Cassazione Penale, Ordinanza n. 34520/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la manifesta infondatezza e la genericità del motivo, oltre alla sua natura sostanzialmente rivalutativa del compendio probatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Nel primo e unico motivo deduceva violazione di legge per asserita erronea qualificazione giuridica del fatto come violenza privata ex art. 610 c.p. Sosteneva, in sostanza, che la condotta non avesse realmente compresso la libertà di autodeterminazione delle persone offese, poiché egli avrebbe voluto soltanto evitare che la confusione creatasi in pista da ballo per il furto di un monile degenerasse. La Cassazione rileva però che la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che descriveva invece una costrizione fisica delle persone offese, portate via a viva forza dalla pista e condotte contro la loro volontà in un locale separato, dove fu eseguita una perquisizione. Il ricorso è stato ritenuto generico e volto, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Per integrare la violenza privata è necessario che la violenza o minaccia determini la perdita o una significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo.
Non citato espressamente nel testo; la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è disposta in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il delitto di violenza privata sussiste quando la violenza o la minaccia incidono in modo apprezzabile sulla libertà di autodeterminazione della vittima, costringendola a tenere una condotta non voluta o a subire una limitazione significativa della propria libertà di azione.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; una censura solo assertiva o meramente alternativa è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori o una diversa ricostruzione del fatto, se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- La genericità del motivo e la mancata confutazione delle argomentazioni decisive della decisione impugnata determinano l'inammissibilità del ricorso.
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