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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29632/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione, riqualificata in forma lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con pena detentiva, multa e confisca del denaro sequestrato. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la condotta sarebbe stata male qualificata come detenzione ai fini di spaccio e non come detenzione per uso personale; ha contestato che la destinazione alla cessione fosse stata desunta dalla sola quantità/qualità della sostanza e dal denaro rinvenuto, affermando che la cessione a terzi non può derivare automaticamente da tali dati, ma richiede una valutazione complessiva degli indici sintomatici. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per difetto di motivazione sulla mancata configurabilità dell'ipotesi di lieve entità, lamentando che la sentenza non avrebbe adeguatamente spiegato il punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata, e perché mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo analitico sulla destinazione allo spaccio della sostanza e sul diniego dell'uso personale, valorizzando quantità, presenza di denaro e modalità della condotta. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il capo di imputazione era già stato riqualificato nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 a partire dall'originaria contestazione del comma 1. Alla declaratoria di inammissibilità è seguito, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2000, l'obbligo del pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    richiamato come originaria contestazione poi riqualificata nel comma 5

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    fattispecie di lieve entità applicata nel caso concreto a seguito di riqualificazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo se il ricorrente non ha versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, solleciti una nuova valutazione del compendio probatorio o riproponga censure di merito già disattese con motivazione coerente dai giudici di merito.
  • La destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio può essere affermata dal giudice di merito sulla base di una valutazione complessiva degli indici sintomatici del caso concreto, quali quantità, presenza di denaro e modalità della condotta, senza che l'uso personale possa essere desunto o negato sulla base di mere allegazioni difensive.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando censura un capo già favorevolmente riqualificato in appello, senza indicare un concreto pregiudizio derivante dalla motivazione impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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