atti del ricorso introduttivo ai fini del controllo sul fatto processuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 42 del d.lgs. n. 28/2011

    È richiamato come base del potere di verifica/decadenza e del successivo riesame; la Corte precisa però che, nella fattispecie, la lite non verteva più sul potere amministrativo ma sulla conseguenza patrimoniale dell’indebito.

  • art. 56 del d.l. n. 76/2020

    La sopravvenuta disciplina di riesame è considerata irrilevante ai fini della giurisdizione sulla domanda restitutoria ormai autonoma rispetto alla decadenza.

  • L. n. 205/2017

    Citate in relazione alla disciplina della riduzione dell’importo da restituire, ritenuta non applicabile alle violazioni accertate nel 2017.

  • d.l. n. 101/2019

    Richiamato come ulteriore modifica normativa della disciplina sulle restituzioni, ritenuta non pertinente al caso concreto.

  • d.lgs. n. 28/2011

    È il testo normativo che disciplina il regime degli incentivi energetici e i poteri di controllo/decadenza del GSE.

Massime di principio

  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di incentivi energetici non è determinata dal solo nesso storico con un precedente provvedimento amministrativo, ma richiede che l’oggetto attuale della controversia implichi ancora l’esercizio, anche mediato, di un potere autoritativo.
  • Quando la decadenza dall’incentivo sia stata definitivamente accertata in separato giudizio, essa diviene un presupposto irretrattabile della pretesa patrimoniale e la domanda di restituzione delle somme già corrisposte si qualifica come ordinaria azione di ripetizione dell’indebito, devoluta al giudice ordinario.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuarsi in base alla causa petendi e alla natura della posizione soggettiva dedotta, non alla sola qualificazione formale data dalla parte o alle difese avversarie.
  • La controversia sulla restituzione di somme percepite in base a un titolo venuto meno non consente di rimettere in discussione la legittimità del provvedimento presupposto, se questo è ormai definitivo o coperto da giudicato.
  • La pendenza di un distinto procedimento di riesame del provvedimento presupposto non sposta la giurisdizione sulla domanda restitutoria già autonomamente azionata, quando il rapporto amministrativo sia già stato definito dal provvedimento di decadenza consolidato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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