Cassazione Penale, Ordinanza n. 29627/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un reato edilizio contestato come commesso in concorso. Con il primo motivo hanno denunciato vizi della motivazione in ordine alle condotte di due imputati, sostenendo che la delega/procura era stata conferita al solo soggetto indicato come committente sostanziale, che non vi erano nella procura indicazioni idonee a fondare il potere di commissionare i lavori, che era stata travisata la prova circa l’impartizione delle varianti al responsabile dei lavori e che, alla data della delega, non esisteva ancora una pratica edilizia cui riferirla. Con il secondo motivo hanno censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, deducendo che non erano state considerate le osservazioni difensive sulla consistenza delle opere e che vi sarebbe stata confusione tra le posizioni dei due imputati. Con il terzo motivo hanno dedotto l’intervenuta prescrizione del reato, assumendo come data di consumazione il 17 marzo 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le censure riproponessero questioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito, mirando in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio. Ha escluso che il richiamo difensivo alla confusione tra le posizioni dei due imputati incidesse sulla comprensibilità della sentenza, qualificandolo come mero errore materiale in alcuni passaggi motivazionali. Ha giudicato logica e coerente la motivazione sul ruolo del soggetto indicato quale procuratore speciale, dipendente sostanziale dell’impresa esecutrice ed esecutore materiale delle opere, evidenziando che, trattandosi di reato comune, è sufficiente il contributo all’abusiva edificazione e che risultava la consapevole indicazione delle varianti illegittime da realizzare. Ha ritenuto corretta anche la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando la pluralità delle opere e la soggezione dell’area a vincolo paesaggistico. Ha infine escluso la prescrizione, osservando che il termine aveva cessato di decorrere con la sentenza di primo grado, poiché il fatto era stato commesso dopo il 10 gennaio 2020 e quindi soggetto al regime dell’art. 161-bis c.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di € 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 c.p. e 44, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380/2001
Il fatto è stato qualificato come reato edilizio commesso in concorso; la Corte ha ribadito che, trattandosi di reato comune, è sufficiente il contributo causale all’abusiva edificazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della pluralità delle opere e del vincolo paesaggistico insistente sull’area.
Per i fatti commessi dopo il 10 gennaio 2020 il termine di prescrizione cessa di decorrere con la sentenza di primo grado.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato edilizio comune, la responsabilità concorsuale può essere fondata anche su un contributo organizzativo o di impulso alla realizzazione dell’opera abusiva, non essendo necessario che il soggetto rivesta una formale posizione tipica di committente se dagli atti emerge una partecipazione consapevole all’abusiva edificazione.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa delle prove a quella accolta dai giudici di merito: le doglianze che mirano a una rivalutazione del materiale istruttorio sono inammissibili quando la motivazione di merito sia logica e coerente.
- Un errore materiale nella motivazione, se non compromette la comprensibilità complessiva della decisione e l’esatta individuazione dei soggetti, non determina vizio idoneo all’annullamento della sentenza.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando elementi oggettivi quali la pluralità delle opere abusive e la presenza di vincoli di tutela sull’area interessata, anche quando la difesa invochi una ridotta entità di singole porzioni dell’intervento.
- Per i fatti rientranti nel regime introdotto dall’art. 161-bis c.p., la prescrizione cessa di decorrere con la sentenza di primo grado; la deduzione dell’estinzione del reato è pertanto infondata se il fatto è successivo alla data di applicazione del nuovo regime.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29625/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29626/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29628/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29630/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29632/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29633/2026 del 05/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →