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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29628/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per coltivazione illecita di marijuana, così riqualificata rispetto all'originaria contestazione, e per resistenza a pubblico ufficiale. Deduceva, in sintesi: 1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e vizio di motivazione per asserita mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza, sostenendo che l'addebito originario riguardasse un commercio di stupefacenti e non la coltivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) vizio di motivazione per non avere valorizzato che la coltivazione sarebbe stata destinata a uso personale, in ragione della modesta quantità ricavata, della serra artigianale di dimensioni minime, dell'assenza di indici di spaccio e del mancato funzionamento delle telecamere interne all'abitazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata correlazione tra imputazione e condanna, osservando che lo stesso imputato aveva ammesso in interrogatorio di avere coltivato la sostanza sequestrata, seppure per uso personale, così dimostrando di avere inteso fin dall'origine che l'accusa riguardasse la coltivazione; inoltre, la formulazione dell'imputazione mostrava che il commercio era un elemento ulteriore rispetto alla detenzione del prodotto ricavato dalla coltivazione, elemento già ritenuto non provato dal primo giudice. È stata poi dichiarata inammissibile anche la censura sulla destinazione a uso personale, perché meramente assertiva e diretta a prospettare una diversa lettura delle prove: i giudici di merito avevano logicamente valorizzato il rilevante numero di dosi ricavabili (104) e l'elevato livello organizzativo della coltivazione, con serra dotata di aerazione, aspirazione, impianto di videosorveglianza e lampade. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la coltivazione è penalmente tipica salvo che si tratti di coltivazione domestica, rudimentale, con scarso numero di piante e modesto quantitativo, priva di significativi indici di inserimento nel mercato illegale. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    La censura è stata ritenuta infondata perché la riqualificazione in coltivazione non ha comportato violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo l'imputato pienamente consapevole dell'addebito difensivamente contrastato.

  • art. 522 c.p.p.

    Non è stata ravvisata alcuna nullità per difetto di correlazione tra contestazione e decisione, poiché la difesa aveva potuto interloquire sulla coltivazione contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Rv. 278624

    La coltivazione di stupefacenti è esclusa dal rilievo penale solo quando, in assenza di significativi indici di inserimento nel mercato illegale, presenti immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in forma domestica, rudimentale e con quantitativo modestissimo.

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto da una ipotesi di commercio/detenzione a quella di coltivazione non viola di per sé il principio di correlazione tra imputazione e sentenza quando dal contenuto dell'accusa e dagli atti emerge che l'imputato ha potuto difendersi specificamente sulla coltivazione.
  • La doglianza di mancata correlazione è infondata se l'imputato stesso, nel contraddittorio, ammette il fatto-base oggetto di riqualificazione e costruisce su di esso la propria linea difensiva.
  • In tema di coltivazione di stupefacenti, la non punibilità o l'assenza di tipicità è configurabile solo in presenza di coltivazione domestica, rudimentale, con scarso numero di piante e quantitativo finale modesto, unita all'assenza di indici di inserimento nel mercato illecito.
  • Quando i giudici di merito fondano la decisione su elementi fattuali coerenti e non illogici, il ricorso che si limiti a prospettare una diversa lettura delle prove è inammissibile in cassazione.
  • Un elevato livello organizzativo della coltivazione e un numero significativo di dosi ricavabili sono elementi incompatibili con la qualificazione della coltivazione come meramente domestica e destinata esclusivamente all'uso personale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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