Cassazione Penale, Sentenza n. 12553/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza di appello della Corte d'Appello di Palermo (11/11/2021) che in parte aveva assolto gli imputati dai reati più gravi (capo A - lottizzazione abusiva) ritenendo sussistere un "affidamento incolpevole" sull'interpretazione del regime dei vincoli di inedificabilità. I motivi di ricorso denunciavano: (i) violazione dell'art. 5 c.p. per aver ritenuto scusabile un errore di diritto non inevitabile; (ii) erronea valutazione della disciplina dei vincoli (art. 5 L.R. Sicilia n.15/1991, art. 1-ter L.431/1985 e decreti assessoriali) e mancata considerazione dell'illegittimità macroscopica degli atti amministrativi che non può giustificare l'affidamento; (iii) errata qualificazione delle violazioni urbanistiche e ambientali (art. 12 e ss. D.Lgs. 152/2006, D.M. 1444/1968, Piano di Fabbricazione) come attinenti alla fase esecutiva e non a quella di approvazione; (iv) censura sulla esclusione dell'elemento oggettivo/oggettabilità dei reati edilizi e paesaggistici (capi B, C, D) nonostante profili di illegittimità e violazioni concrete rilevate in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse fornito motivazione adeguata per escludere l'elemento soggettivo sulla base dell'affidamento incolpevole, soprattutto considerando il ruolo tecnico-professionale degli imputati e la macroscopica illegittimità degli atti amministrativi rispetto al vincolo di inedificabilità. La Suprema Corte ha inoltre precisato che l'accertamento, non impugnato in Cassazione, sull'esistenza originaria e sulla persistenza del vincolo di inedificabilità (art. 5 L.R. 15/1991) è irrevocabile e assorbente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio, con puntuale istruzione sulle determinazioni relative a confisca urbanistica, demolizioni e rimessione in pristino, e la rinnovata valutazione della responsabilità penale nei limiti indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al principio secondo cui l'errore di diritto può essere scusabile solo se inevitabile; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto l'errore non fosse inevitabile e che l'affidamento non potesse essere automaticamente riconosciuto
Legge regionale Sicilia n. 15/1991, art. 5
art. 5 Legge regionale n. 15/1991
Norma che dispone il vincolo di immodificabilità temporanea fino all'approvazione del piano paesistico regionale; la Corte ha confermato la persistenza del vincolo all'epoca dei fatti e ne ha ricondotto rilevanza decisiva
Legge 431/1985 (Legge "Galasso"), art. 1-ter
art. 1-ter della Legge 431/1985
Richiamata quale fonte nazionale di vincolo paesaggistico; la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina nazionale e il termine finale individuato nell'approvazione dei piani paesistici
Decreto Assessoriale n. 5111/1992
Atto amministrativo secondario che era stato invocato per sostenere decadenza del vincolo; la Cassazione ha osservato che atti secondari non possono derogare alla norma di legge e non giustificano di per sé l'affidamento
D.A. n. 5829/1992
Decreto che apponeva un termine biennale e successive proroghe al vincolo; la Corte ha valutato tali atti nel contesto, ma li ha ritenuti insufficienti a legittimare la scusabilità dell'errore
D.Lgs. n. 152/2006, art. 12 e ss.
art. 12 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006
Normativa VAS/ambientale la cui inosservanza è stata richiamata dalla Procura; la Corte ha osservato che tali profili integrano questioni di legittimità urbanistica rilevanti ai fini penali e non possono essere considerati meri profili esecutivi quando incidono sulla fase di approvazione
D.M. 1444/1968
Norme tecniche sugli standards urbanistici e sul dimensionamento delle lottizzazioni; la Corte ha ritenuto che le violazioni di tali norme influenzano la conformità del piano e rilevano ai fini della lottizzazione abusiva
art. 44, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001
Richiamato in relazione agli effetti sanzionatori (confisca) e alle responsabilità per abusi edilizi; la Corte ha ricordato la rilevanza della confisca urbanistica conseguente al reato di lottizzazione
art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004
Norma che disciplina l'ordine di demolizione e la rimessione in pristino e la trasmissione della sentenza alle amministrazioni competenti; la Corte ha confermato la necessità di disporre tali misure nel giudizio di rinvio
D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, lett. m)
art. 142, lett. m) del D.Lgs. n. 42/2004
Riguarda il vincolo archeologico; la Corte ha rilevato che profili archeologici non adeguatamente considerati possono concorrere a integrare l'illiceità paesaggistica
Massime di principio
- L'affidamento incolpevole su atti amministrativi non è automaticamente scusabile: per escludere la colpevolezza è necessario che l'errore di diritto sia inevitabile, sulla base di un chiaro, pacifico e persistente orientamento amministrativo o giurisprudenziale da cui l'agente abbia tratto la convinzione della liceità.
- La lottizzazione abusiva può integrarsi anche per colpa: professionisti e promotori hanno l'obbligo di verificare la conformità dell'intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica, paesaggistica e ambientale; competenze tecniche non escludono responsabilità se mancano controlli diligenti.
- Gli atti amministrativi abilitativi, anche se rilasciati, non impediscono l'accertamento penale dell'abuso quando risultino in contrasto con norme di rango superiore o con strumenti urbanistici: il giudice penale valuta la conformità del fatto alla fattispecie astratta del reato indipendentemente dalla validità amministrativa degli atti.
- In caso di contrasto sulla interpretazione dei vincoli paesaggistici (es. durata o dies ad quem), la responsabilità penale richiede una motivazione particolarmente rigorosa se si invoca l'inescusabilità dell'errore; in presenza di atti amministrativi macroscopicamente illegittimi l'affidamento è difficilmente riconoscibile.
- Il giudice d'appello che modifica in senso assolutorio una sentenza di primo grado deve fornire motivazione dettagliata e confrontarsi con le prove e le argomentazioni del primo giudice: semplici affermazioni di dissenso non sono sufficienti.
- Profili ambientali/paesaggistici (VAS, vincoli archeologici, SIC/Natura 2000) assumono rilevanza penale se la loro violazione incide sulla legittimità della lottizzazione; l'omessa o difettosa valutazione preventiva può aggravare la posizione degli operatori.
- Quando una pronuncia amministrativa non sia stata impugnata in sede di legittimità, l'accertamento della sua efficacia rispetto a questioni di fatto o di diritto può divenire «irrevocabile» nel processo penale e assorbente rispetto a ulteriori censure non esercitate.
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