Cassazione Penale, Ordinanza n. 34524/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato, nel resto, la decisione di primo grado. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di motivazione e violazione di norme processuali per la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, sostenendo che l'atto originario fosse stato erroneamente qualificato come formale querela. Con il secondo motivo hanno contestato la ritenuta utilizzabilità di un'annotazione di polizia giudiziaria del 14 giugno 2016 relativa a dichiarazioni di una delle imputate, assumendone l'inutilizzabilità. Con il terzo e il quarto motivo hanno censurato la motivazione sulla responsabilità penale e la valutazione delle prove in relazione ai capi di imputazione a) e b), sostanzialmente proponendo una lettura alternativa del compendio probatorio. La memoria difensiva ha ulteriormente precisato, soprattutto, le doglianze del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il verbale di integrazione della denuncia dell'11 aprile 2016 dimostrava che l'atto era correttamente qualificabile come denuncia-querela. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché dagli atti risultava il consenso all'acquisizione dell'annotazione ex art. 493, comma 3, c.p.p.; inoltre ha richiamato il principio secondo cui, in sede di legittimità, chi deduce l'inutilizzabilità deve indicare specificamente l'atto viziato e la sua decisività, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità. Infine, ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché miravano solo a una diversa rilettura del materiale probatorio, senza denunciare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che avevano correttamente affermato la responsabilità degli imputati. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il consenso delle parti consente l'acquisizione dell'annotazione di polizia giudiziaria, rendendola utilizzabile nel giudizio.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla mancanza di querela è infondata quando dagli atti risulti che l'atto originario o integrato abbia natura di denuncia-querela correttamente qualificata dai giudici di merito.
- L'utilizzabilità di un atto acquisito nel dibattimento può essere legittimamente affermata quando dagli atti risulti il consenso all'acquisizione ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p.
- Chi deduce l'inutilizzabilità di un atto processuale in cassazione deve indicare specificamente l'atto viziato e spiegare la sua incidenza decisiva sul compendio probatorio; in difetto, il motivo è inammissibile per genericità.
- Sono inammissibili in cassazione le censure che si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del merito o in una lettura alternativa delle prove, se non sono indicati specifici travisamenti delle risultanze processuali.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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