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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29630/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo e secondo grado per detenzione a fini di spaccio di una consistente quantità di inflorescenze di marijuana, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizi di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo di non avere la certezza della superiore percentuale di THC della sostanza, ma soltanto un dubbio sulla sua liceità, anche in ragione della sua attività di operaio presso l'azienda di cannabis gestita dal figlio; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, assumendo che la Corte territoriale non avesse valorizzato buona fede, atteggiamento collaborativo e la richiesta di analisi della sostanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche le censure e volte a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, rilevando inoltre la presenza di una "doppia conforme" che consente la lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado. Nel merito, ha reputato manifestamente infondato il primo motivo, affermando che, nei reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, il dolo consiste nella coscienza e volontà della detenzione e della destinazione della sostanza, accompagnate dalla consapevolezza, anche non certa ma concretamente rappresentata, della sua natura stupefacente; il dubbio sulla liceità non esclude il dolo se l'agente si determina comunque ad agire. Ha poi ritenuto inammissibile la doglianza sulla lieve entità, perché non confrontata con la motivazione di merito che valorizzava il rilevantissimo quantitativo ricavabile in dosi (circa 14.463). La richiesta difensiva fondata sull'ipotetica distruzione della sostanza dopo l'esito delle analisi è stata giudicata congetturale e apodittica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie di detenzione a fini di spaccio richiede la coscienza e volontà della detenzione e della destinazione della sostanza, con consapevolezza della sua natura stupefacente anche non pienamente certa ma concretamente rappresentata; il mero dubbio soggettivo sulla liceità non esclude il dolo se l'agente agisce comunque.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    L'ipotesi di lieve entità può essere esclusa quando il dato quantitativo della sostanza e le dosi ricavabili siano di notevole consistenza, elemento ostativo valorizzabile ai fini della qualificazione giuridica.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo come norma applicata; nessuna interpretazione ricavabile.

Massime di principio

  • Nei reati in materia di stupefacenti, il dolo è integrato dalla coscienza e volontà della detenzione e della destinazione della sostanza, unitamente alla rappresentazione concreta della sua natura illecita; non è necessario che l'agente abbia certezza assoluta della qualificazione stupefacente.
  • Il dubbio soggettivo sulla liceità della sostanza non esclude automaticamente l'elemento psicologico quando l'agente, pur rappresentandosi la possibile illiceità, si determini comunque a tenere la condotta.
  • La doglianza di legittimità che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio alla motivazione della sentenza impugnata è inammissibile, perché tende a un nuovo giudizio di fatto.
  • In presenza di "doppia conforme", la motivazione di primo e secondo grado può essere letta congiuntamente ai fini della valutazione della tenuta logica della decisione.
  • La lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 può essere negata quando il quantitativo di stupefacente e il numero di dosi ricavabili siano tali da escludere la minore offensività richiesta dalla norma.
  • Deduzioni difensive meramente ipotetiche o congetturali, non ancorate a dati fattuali specifici, non sono idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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