Cassazione Penale, Ordinanza n. 29653/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, titolare di un'impresa individuale collegata a un bookmaker estero, era stata condannata in primo e secondo grado per avere in Italia, nel proprio esercizio commerciale, svolto un'attività organizzata di raccolta scommesse senza titolo concessorio e senza licenza di pubblica sicurezza, predisponendo terminali e strumenti per giocate online, anche tramite codici e conti di gioco riconducibili a sé anziché ai clienti, con riscossione degli importi e accesso al gioco anche da parte di minorenni. Con il ricorso per cassazione deduceva: (1) la violazione dell'art. 4 l. n. 401/1989 e delle norme UE, sostenendo di aver operato come mero centro trasmissione dati in un servizio transfrontaliero e che l'eventuale illegittimità del sistema concessorio italiano si rifletteva sulla mancata autorizzazione di polizia; (2) il vizio di motivazione e la violazione della disciplina sopravvenuta del 2014-2015, assumendo che l'attività fosse stata regolarizzata o comunque resa lecita dalla normativa sulle comunicazioni alla Questura per i punti affiliati a bookmaker comunitari, con conseguente applicazione della disciplina più favorevole; (3) l'insussistenza dell'elemento soggettivo, per asserita ignoranza inevitabile della legge penale dovuta alla complessità normativa, ai contrasti giurisprudenziali e a precedenti favorevoli; (4) la mancata assunzione di prove decisive sulla dedotta discriminazione subita dal bookmaker estero nell'accesso al sistema concessorio italiano e sul rapporto con il c.d. bando Monti; (5) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e, più in generale, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche, non specificamente correlate agli atti di causa e sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito. Nel merito ha affermato che la condotta descritta in imputazione integrava il reato, perché la messa a disposizione di conti di gioco propri o fittizi e la raccolta di scommesse senza far emergere il reale scommettitore costituiscono illegittima intermediazione nella raccolta, irrilevante rispetto ai titoli del bookmaker estero. Ha inoltre rilevato che non era stata dimostrata una specifica discriminazione del bookmaker estero idonea a paralizzare l'applicazione della disciplina penale, che la normativa sopravvenuta non escludeva la punibilità nel caso concreto, che l'errore inevitabile era smentito dalla consapevolezza della disciplina emergente dalla documentazione prodotta e dalla concreta modalità di gestione dell'attività, e che correttamente erano stati negati i benefici richiesti per la gravità e l'organizzazione dell'attività. Conseguentemente ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e il pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice in tema di raccolta abusiva di scommesse; è stata ritenuta applicabile alla condotta di intermediazione non autorizzata svolta in Italia, anche se collegata a bookmaker estero.
art. 1, commi 643 e 644, l. n. 190/2014
La procedura di emersione/regolarizzazione non ha inciso sulla punibilità nel caso concreto, perché il bookmaker di riferimento non vi ha partecipato e la comunicazione alla Questura non è bastata a eliminare l'abusività dell'attività.
La licenza di pubblica sicurezza resta necessaria per l'attività di raccolta scommesse; la sua mancanza, nel caso concreto, ha accompagnato l'assenza del titolo concessorio.
art. 49 TFUE
Le libertà di stabilimento/servizi non escludono in astratto il sistema concessorio italiano, che resta compatibile se proporzionato e non discriminatorio.
art. 51 TFUE
Richiamato con le altre libertà europee a sostegno della censura difensiva, ma non ritenuto idoneo a escludere la punibilità nel caso concreto.
art. 52 TFUE
Richiamato con le altre libertà europee; la Corte ribadisce che il limite nazionale è legittimo se proporzionato e non discriminatorio.
art. 56 TFUE
La libertà di prestazione dei servizi non ostacola il regime italiano delle concessioni e autorizzazioni, salvo prova di discriminazione concreta.
art. 27 Cost.
Invocato dalla difesa a sostegno dell'esigenza di responsabilità personale, senza incidere sull'esito del ricorso.
Richiamato con l'art. 164 c.p. in tema di sospensione condizionale della pena.
Il giudizio prognostico per la sospensione condizionale può essere negato in ragione della gravità e dell'organizzazione della condotta concreta.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la gravità, stabilità e organizzazione dell'attività illecita.
In caso di inammissibilità, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel settore delle scommesse, la mera esistenza di un rapporto formale con un bookmaker estero non esclude la configurabilità del reato quando il gestore italiano organizzi in concreto la raccolta delle giocate, metta a disposizione terminali o conti di gioco e svolga un ruolo autonomo di intermediazione abusiva.
- L'eventuale compatibilità del sistema concessorio e autorizzatorio italiano con il diritto dell'Unione va valutata in concreto: la disapplicazione della sanzione penale è possibile solo se sia specificamente provata una discriminazione imputabile allo Stato nell'accesso alle concessioni.
- La disciplina sopravvenuta di regolarizzazione dei centri collegati a bookmaker esteri non determina automaticamente la non punibilità: occorre che il soggetto interessato rientri effettivamente nel perimetro applicativo della sanatoria e vi abbia aderito nelle forme previste.
- L'errore inevitabile sulla legge penale non può essere desunto in modo astratto dalla complessità della materia, se dagli atti emerge che l'agente conosceva la disciplina applicabile o ha comunque operato con modalità manifestamente incompatibili con un lecito regime di affiliazione.
- In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche, meramente reiterative o fondate su una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili.
- La gravità, la stabilità organizzativa e la struttura professionale dell'attività illecita possono giustificare il diniego sia della sospensione condizionale della pena sia della particolare tenuità del fatto e dei benefici accessori.
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