DECRETO-LEGGE 4 luglio 2024, n. 92
Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce assunzioni e incrementi di organico per polizia e dirigenza penitenziaria, una nuova indennità per il personale amministrativo penitenziario, regole su liberazione anticipata, colloqui telefonici, dati sanitari e strutture di accoglienza, oltre a un commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria. Prevede anche modifiche al regime 41-bis e ai concorsi medici SSN per gli istituti penitenziari, con decorrenze e limiti temporali specifici.
Misure urgenti in materia penitenziaria, personale e edilizia carceraria
Misure urgenti per il sistema penitenziario
Il provvedimento interviene in modo ampio sull’organizzazione dell’amministrazione penitenziaria, sul reclutamento del personale e sull’ampliamento delle strutture detentive. Accanto alle misure di potenziamento, introduce interventi procedurali e regolamentari su benefici penitenziari, assistenza sanitaria, comunicazioni dei detenuti e trattamento differenziato.
Potenziamento del personale della polizia penitenziaria e della dirigenza
È autorizzata l’assunzione straordinaria di un massimo di 1.000 agenti del Corpo di polizia penitenziaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti e nel rispetto della dotazione organica. Le assunzioni non possono avvenire prima del 1° ottobre di ciascun anno e sono ripartite in:
- 500 unità per il 2025;
- 500 unità per il 2026.
La dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 20 unità. Il Ministero della giustizia può bandire, nel biennio 2024-2025, concorsi pubblici per tale profilo e assumere a tempo indeterminato anche mediante scorrimento di graduatorie già bandite. È inoltre autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso del 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni vigente.
È poi previsto un ulteriore incremento di 1 unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024. Per questa misura è imposto l’adeguamento delle tabelle organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 dicembre 2024.
Trattamento economico del personale penitenziario civile
Dal 1° gennaio 2025 al personale del Comparto Funzioni centrali dei ruoli del DAP e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, in servizio presso istituti per adulti o per minorenni, è riconosciuta una indennità annua lorda aggiuntiva, per 13 mensilità, pari a:
- 200 euro mensili per l’area dei funzionari;
- 150 euro mensili per l’area degli assistenti;
- 100 euro mensili per l’area degli operatori.
Personale sanitario operante negli istituti penitenziari
I medici convenzionati con il SSN che operano negli istituti penitenziari possono svolgere altro incarico orario nell’ambito del SSN fino al completamento delle 38 ore settimanali, fermo restando il servizio minimo previsto dagli accordi collettivi nazionali.
Fino al 31 dicembre 2026 le aziende e gli enti del SSN possono bandire concorsi per la dirigenza medica, esclusivamente per reclutare personale destinato alle prestazioni sanitarie negli istituti penitenziari. In alternativa al diploma di specializzazione, è sufficiente aver maturato almeno due anni di servizio, anche non continuativo, dal 1° gennaio 2014 alla scadenza del bando, secondo le modalità previste dalla norma.
Formazione degli agenti di polizia penitenziaria
La durata del corso di formazione degli agenti di polizia penitenziaria viene rideterminata in una forchetta tra quattro e dodici mesi. Se la durata minima è di quattro mesi, gli agenti destinati agli istituti penali per minorenni devono frequentare un corso suppletivo di specializzazione di due mesi. Inoltre, il primo ciclo del corso deve avere durata non inferiore a tre mesi.
Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria
È istituito un commissario straordinario per fronteggiare il sovraffollamento carcerario e accelerare la realizzazione di nuove infrastrutture, ristrutturazioni e interventi di riqualificazione. Il commissario è nominato con DPCM, resta in carica fino al 31 dicembre 2027 e deve presentare una relazione annuale entro il 30 giugno, oltre a una relazione finale entro 90 giorni dalla cessazione dell’incarico.
Entro 120 giorni dalla registrazione del decreto di nomina deve essere redatto un programma dettagliato degli interventi, adottato con DPCM, che includa anche gli interventi già finanziati e le risorse occorrenti. Il commissario può agire con poteri sostitutivi e in deroga a molte disposizioni di legge, nel rispetto dei principi costituzionali, dell’ordinamento UE e della normativa antimafia.
