Cassazione Penale, Ordinanza n. 29626/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello emessa ex art. 599-bis c.p.p. nell'ambito di un concordato sulla pena in grado di appello, relativa al reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità. Con un unico motivo, la difesa ha denunciato violazione di legge penale e processuale nonché mancanza di motivazione. La Corte rileva però che, contro una decisione resa all'esito del concordato in appello, sono deducibili solo vizi attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo e all'applicazione di una pena illegale. Nessuna di tali doglianze risulta formulata in modo ammissibile nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che le censure formulate non rientravano tra quelle proponibili contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
regola il concordato in appello; la sentenza resa all'esito di tale rito è impugnabile con motivi molto limitati
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del fatto oggetto della sentenza impugnata, riferita alla lieve entità in materia di stupefacenti
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa
sent. Corte cost. n. 86 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione economica conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente non sia senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Contro una sentenza resa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidano sulla validità del consenso al concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla corrispondenza tra accordo e decisione o sull'illegalità della pena applicata.
- Sono inammissibili le censure che investano genericamente violazione di legge o vizio di motivazione quando non si traducano in uno dei motivi specificamente deducibili contro la sentenza concordata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di cassazione, la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità quando il difetto di ammissibilità emerge ictu oculi dalla natura dei motivi proposti.
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