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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34522/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei precedenti gradi. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di furto in abitazione aggravato dalla violazione di domicilio e dalla presenza di più persone. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, ma la Corte ha ritenuto le deduzioni estremamente generiche e quindi inidonee a censurare la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come base del tentativo del reato contestato.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del fatto oggetto di condanna, riferita al furto in abitazione.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Richiamata come aggravante della fattispecie contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che censuri la motivazione sulla responsabilità penale deve contenere doglianze specifiche e puntuali; deduzioni meramente generiche sono inammissibili.
  • Quando il motivo di ricorso si limita a contestazioni apodittiche o non circostanziate sulla tenuta logica della motivazione, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza riesaminare il merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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