È prevista una specifica disciplina procedurale con semplificazioni autorizzatorie: i termini in materia ambientale sono dimezzati e, per i beni culturali e paesaggistici, il termine massimo è di 60 giorni, con silenzio-assenso e sospensioni limitate per richieste integrative o accertamenti tecnici.
Sono previste risorse dedicate per compenso e struttura di supporto del commissario e l’apertura di una contabilità speciale. Nel programma rientrano anche specifici ampliamenti di strutture detentive in varie città, con subentro del commissario nei rapporti giuridici e trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.
Liberazione anticipata e misure connesse
La disciplina dell’esecuzione della pena e della liberazione anticipata viene modificata per rafforzare il ruolo del magistrato di sorveglianza e rendere più lineare il calcolo della pena espiata. In particolare, l’ordine di esecuzione deve indicare la pena computando le detrazioni ex articolo 54 della legge sull’ordinamento penitenziario, evidenziando anche la pena senza detrazioni e avvisando il condannato delle conseguenze della mancata partecipazione all’opera rieducativa.
Sono introdotte procedure provvisorie di detenzione domiciliare:
- per i condannati di età pari o superiore a 70 anni, se la pena residua è tra due e quattro anni e con esclusione di specifici delitti gravi;
- per chi si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute.
Il procedimento di liberazione anticipata viene riorganizzato: il magistrato di sorveglianza accerta i presupposti in occasione delle istanze di misure alternative o, comunque, nei 90 giorni antecedenti la fine della pena; il provvedimento è emesso in camera di consiglio e può essere reclamato al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni.
Entro sei mesi deve essere adeguato anche il regolamento di esecuzione per coordinare il procedimento con le nuove regole e con la trasmissione degli elementi di valutazione.
Rapporti telefonici dei detenuti
Entro sei mesi dalla conversione del decreto deve essere modificato il regolamento di esecuzione per ampliare i colloqui telefonici dei detenuti e adeguare la disciplina a quella dei colloqui previsti dall’articolo 37 del regolamento. In via transitoria, fino all’adozione del decreto, i colloqui telefonici possono essere autorizzati oltre i limiti ordinari.
Dati sanitari dei detenuti e interoperabilità tra banche dati
Il Ministero della salute e il Ministero della giustizia devono condividere, tramite interoperabilità, i dati dei sistemi informativi sanitari e penitenziari relativi ai detenuti affetti da dipendenze o patologie psichiche, per finalità di monitoraggio, valutazione dei programmi, supporto gestionale, elaborazioni statistiche e rendicontazione verso Camere o organismi internazionali.
La disciplina individua i titolari del trattamento, il perimetro del trattamento e demanda a successivi decreti ministeriali la definizione di categorie di interessati, soggetti autorizzati, misure di sicurezza, conservazione, accesso e modalità tecniche. Sono previste specifiche spese per il Ministero della giustizia e per il Ministero della salute, finanziate mediante riduzioni di fondi speciali.
Modifiche al regime 41-bis
Nel regime detentivo differenziato viene aggiunta, tra le restrizioni, l’esclusione dall’accesso ai programmi di giustizia riparativa. È inoltre riformulata una previsione relativa ai beni e agli strumenti consentiti ai detenuti sottoposti al regime.
Strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale
È istituito presso il Ministero della giustizia un elenco di strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti adulti, articolato in sezioni regionali e gestito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Un decreto ministeriale, da adottare entro sei mesi dalla conversione, dovrà disciplinare formazione, aggiornamento, vigilanza, requisiti di qualità e modalità di recupero delle spese. L’iscrizione avviene tramite avviso pubblico rivolto agli enti gestori di strutture residenziali che rispettino i requisiti tecnici stabiliti. Le strutture che accolgono anche soggetti in detenzione domiciliare sono considerate luogo di privata dimora ai fini dell’articolo 284 c.p.p.}
Appartenenza alla realtà attuale
Il provvedimento è attuale e operativo, poiché contiene misure organizzative, assunzionali, procedurali e finanziarie con decorrenze anche future ma concretamente applicabili. Non emerge alcun carattere di obsolescenza o abrogazione totale.
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