Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12549/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (anno d'imposta 2011), deducendo un unico motivo di cassazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 601, comma 5 c.p.p. Il difensore sosteneva di non aver ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza di fronte alla Corte d'appello (la notifica sarebbe stata inviata ad un difensore omonimo), deducendo la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 601, comma 5 e chiedendo la restituzione nel termine per proporre ricorso.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività: il deposito del ricorso è avvenuto oltre il termine utile. La richiesta di restituzione nel termine è stata respinta come manifestamente infondata, perché la Corte d'appello aveva già rimediato all'erronea comunicazione (rinviando l'udienza e rinnovando le comunicazioni) e il difensore era comunque a conoscenza della nuova data (12 luglio 2021), aveva ricevuto le conclusioni del P.G. e aveva presentato le proprie conclusioni, per cui non si è dimostrato alcun pregiudizio alla difesa né si è allegata una causa di forza maggiore o caso fortuito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma del reato contestato (omessa o infedele dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2011); richiamata per indicare il fatto oggetto del processo.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di cassazione (tra cui vizi della motivazione e violazioni di legge). Il ricorso era fondato su tale previsione in relazione ai vizi denunciati sull'art. 601 c.p.p., ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per ragioni processuali (termine di impugnazione decorso).

  • art. 601, comma 5, cod. proc. pen.

    Disciplina della comunicazione degli atti relativi all'appello/camera di consiglio; è stata invocata per sostenere la nullità della decisione per omessa o errata notifica. La Corte ha interpretato che la violazione non ha prodotto pregiudizio perché la comunicazione è stata rinnovata e il difensore è comunque venuto a conoscenza dell'udienza e ha partecipato con conclusioni scritte.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato come norma che regola le comunicazioni e le modalità procedurali nei termini di emergenza (covid); indicato nella redazione della requisitoria del P.M. La Corte ne prende atto ma non modifica la valutazione sull'ammissibilità del ricorso.

  • art. 23 d.l. n. 149 del 2020

    Citato dal difensore nella fase di impugnazione dell'appello (riferimento a comunicazioni scritte); tuttavia, anche alla luce delle misure indicate il difensore è risultato comunque informato della nuova udienza e ciò ha reso priva di rilievo l'eccezione di mancata notifica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se non ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'applicazione di una sanzione pecuniaria. La Corte l'ha applicata disponendo il pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare il principio secondo cui, ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., è necessario valutare l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte non ha riconosciuto l'assenza di colpa.

Massime di principio

  • La mancata o erronea notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza non determina automaticamente la nullità della decisione o la restituzione dei termini: occorre dimostrare il pregiudizio per la difesa o che la mancata partecipazione sia stata effettivamente determinata dall'irregolarità della comunicazione.
  • Se l'ufficio giudiziario ha prontamente rinnovato la comunicazione e il difensore è comunque venuto a conoscenza della data dell'udienza e ha partecipato (anche mediante l'invio di conclusioni scritte), non sussiste il requisito del pregiudizio difensivo necessario per ottenere la restituzione dei termini.
  • Per ottenere la restituzione dei termini per impugnare occorre provare l'assenza di diligenza imputabile al difensore e l'esistenza di un evento ostativo oggettivo (caso fortuito o forza maggiore) che abbia impedito l'adempimento entro il termine: mere prove di notifica erronea sono insufficienti se poi è intervenuto un rimedio e la difesa ha esercitato i propri diritti.
  • I termini per il deposito dei ricorsi in Cassazione devono essere rispettati con rigore; il calcolo dei termini e la documentazione di ricezione degli atti sono determinanti per l'ammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità riconducibile a responsabilità del ricorrente o del suo difensore, il giudice può irrogare, oltre alle spese, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. se non risulta l'assenza di colpa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.