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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12550/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era imputata per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000): si contestava l'utilizzo, nella dichiarazione IVA e ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 2011, di venticinque fatture emesse da una società terza per operazioni in realtà coperte dal "prestito" temporaneo di lavoratori; con tali documenti la Miccoli avrebbe dedotto costi per 59.170 euro e detratto IVA per 11.414 euro. In appello la difesa ha sostenuto che si trattò di un appalto endoaziendale o di distacco/ prestito di manodopera e che la ricorrente aveva agito in buona fede; ha inoltre dedotto questioni in materia di diritto alla detrazione IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha confermato i rilievi dei giudici di merito che avevano ritenuto sussistente l'"inesistenza soggettiva" delle prestazioni fatturate (i lavoratori erano posti alla disposizione e sotto la direzione della Miccoli, mentre le fatture provenivano da un soggetto diverso), con conseguente indebito credito IVA. Sono state ritenute inattendibili le spiegazioni alternative e la buona fede non adeguatamente provata. Sono state confermate le conseguenze patrimoniali: confisca limitata all'importo corrispondente all'IVA evasa (ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000) e condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    La norma sul delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti è stata interpretata in senso ampio: integra il reato l'utilizzo di fatture emesse da una società che, mediante contratti simulati (es. fittizi appalti), abbia in realtà effettuato mera intermediazione illegale di manodopera, con diversità tra chi ha effettuato la prestazione materiale e il soggetto indicato in fattura.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    Stabilisce l'ablazione del profitto del reato; la Corte ha confermato che la confisca deve essere circoscritta all'importo corrispondente all'IVA evasa, in quanto costituisce il profitto del reato.

  • d.lgs. n. 276 del 2003, art. 18

    Norma sulla intermediazione illegale di manodopera richiamata per descrivere la condotta simulata della società emittente le fatture; la vicenda evidenzia che contratti simulati di appalto possono nascondere intermediazione illegale qualificabile anche ai fini tributari.

  • d.lgs. n. 276 del 2003, art. 30

    "L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"

    La Corte ha richiamato il testo per distinguere il distacco lecito (che presuppone l'interesse produttivo del distaccante) dal mero prestito/somministrazione fittizia; l'assenza di un interesse produttivo reale del distaccante comporta che l'operazione rileva come prestito/somministrazione e può determinare l'inesistenza soggettiva ai fini IVA.

  • DPR n. 633 del 1972, artt. 19 e 21

    Norme sul diritto alla detrazione IVA: la Corte ha ribadito che la detrazione è ammessa solo per fatture provenienti dal soggetto che ha effettivamente effettuato la cessione o la prestazione; fatture emesse da chi non è stato controparte nell'operazione non vanno computate ai fini IVA.

  • cod. pen., artt. 42 e 43

    Richiamati in relazione all'elemento soggettivo: la valutazione del dolo è rimessa ai giudici di merito e qui è stata ritenuta sussistente in base al complesso probatorio (consapevolezza dell'indebita utilizzazione delle fatture e conseguente vantaggio fiscale).

  • cod. proc. pen., art. 606

    Disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto manifestamente infondati e non critici alcuni motivi che riproducevano questioni già decise in appello, determinando l'inammissibilità.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Consente l'imposizione delle spese e sanzioni per ricorso inammissibile quando non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto la sanzione pecuniaria di 3.000 euro.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23

    Richiamato perché la requisitoria del Pubblico Ministero è stata redatta ai sensi di tale articolo; il PM aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'utilizzo di fatture emesse da un soggetto diverso da chi ha effettivamente eseguito la prestazione può configurare "inesistenza soggettiva" e integrare il reato di dichiarazione fraudolenta ai fini IVA, anche quando materialmente prestazioni siano state rese da lavoratori terzi.
  • Per escludere che si tratti di distacco o appalto legittimo è decisivo l'accertamento dell'esistenza di un interesse produttivo e dei poteri di direzione e controllo del datore formale: l'assenza di tali elementi orienta verso la qualificazione come somministrazione/ intermediazione illecita e verso la non deducibilità dei costi e della detrazione IVA.
  • La buona fede del destinatario delle fatture deve essere provata con elementi concreti (es. verifiche documentali sul versamento IVA da parte dell'emittente, rapporti contrattuali formali, uso di canali ordinari di reclutamento); mere affermazioni generiche non bastano a escludere il dolo.
  • La detrazione IVA è ammessa solo se la fattura proviene dall'effettivo prestatore o cessionario; pagamenti a soggetti non operativi o fittizi espongono al rischio di recupero dell'imposta e responsabilità penale.
  • Sul piano processuale, in Cassazione non sono ammissibili motivi che si limitano a riproporre le censure già esaminate in appello senza un confronto critico della motivazione: nuove questioni di diritto non sollevate in appello sono in genere inammissibili.
  • Il profitto del reato fiscale (es. IVA indebitamente detratta) può essere oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000.

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