Cassazione Penale, Sentenza n. 12547/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro mezzi: 1) vizio di contestazione per aver ritenuto sussistente la detenzione a fine di spaccio di 8 g di cocaina pur non avendo espressamente richiamato il comma 1-bis dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 nel capo di imputazione; 2) insufficiente e congetturale motivazione della sentenza di merito circa la destinazione a cessione dello stupefacente, nonché mancata considerazione delle dichiarazioni del commercialista che attestavano la lecita provenienza del denaro e l'irragionevole inferenza dall'assenza di registrazione del comodato; 3) mancata qualificazione del fatto come di "minore gravità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla luce del quantitativo modesto e della presunta lecita provenienza del denaro; 4) illegittimità della confisca del denaro perché non provato che fosse provento di spaccio e/o perché la fattispecie sarebbe da ricondurre al comma 5 dell'art. 73.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato richiamando l'orientamento secondo cui rileva la compiuta descrizione del fatto più che la puntuale indicazione dell'articolo di legge; il secondo motivo è inammissibile in quanto sostanzialmente un'impugnazione di merito: i giudici di merito hanno valutato congruamente gli indizi (quantitativi di droga, bilancino, ritagli di cellophane, ingente somma in contanti con specifica composizione e incongruenze patrimoniali dell'imputato) come indicativi della destinazione a spaccio e hanno ritenuto non persuasive le generiche dichiarazioni difensive; il terzo motivo è manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha effettuato la valutazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (sent. Murolo) e ha escluso la minore gravità; il quarto motivo è inammissibile essendo stata ritenuta la natura di provento della somma, applicandosi l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 e l'art. 240-bis c.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Il comma 1 e il 1-bis disciplinano la detenzione e la detenzione a fini di spaccio; il comma 5 (fatto di lieve entita') richiede una valutazione complessiva e comparativa di tutti gli indici normativamente previsti per riconoscere la minore gravità. La Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi, non ricorressero i presupposti del comma 5.
Riferimento alla continuazione/contestazione di più condotte nell'ambito del medesimo disegno criminoso; utilizzato nel capo di imputazione per collegare le condotte di detenzione e cessione.
Norma richiamata nel primo motivo circa la correttezza della contestazione: la Corte ha interpretato che la compiuta descrizione del fatto prevale sulla mera indicazione normativa specifica, quindi l'assenza dell'espresso richiamo al comma 1-bis non determina nullità.
comma 1, lett. b) ed e) (e citazioni correlate)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi prospettati non fossero fondati o consistessero in doglianze di merito non sindacabili, rendendo il ricorso inammissibile.
Regola sulla valutazione delle presunzioni e sulla loro intensità probatoria; la Corte ha richiamato che la prova della finalità di cessione può essere desunta da indici e presunzioni purché robusti, e che i giudici di merito hanno argomentato adeguatamente la loro valutazione.
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Prevede l'applicazione, in caso di condanna per reati previsti dall'art. 73, dell'art. 240-bis c.p. in materia di confisca del denaro di illecita provenienza; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca alla somma rinvenuta poiché sproporzionata rispetto al reddito.
Stabilisce l'obbligatorieta' della confisca delle somme non giustificate e sproporzionate rispetto al reddito del condannato; la Corte ha considerato integrati i presupposti per l'applicazione di tale norma.
Norma che riguarda le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e la valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha escluso assenza di colpa e ha perciò irrogato la sanzione pecuniaria e le spese.
Massime di principio
- Ai fini della validità della contestazione conta la descrizione puntuale del fatto contestato più che l'esatta indicazione dell'articolo di legge; l'assenza di richiamo a un comma specifico non comporta automaticamente nullità se il fatto è compiutamente descritto e il diritto di difesa non è compresso.
- La destinazione a spaccio può essere desunta da un complesso di indici (quantità, confezionamento in dosi, bilancino di precisione, materiale per il taglio/confezionamento, ingente somma di denaro); la valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
- Per riconoscere la "lieve entità" ex art. 73, comma 5, è necessaria una valutazione globale e comparativa di tutti gli indici previsti; nessun indice isolato è decisivo se non adeguatamente giustificato nel contesto degli altri elementi.
- La confisca delle somme di denaro segue le regole di art. 240-bis c.p.: se il denaro è sproporzionato rispetto al reddito e non giustificato, la confisca è obbligatoria laddove sia accertata la connessione con i reati di stupefacenti.
- Le censure basate su diversa valutazione delle prove (es. prova della lecita provenienza del denaro, credibilità delle dichiarazioni del commercialista) rischiano l'inammissibilità in Cassazione se consistono nel chiedere una rivalutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
- Le dichiarazioni testimoniali o extracontabili atte a giustificare somme in contanti devono essere specifiche, documentate e coerenti con gli accertamenti patrimoniali per superare la presunzione di illiceità derivante da discrepanze con i redditi dichiarati.
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