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Legge

L.R. Umbria 23/2003

Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica.

Normativa regionaleL.R. Umbria 23/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Umbria la programmazione, il finanziamento, i beneficiari, gli operatori e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale sociale/pubblica, con regole su canoni, assegnazioni, mobilità, decadenza, vendite e interventi per emergenze, categorie speciali e crisi sismica. Include anche norme transitorie e finanziarie; molte previsioni operative decorrono da atti attuativi, altri sono ormai storicizzati.

Riordino dell’edilizia residenziale sociale e pubblica in Umbria

Riordino dell’edilizia residenziale sociale e pubblica in Umbria

La legge disciplina in modo organico le politiche abitative regionali, con riferimento al territorio della Regione Umbria. Definisce finalità, programmazione, finanziamento, interventi ammessi, requisiti dei beneficiari, gestione del patrimonio di ERS pubblica, procedure di assegnazione, decadenza, canoni, vendite e un insieme di norme speciali e transitorie.

Finalità e principi generali

La Regione promuove politiche abitative per garantire il diritto all’abitazione e soddisfare il fabbisogno primario delle famiglie e delle persone meno abbienti, nonché di particolari categorie sociali. Le politiche abitative si integrano con la riqualificazione e rigenerazione urbana e privilegiano il recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nei centri storici.

Gli obiettivi comprendono:

  • incremento e riqualificazione del patrimonio di ERS pubblica/sociale;
  • ampliamento dell’offerta di locazioni a canone contenuto;
  • accesso alla prima abitazione, anche mediante recupero e forme di risparmio casa;
  • acquisizione di aree per interventi organici di abitazioni, infrastrutture e servizi;
  • sostegno alle famiglie in locazione con canoni onerosi;
  • supporto abitativo e inclusione sociale di persone in esecuzione penale esterna prive di domicilio;
  • risposta a emergenze abitative gravi e imprevedibili;
  • recupero, acquisto o costruzione di immobili con autorecupero/autocostruzione;
  • informazione e studio sui fenomeni abitativi.

Gli interventi devono perseguire qualità abitativa, vivibilità, contenimento dei costi, architettura ecocompatibile, risparmio energetico e, nei recuperi, sicurezza statica e antisismica. Concorrono al perseguimento delle finalità la ATER regionale, i Comuni, cooperative, imprese, privati e altri enti pubblici.

Modelli abitativi solidali e alloggio sociale

La legge promuove modelli di abitare collaborativo e comunitario nell’ERS. Nei programmi e bandi possono essere previsti spazi comuni, community hub socio-educativi, progetti di comunità, cohousing sociale e forme di co-progettazione con ATER regionale, Comuni, Zone sociali ed enti del Terzo Settore. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative e può attribuire punteggi premiali nei bandi.

L’alloggio sociale è definito come unità residenziale destinata a ridurre il disagio abitativo di nuclei e individui che non possono accedere al libero mercato, e deve essere salubre, sicuro e adeguato anche dimensionalmente.

Il servizio abitativo comprende l’insieme delle offerte di ERS e dei servizi accessori rivolti a nuclei e individui in possesso dei requisiti di legge. Tra i servizi abitativi figurano la locazione permanente a canone sociale, la locazione permanente o per almeno otto anni di alloggi con contributo pubblico a canone concordato, i progetti di autocostruzione e la vendita a prezzi convenzionati.

Programmazione regionale, piano triennale e programmi annuali

La programmazione si articola in un piano triennale per l’edilizia residenziale, attuato tramite programmi operativi annuali (POA). Il piano:

  • definisce obiettivi generali e azioni della politica abitativa regionale;
  • ripartisce i finanziamenti tra categorie di intervento e, se del caso, per ambiti territoriali coincidenti con le Zone sociali;
  • privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri urbani e nei centri storici;
  • indica risorse per categorie specifiche di utenti;
  • fissa l’entità dei contributi entro i limiti massimi previsti dalla legge;
  • stabilisce requisiti generali di ammissibilità e riserva risorse per interventi sperimentali;
  • individua un sistema di premialità per i Comuni che contribuiscono con risorse proprie o agevolazioni fiscali/urbanistiche.

Il piano è approvato dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta, previo percorso di concertazione e partenariato istituzionale e sociale; può essere aggiornato con la stessa procedura.

I POA sono approvati dalla Giunta e seguono una procedura partecipata: documento preliminare, consultazione, raccolta di proposte tramite il Comitato permanente per l’edilizia residenziale, documento definitivo con selezione degli interventi finanziati. Il POA individua operatori, aree o immobili, fonte di finanziamento, contributo regionale, modalità di erogazione, controlli, prescrizioni tecniche, tempi e requisiti dei beneficiari. Può inoltre finanziare interventi non immediatamente finanziati in caso di rinunce o revoche e indica il responsabile tecnico dell’attuazione, che monitora i lavori e riferisce semestralmente alla Giunta. La Giunta riferisce annualmente all’Assemblea legislativa.

