Cassazione Penale, Sentenza n. 12554/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge ex art. 157 c.p. per prescrizione. Il ricorrente deduceva che i reati, commessi e sequestrati il 30/01/2015, si sarebbero estinti al quinquennio (30/01/2020) ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., senza che in sentenza fosse indicata alcuna causa di sospensione del termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che, tenendo conto di una sospensione di 266 giorni per rinvio richiesto dalla difesa, il termine massimo di prescrizione è maturato il 22/10/2020. Pertanto i reati erano estinti per prescrizione alla data dell'impugnazione in appello; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Inoltre è stata revocata l'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 31, comma 9, DPR 380/2001, poiché tale ordine presuppone una condanna non estinta dalla prescrizione.
Norme richiamate
Norma sulla prescrizione: la Corte ha applicato il principio secondo cui il termine prescrizionale va calcolato a partire dalla data del fatto, con aggiunta dei periodi di sospensione; se il termine è maturato prima della pronuncia impugnata, il reato si estingue e la sentenza va annullata senza rinvio.
Richiamato come riferimento al calcolo del termine prescrizionale e dei casi particolari che incidono sul decorso della prescrizione (in combinato disposto con l'art. 157 c.p.).
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Procedura cartolare per il trattazione del ricorso; la Corte ha trattato il ricorso secondo la disciplina prevista per le decisioni senza udienza pubblica.
art. 31, comma 9, DPR n. 380/2001
L'ordine di demolizione richiede una pronuncia di condanna efficace; se il reato è estinto per prescrizione, l'ordine non può mantenersi e va revocato.
art. 44, lett. b) e artt. 83/95 TU Edilizia (richiami nella sentenza impugnata)
Norme sostanziali relative alle contestazioni di natura edilizia e antisismica che originariamente hanno fondato l'accusa; la Cassazione non è entrata nel merito della colpevolezza perché ha deciso per estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- Se il termine di prescrizione, calcolato a partire dalla data del fatto e comprensivo dei periodi di sospensione, è maturato prima della pronuncia impugnata, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- I giorni di sospensione concessi per rinvii richiesti dalla difesa devono essere computati ai fini del calcolo della prescrizione; ciò può prolungare il termine prescrizionale oltre la scadenza ordinaria quinquennale.
- L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma 9, DPR 380/2001 presuppone una condanna non estinta: la prescrizione del reato rende tale ordine inattaccabile e ne giustifica la revoca.
- Anche se una sentenza di primo grado interviene prima del decorso finale della prescrizione, se il termine si estingue successivamente e prima della sentenza di gravame, la posizione dell'imputato può risultare estinta in sede d'appello o in cassazione.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare tutte le cause che sospendono o interrompono il decorso della prescrizione (es. rinvii, atti interruttivi) e documentarle in sentenza: l'omissione di tali conteggi può portare all'annullamento per prescrizione.
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