Cassazione Penale, Sentenza n. 12710/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione su quattordici condanne relative a reati commessi tra il 2002 e il 2011 (tra cui associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., reati in materia di stupefacenti ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990, estorsione, armi). La difesa ha dedotto l'esistenza di un'unica preventiva ideazione criminosa, basandosi sull'organicità del Renna alla Sacra Corona Unita, sulla sua posizione di promotore e sul carattere sistematico dei traffici di stupefacenti; ha altresì contestato la considerazione del Tribunale secondo cui la carcerazione del Renna avrebbe inciso sul ruolo e sugli assetti associativi tale da escludere la continuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Catanzaro ha motivato adeguatamente l'esclusione del vincolo della continuazione: alcune condanne erano già unificate in fase di cognizione; la carcerazione del Renna è stata valutata come elemento oggettivo idoneo a interrompere la programmazione criminale e a determinare un mutamento negli assetti associativi; manca un indice probatorio convincente di un'anticipata e unitaria ideazione dei reati contestati (sono assenti o insufficienti omogeneità spazio-temporale, causalità, modalità unitarie e programmazione iniziale dei reati). La Cassazione ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto e le condizioni richieste per riconoscere la continuazione, rigettando quindi l'appello.
Norme richiamate
La partecipazione ad una associazione mafiosa non determina automaticamente la continuazione con altri reati commessi in costanza di appartenenza: per riconoscere la continuazione è necessaria l'anticipata e unitaria ideazione dei reati, desumibile da indici esteriori significativi (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, causali).
La continuazione richiede che più violazioni della legge penale siano state programmate sin dall'inizio in modo specifico; la Corte ribadisce i criteri di valutazione e l'onere probatorio della preventiva ideazione unitaria.
Norma processuale richiamata in relazione all'istanza in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione; il giudice dell'esecuzione valuta la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso con gli stessi criteri del giudizio di cognizione.
art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla carenza e illogicità della motivazione.
art. 73 e art. 74 d.P.R. 09/10/1990 n. 309 (T.U. stupefacenti)
Reati in materia di stupefacenti richiamati nelle condanne; la Corte ha ritenuto che la loro commissione in costanza di appartenenza a un'associazione mafiosa non sia di per sé sufficiente a dimostrare la continuazione con i reati associativi senza prova della programmazione unitaria.
art. 41-bis legge 26/07/1975 n. 354
Regime detentivo speciale menzionato come circostanza fattuale; il Tribunale ha considerato l'intervenuta carcerazione (anche in regime speciale) come elemento oggettivo idoneo a produrre una cesura nella programmazione criminale.
art. 337, 605 e 629 cod. pen. e art. 9 legge 27/12/1956 n. 1423
Altre fattispecie penali oggetto delle condanne; il Collegio ha ritenuto la loro eterogeneità e la distanza spazio-temporale come elementi ostativi al riconoscimento della continuazione.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario provare che, al momento del primo reato, i successivi erano già programmati almeno nelle loro linee essenziali: non basta la mera abitualità o l'appartenenza a un sodalizio criminoso.
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare gli stessi indicatori richiesti in cognizione: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, causali, sistematicità e abitudini programmate di vita.
- Eventi oggettivi intervenuti (es. carcerazione, mutamenti negli assetti associativi) possono costituire una cesura che impedisce di ritenere l'esistenza di un disegno criminoso unitario.
- Non esiste un automatismo tra partecipazione a un'associazione di stampo mafioso e continuazione con reati commessi in costanza di tale partecipazione: serve prova specifica della programmazione.
- In sede di legittimità la Corte non è autorizzata a riformulare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, salvo che non emerga un vizio di motivazione o un ragionevole dubbio sulla valutazione stessa.
- Se alcune condanne sono già state unificate in sede di cognizione, ciò può precludere ulteriori statuizioni analoghe in sede esecutiva sulla stessa materia.
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