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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23506/2026 del 19/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina da un sinistro stradale per il quale il danneggiato aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento. Il credito risarcitorio era stato poi ceduto a una carrozzeria, che aveva agito per ottenere il pagamento del residuo importo ancora dovuto dopo quanto già corrisposto. In primo e in secondo grado il giudice ha ritenuto provato il danno nei limiti risultanti dagli atti, escludendo la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla cessionaria, reputata esplorativa. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che la motivazione del rigetto della CTU fosse solo apparente e che i giudici di merito avessero erroneamente interpretato le prove, omettendo di accertare con maggiore precisione, e per un importo superiore, i danni all'automobile del danneggiato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la valutazione circa l'opportunità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; nel caso concreto, peraltro, operava anche la preclusione della doppia conforme, poiché la decisione di appello aveva confermato quella di primo grado sulla base delle medesime valutazioni in fatto. La Corte ha inoltre escluso sia la motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata esponeva una ratio decidendi lineare e comprensibile, sia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la censura mirava in realtà a una diversa lettura delle prove e a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato; è stata invece respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disattende il principio di disponibilità della prova; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla in modo difforme dal suo regime; non è consentito denunciare un mero cattivo apprezzamento delle risultanze probatorie.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento, ma nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta esistente e intellegibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di radicale mancanza della motivazione o di motivazione perplessa/incomprensibile; non è sufficiente contestarne la sufficienza rispetto alle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge quando la doglianza riguarda in realtà l'apprezzamento delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, consente il sindacato solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non sull'omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, l'impugnazione in cassazione è preclusa quanto alle censure che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti, salvo i limiti propri dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di risarcimento per responsabilità aggravata è stata ritenuta insussistente nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La scelta di disporre o meno una consulenza tecnica d'ufficio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La doglianza di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza sia priva di effettiva argomentazione o presenti un apparato logico del tutto incomprensibile; non basta che la parte reputi insufficiente la motivazione rispetto alle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, ma solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca alla prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • Nel giudizio di legittimità, l'omesso esame censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici specifici, principali o secondari, e non singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle risultanze di causa.
  • In presenza di doppia conforme, la contestazione di accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito incontra una rilevante preclusione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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