Sono previsti interventi straordinari in deroga per programmi nazionali o comunitari incompatibili con la programmazione ordinaria, nonché, in carenza di risorse, per interventi urgenti e prioritari.

Fondo regionale per le politiche abitative e altre risorse

È istituito il fondo regionale per le politiche abitative, destinato a finanziare gli interventi di ERS previsti dalla programmazione. Vi confluiscono:

  • risorse UE finalizzate o connesse agli obiettivi della legge;
  • risorse statali per politiche abitative e sostegno alla locazione;
  • rientri da precedenti interventi e dal fondo di rotazione;
  • risorse regionali stanziate in bilancio;
  • risorse da alienazioni.

Il fondo finanzia investimenti nel settore abitativo anche tramite contributi in conto capitale una tantum o in annualità per non più di quindici anni, ed è utilizzabile anche per copertura parziale di mutui. Può inoltre sostenere l’accesso alla locazione privata per nuclei meno abbienti e iniziative per sfratti esecutivi per morosità. Concorrono al finanziamento anche risorse di fondazioni bancarie, residui fondi Cassa depositi e prestiti, canoni di locazione eccedenti i costi di gestione e proventi da alienazioni.

La Regione può promuovere o partecipare a fondi immobiliari locali e strumenti finanziari innovativi per incrementare l’offerta di alloggi ERS.

Organi di supporto e osservatorio

È istituito il Comitato permanente per l’edilizia residenziale, con funzioni consultive per la programmazione regionale e per l’Osservatorio sulla condizione abitativa. Il Comitato è composto da rappresentanti della Regione, ANCI, ATER regionale, imprese di costruzione, cooperative, organizzazioni sindacali del settore, degli inquilini e dei proprietari; i componenti restano in carica per la legislatura e non percepiscono compensi.

È istituito anche l’Osservatorio della condizione abitativa presso la struttura regionale competente, quale supporto per acquisizione, elaborazione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, sul fabbisogno e sulla consistenza del patrimonio ERS. La Regione accantona lo 0,2% delle risorse del fondo per le attività dell’Osservatorio. I dati dell’Osservatorio costituiscono base informativa per il POA.

La consistenza del patrimonio ERS e il fabbisogno abitativo primario sono determinati annualmente per ambiti territoriali; gli operatori trasmettono i dati entro il 30 aprile dell’anno successivo ai Comuni capofila delle Zone sociali, che li inoltrano all’Osservatorio.

Categorie di intervento e contributi

La legge disciplina diverse categorie di intervento, con contributi pubblici differenziati e convenzioni con i Comuni.

Recupero del patrimonio edilizio esistente

Sono incentivati gli interventi di recupero di patrimonio abitativo inseriti in programmi organici urbani, soprattutto se finalizzati al reinsediamento nei centri urbani, alla rimozione del degrado e all’integrazione sociale. Hanno priorità i recuperi di interi isolati nei centri storici, se almeno il 50% delle superfici recuperate è residenziale.

Il recupero può essere:

  • primario: su parti comuni, strutture, elementi architettonici e finiture esterne; contributo massimo del 60% del costo di costruzione di riferimento, aumentabile del 10% se ricorrono le condizioni di priorità previste;
  • secondario: su unità residenziali interne; contributo fino al 35% del costo di riferimento, graduato in base alla capacità economica del nucleo e alla destinazione dell’alloggio.

Per unità non residenziali può essere concesso un contributo per il recupero primario fino al 20%.

Prima abitazione e proprietà differita

Sono previsti contributi per recupero, acquisto e recupero, nuova costruzione e autocostruzione finalizzati alla prima abitazione. I contributi sono graduati per fasce di ISEE e non possono superare:

  • 40% per recupero/acquisto e recupero;
  • 35% per nuova costruzione;
  • 20% per autocostruzione.

Sono previste anche abitazioni in proprietà differita, dopo almeno otto anni di locazione. Il canone e il prezzo di cessione sono stabiliti nella convenzione con il Comune; il contributo massimo è graduato per fasce di ISEE e non può superare:

  • 35% per recupero/acquisto e recupero;
  • 30% per nuova costruzione.

I contributi possono essere concessi anche a privati singoli per acquisto o acquisto e recupero, con tetto massimo del 30% del prezzo d’acquisto.

Gli alloggi A/1, A/8 e A/9 sono esclusi; è data priorità agli immobili nei centri storici.

