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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34596/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di condanna già resa in appello, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore/guardiamacchine. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'apprezzamento degli elementi di prova e per l'affermazione di responsabilità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione dell'art. 129 c.p.p. per omessa declaratoria di prescrizione; 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati perché generici e aspecifici: il ricorso non si confrontava criticamente con la motivazione di merito, la condotta tipica risultava integrata dall'esercizio non autorizzato dell'attività, la prescrizione non era maturata alla data della decisione e comunque non era rilevabile in presenza di ricorso inammissibile, la non punibilità ex art. 131-bis era esclusa dall'abitualità desunta da precedenti specifici, e la pena era stata congruamente motivata in misura media o prossima al minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992

    Integra il reato la condotta di chi esercita senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine; non è elemento costitutivo la ricezione di denaro. È sufficiente la reiterazione della condotta dopo una precedente sanzione amministrativa definitiva.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone anche la non abitualità del comportamento penalmente illecito; è ostativa la presenza di precedenti specifici o di plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi.

  • art. 129 c.p.p.

    La causa di non punibilità sopravvenuta, come la prescrizione, non può essere rilevata quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, perché non si instaura un valido rapporto di impugnazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena rientra nell'apprezzamento del giudice di merito; una motivazione specifica è richiesta soprattutto se la pena è prossima al massimo edittale o superiore alla media.

  • art. 544 c.p.p.

    Richiamato nel calcolo dei termini di sospensione della prescrizione nel regime applicabile ai fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • d.l. n. 92/2024

    Citato nel testo come intervento normativo rilevante sulla disciplina della prescrizione, ma senza specificazioni ulteriori nel provvedimento riportato.

  • l. 27 settembre 2021, n. 134

    Richiamata come legge che ha innovato la disciplina della prescrizione rispetto ai fatti commessi dopo il 31 dicembre 2019.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi meramente assertivi o generici che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a reiterare censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.
  • Per il reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine è sufficiente l'esercizio non autorizzato dell'attività dopo una precedente contestazione definitiva; la percezione di denaro non è elemento costitutivo della fattispecie.
  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando risulti un comportamento abituale, desumibile anche da precedenti specifici o da plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali accomunate dalla medesima ratio.
  • La prescrizione non può essere dichiarata in cassazione se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, poiché manca un valido rapporto di impugnazione.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice conferma una sanzione media o prossima al minimo edittale; una motivazione analitica sui criteri di commisurazione è necessaria soprattutto nei casi di pena vicina al massimo o sopra la media.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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