Cassazione Penale, Sentenza n. 12552/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Foggia che, pur avendo dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati edilizi a lei ascritti (realizzazione di opere abusive non conformi all'autorizzazione del 19/10/1999), aveva comunque ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputata. Il motivo di ricorso denunciava la violazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, deducendo che l'ordine di demolizione è presupposto da una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 dello stesso d.P.R., mentre nella specie non era stata pronunciata alcuna condanna (i reati erano estinti per prescrizione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che disponeva l'ordine di demolizione. In sostanza la pronuncia di estinzione per prescrizione è stata ritenuta insufficiente a fondare l'ordine demolitorio previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001; la parte della sentenza che ordinava la demolizione è stata eliminata, mentre le altre statuizioni (es. la declaratoria di estinzione per prescrizione) sono rimaste in vigore.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia) - art. 31, comma 9
La Corte interpreta l'art. 31, comma 9, nel senso che l'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva presuppone la pronuncia di una sentenza penale di condanna per il reato di cui all'art. 44; non è sufficiente il mero accertamento dell'abuso o la dichiarazione di estinzione per prescrizione.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia) - art. 44
L'art. 44 individua il reato di abusivismo edilizio; dalla giurisprudenza richiamata emerge che la misura demolitoria prevista da art. 31, comma 9 è connessa alla condanna per questo reato.
Si tratta delle norme e dei capi di imputazione richiamati nel processo penale (sanzioni, responsabilità e disposizioni tecniche in materia edilizia); tuttavia la decisione della Cassazione si focalizza sul rapporto tra art. 31, comma 9 e la necessità di una condanna ai sensi dell'art. 44.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 può essere legittimamente disposto dal giudice penale solo se sussiste una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44; la declaratoria di estinzione per prescrizione non sostituisce la condanna e dunque non può fondare l'ordine demolitorio.
- La pronuncia di prescrizione o altra forma di estinzione del reato determina l'impossibilità di applicare misure sanzionatorie penali accessorie connesse alla condanna, salvo che non esistano autonomi provvedimenti amministrativi o civili che dispongano il ripristino o la demolizione.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare separatamente gli strumenti amministrativi (es. ordinanze comunali, procedure di ripristino o sanatorie) e le conseguenze civili: l'esito penale (prescrizione, proscioglimento, condanna) condiziona specificamente l'applicabilità delle misure penali accessorie.
- Se la fattispecie comporta responsabilità penale accertata con condanna, l'ordine demolitorio resta disponibile; se invece si accerta l'abuso ma il reato è estinto, la tutela contro l'abuso dovrà essere perseguita tramite gli strumenti amministrativi o civili, e non tramite l'ordine demolitorio penale.
- Chi impugna una statuizione demolitoria emessa in presenza di estinzione del reato ha solide possibilità di ottenere l'annullamento della misura in Cassazione facendo leva sul principio consolidato della giurisprudenza richiamata.
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