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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34516/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato il ricorso per cassazione come appello cautelare ex art. 310 c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Milano, ritenuto competente. Non vi è stata decisione nel merito sulla legittimità della custodia cautelare o sulla richiesta di domiciliari, ma solo una riqualificazione dell'impugnazione e un rinvio del fascicolo al giudice competente.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Como resa ai sensi dell'art. 299 c.p.p., con cui era stata rigettata la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa ha dedotto essenzialmente vizi di motivazione del provvedimento. La Corte rileva però che il rimedio corretto contro il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare non è il ricorso per cassazione, ma l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p.; il ricorso immediato per cassazione ex art. 311, comma 2, c.p.p. è ammesso solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo per violazione di legge. Poiché si trattava di un provvedimento concernente lo status libertatis non altrimenti impugnabile con quel mezzo, il ricorso è stato riqualificato come appello cautelare e gli atti sono stati trasmessi al tribunale competente.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.p.

    Norma che disciplina la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari personali, richiamata quale base del provvedimento impugnato.

  • art. 310 c.p.p.

    Individua l'appello cautelare come rimedio esclusivo contro il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare.

  • art. 311, comma 2, c.p.p.

    Il ricorso immediato per cassazione è ammesso solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e soltanto per violazione di legge.

  • art. 568, comma 2, c.p.p.

    Consente la riqualificazione dell'impugnazione contro provvedimenti relativi allo status libertatis non altrimenti impugnabili.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Consente la trasmissione degli atti al giudice competente una volta riqualificato il mezzo di impugnazione.

Massime di principio

  • Contro l'ordinanza che rigetta la richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il mezzo di impugnazione corretto è l'appello cautelare e non il ricorso per cassazione.
  • Il ricorso immediato per cassazione in materia cautelare è ammesso in via eccezionale solo contro le ordinanze applicative di una misura coercitiva e nei limiti della deduzione di violazione di legge.
  • Quando l'impugnazione è proposta con un mezzo erroneo ma il contenuto dell'atto consente di individuarne la corretta natura, il giudice può riqualificarla come impugnazione ammissibile e trasmettere gli atti al giudice competente.
  • Le doglianze attinenti a vizi di motivazione non sono veicolabili, di regola, con il ricorso immediato per cassazione contro provvedimenti cautelari diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale

Testo integrale

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