Cassazione Civile, Ordinanza n. 25323/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il provvedimento comunale aveva dichiarato la decadenza del ricorrente dal subentro nell'alloggio già assegnato a un'ascendente, ritenendo insussistenti i requisiti previsti dalla normativa regionale. In primo grado e in appello è stata ritenuta applicabile la disciplina sopravvenuta del 2012, che richiede una convivenza di almeno cinque anni con l'assegnatario deceduto per il subentro, mentre la disciplina previgente del 2003 richiedeva una convivenza anagrafica di almeno due anni. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) difetto di motivazione della sentenza d'appello, per non avere spiegato perché la normativa sopravvenuta dovesse applicarsi a rapporti già in corso; 2) violazione dell'art. 11 preleggi, sostenendo che dovesse applicarsi la legge del 2003, vigente al momento dell'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare, e che la norma del 2012 non potesse incidere su un periodo di convivenza già iniziato; 3) violazione del principio di legittimo affidamento; 4) violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevolezza e lesione dell'affidamento e del diritto alla casa. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello aveva motivato in modo adeguato, chiarendo che non vi era applicazione retroattiva della legge sopravvenuta: al momento del decesso dell'assegnataria era già vigente la legge del 2012 e, quando essa entrò in vigore, non era ancora maturato il biennio di convivenza richiesto dalla legge previgente, sicché non si era consolidato alcun diritto al subentro. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, limitandosi a invocare la legge anteriore senza misurarsi con i due dati decisivi valorizzati dalla Corte territoriale. Ha respinto il terzo e il quarto motivo perché fondati sul medesimo presupposto errato della pretesa retroattività della legge del 2012. Il ricorso è quindi stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
indicato come rito seguito nel giudizio di primo grado in materia locatizia.
art. 33 L.R. Umbria n. 23/2003
prevedeva il subentro nell'assegnazione ERP per i componenti del nucleo conviventi e, in particolare, per chi fosse stato autorizzato all'ampliamento del nucleo familiare con convivenza anagrafica da almeno due anni.
art. 40 L.R. Umbria n. 15/2012
ha modificato la disciplina del subentro, richiedendo una convivenza di almeno cinque anni con l'assegnatario deceduto.
art. 11 preleggi
richiamato per affermare che la legge sopravvenuta non è retroattiva, ma può disciplinare i rapporti pendenti e le situazioni ancora in corso, senza incidere su diritti già consolidati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per il motivo di difetto di motivazione/nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro del dedotto vizio motivazionale.
indicato come modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di successione di leggi nel tempo, la disciplina sopravvenuta può applicarsi a un rapporto non esaurito quando la nuova norma incide su una situazione ancora pendente e non su effetti già definitivamente consolidati.
- Non c'è violazione dell'art. 11 preleggi se la legge sopravvenuta non attribuisce efficacia retroattiva a fatti già esauriti, ma disciplina il rapporto in corso alla data della sua entrata in vigore.
- Il diritto al subentro in un alloggio ERP non può dirsi consolidato se, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina più rigorosa, non risultano ancora maturati tutti i requisiti richiesti dalla normativa previgente.
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti o della normativa senza confutare gli argomenti decisivi della decisione.
- Le doglianze di violazione del legittimo affidamento e dell'art. 3 Cost. non possono essere accolte se presuppongono, in realtà, una errata ricostruzione della disciplina intertemporale e una pretesa retroattività della legge che il giudice di merito ha escluso correttamente.
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