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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26921/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società d'ambito, costituita per l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nei confronti di un comune per il pagamento del corrispettivo del servizio svolto. Il comune ha proposto opposizione deducendo, da un lato, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, dall'altro, l'inesistenza del credito, assumendo di avere contestato ripetuti inadempimenti contrattuali della società e di avere trattenuto somme per servizi non resi o resi difformemente dal contratto di servizio. Dopo l'interruzione per il fallimento della società, il giudizio è stato riassunto nei confronti della curatela. Nel regolamento preventivo il comune ha chiesto che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; la curatela ha invece sostenuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualificando il rapporto come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 L. 241/1990 e facendo leva sulla natura pubblica della società e sulla materia della gestione dei rifiuti.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la lite riguardasse esclusivamente l'esecuzione di obblighi contrattuali e i rapporti di debito/credito derivanti dal contratto di servizio tra la società d'ambito e il comune socio, senza contestazione dell'esercizio di un potere amministrativo. La mera riconducibilità della vicenda alla materia della gestione dei rifiuti o la qualificazione pubblicistica della società non bastano, di per sé, a fondare la giurisdizione esclusiva amministrativa; essa richiede che sia in discussione in concreto l'esercizio del potere oppure, in caso di accordi tra pubbliche amministrazioni, che l'oggetto immediato della controversia sia l'accordo stesso e non una questione patrimoniale connessa. Il ricorso per regolamento è quindi stato respinto con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 200 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato per descrivere la funzione di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti svolta dalla società d'ambito, senza che ciò valga da solo a radicare la giurisdizione amministrativa.

  • art. 23 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Indicato come base normativa della costituzione dell'autorità d'ambito territoriale nel settore dei rifiuti.

  • art. 22 L. 8 giugno 1990, n. 142

    Richiamato, insieme alle altre norme, per la costituzione dell'ente d'ambito.

  • art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241

    La Corte esclude che il contratto di servizio, nella vicenda concreta, integri un accordo tra pubbliche amministrazioni idoneo a fondare la giurisdizione esclusiva, poiché la lite è meramente patrimoniale.

  • art. 133, comma 1, n. 2, c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva richiede che la controversia abbia per oggetto l'accordo tra pubbliche amministrazioni o l'esercizio del potere amministrativo, non una mera pretesa creditoria derivante da rapporto contrattuale.

  • art. 386 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la decisione sulla giurisdizione va determinata dall'oggetto della domanda, ossia dal petitum sostanziale.

  • art. 11, comma 5, c.p.a.

    Citato nel raccordo normativo storico relativo agli accordi tra pubbliche amministrazioni e alla giurisdizione esclusiva, poi trasfuso nell'art. 133 c.p.a.

  • art. 4 d.l. 23 maggio 2008, n. 90

    Evocato tramite la giurisprudenza costituzionale per chiarire che la giurisdizione amministrativa non si estende ai meri comportamenti materiali o alle vicende patrimoniali prive di esercizio di potere.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla reale natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, non alla sola formula della domanda.
  • La giurisdizione amministrativa, anche esclusiva, è radicata solo quando la controversia investe in concreto l'esercizio di un potere pubblico; non basta che la lite sia genericamente connessa a una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva.
  • Le controversie aventi ad oggetto soltanto rapporti di debito/credito o l'inadempimento di obblighi contrattuali tra soggetti che agiscono iure privatorum appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Gli accordi tra pubbliche amministrazioni possono fondare giurisdizione esclusiva solo se la controversia ha come oggetto immediato l'accordo stesso e la disciplina di poteri amministrativi comuni, non quando si discuta di mere questioni patrimoniali ad esso collegate.
  • La qualificazione pubblicistica di un ente o la sua partecipazione a funzioni di interesse pubblico non è sufficiente, da sola, a spostare la giurisdizione se la controversia concreta concerne esclusivamente l'esecuzione del rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneCompetenza
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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