Cassazione Penale, Ordinanza n. 29625/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a due anni di reclusione per il reato ascritto ex art. 10 d.lgs. 74/2000, in continuazione ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p. I motivi di ricorso riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: da un lato si deducevano vizi di motivazione e violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, c.p.p., 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. e 133 c.p. in relazione alla quantificazione della pena; dall'altro si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre per asseriti vizi motivazionali e violazione delle norme processuali indicate. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la pena fosse stata determinata senza adeguata motivazione e che non fossero state valorizzate circostanze favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambe le censure si risolvessero in contestazioni sul trattamento sanzionatorio, ma che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente, non illogica e conforme ai criteri di legge. In particolare, ha considerato manifestamente infondato il motivo sulla quantificazione della pena, osservando che il giudice di merito aveva applicato una pena base di poco superiore al minimo edittale e che, in caso di pena irrogata al di sotto della media edittale, è sufficiente un richiamo anche sintetico al criterio di adeguatezza, implicante i parametri dell'art. 133 c.p. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che la motivazione di merito aveva evidenziato l'assenza di elementi favorevoli e la gravità, tipologia e sistematicità delle condotte, sicché non sussistevano vizi logico-giuridici. Conseguentemente, applicando l'art. 616 c.p.p. e richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per la contestazione del reato in continuazione.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito.
art. 111, sesto comma, Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Invocato quale parametro della sufficienza della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Indicata come norma di legittimazione dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
Utilizzato come criterio di commisurazione della pena; la Corte afferma che, quando la pena è al di sotto della media edittale, è sufficiente un richiamo sintetico all'adeguatezza della sanzione.
Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alle attenuanti generiche.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Citato nel testo in modo non pertinente/possibile refuso; non emerge una specifica ratio decisoria su questa norma.
Massime di principio
- Quando la pena è determinata in misura inferiore alla media edittale, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione particolarmente analitica sulla commisurazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, purché dal complesso della sentenza risultino valutati i parametri rilevanti dell'art. 133 c.p.
- Il sindacato di legittimità sulla determinazione della pena non può trasformarsi in una nuova valutazione discrezionale del merito se la motivazione del giudice di appello è coerente, non illogica e dà conto, anche sinteticamente, dei criteri utilizzati.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi per l'imputato e valorizzi, in senso ostativo, la natura, tipologia, gravità e sistematicità delle condotte.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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