Locazione permanente e locazione a termine

Il POA può finanziare l’incremento degli alloggi di ERS pubblica da destinare a locazione sociale. Sono previsti contributi per acquisizione, recupero o nuova costruzione di alloggi da locare permanentemente o per almeno otto anni.

Per la locazione permanente il contributo non può superare il 50% del costo di costruzione. Per la locazione a termine il limite è definito dal POA in base alla durata e alla categoria di intervento. Al termine della locazione a termine, gli alloggi possono essere venduti con diritto di prelazione ai locatari, secondo convenzione.

Categorie speciali

La legge prevede interventi per:

  • anziani autosufficienti e persone con disabilità: contributi per adeguamento dell’abitazione di proprietà, con abbattimento barriere, adeguamenti di sicurezza, impianti di segnalazione, ristrutturazioni interne e manutenzione straordinaria; il contributo può arrivare al 50% del costo e richiede certificazione tecnica;
  • studenti universitari: recupero di unità immobiliari da destinare a locazione a studenti; la locazione deve durare almeno 12 anni nella versione originaria e almeno 5 anni nella disciplina consolidata successiva, con canone concordato e possibile riduzione dei tributi comunali;
  • cooperazione in difficoltà: finanziamenti speciali per cooperative di abitazione e di autocostruzione in grave difficoltà;
  • programmi urbani complessi: gli interventi sono soggetti alla disciplina delle categorie sopra indicate e possono beneficiare di deroghe ai requisiti, in caso di particolare interesse e per il ripopolamento dei centri storici.

Sostegno al reddito e operatori privati

È previsto un sostegno al reddito per i conduttori di alloggi in locazione con contratto registrato, finanziato dal fondo nazionale affitto, da risorse regionali e comunali. La Giunta stabilisce requisiti e modalità di erogazione; i Comuni provvedono all’individuazione dei beneficiari e all’erogazione.

Sono previsti anche contributi a proprietari di interi fabbricati non locati che stipulino singoli contratti di locazione a canone concordato.

Emergenze abitative, rotazione e sperimentazione

Il piano triennale può accantonare risorse per gravi emergenze abitative segnalate dai Comuni. È inoltre possibile istituire un fondo di rotazione per l’acquisto delle aree destinate alla locazione.

Le risorse per la sperimentazione finanziano interventi innovativi nella gestione del patrimonio, nella finanza di progetto e nel processo edilizio, con attenzione a sicurezza, qualità, eco-compatibilità e risparmio energetico.

Requisiti dei beneficiari

La disciplina dei requisiti è stratificata nel testo consolidato, ma il nucleo attuale richiede, per i contributi del Titolo II, il possesso di uno dei titoli di soggiorno/cittadinanza ammessi e la residenza o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da almeno 24 mesi consecutivi. È inoltre richiesta una capacità economica del nucleo, misurata in base all’ISEE, entro i limiti minimi e massimi fissati per le diverse tipologie di intervento.

Per i cittadini non UE con residenza fiscale all’estero è richiesta la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese di residenza fiscale, salvo impossibilità o diversa previsione di convenzioni internazionali.

Ulteriori requisiti speciali riguardano, a seconda delle misure:

  • assenza di proprietà o altri diritti reali su abitazioni adeguate;
  • assenza di precedenti assegnazioni o finanziamenti pubblici per l’abitazione;
  • assenza di decadenze o annullamenti di precedenti assegnazioni ERS negli ultimi cinque anni.

Per la prima abitazione occorre, in sostanza, non essere titolari di diritti su altra abitazione adeguata e non aver fruito di altri contributi pubblici per l’acquisto della casa. Per la locazione permanente e a termine sono richiesti i requisiti generali e l’assenza di diritti su abitazioni adeguate. Per categorie speciali si richiedono ulteriori condizioni anagrafiche o sociali, come l’età massima per i giovani nuclei, la presenza di disabilità o la composizione del nucleo.

Nucleo familiare e nuove costituzioni

Il nucleo familiare è quello risultante dall’anagrafe comunale; i coniugi non separati sono considerati parte dello stesso nucleo anche se residenti in abitazioni diverse.

Il richiedente può dichiarare la costituzione di un nuovo nucleo familiare, purché il nucleo di appartenenza abbia ISEE entro il limite stabilito e il nuovo nucleo si formi entro un anno dalla domanda. In tale ipotesi i requisiti vanno verificati anche rispetto ai componenti del nucleo da costituire.

Operatori e convenzioni

Gli interventi sono realizzati da operatori pubblici o privati selezionati secondo criteri di qualità e requisiti definiti dalla Giunta.

Gli operatori pubblici comprendono ATER regionale, Comuni e altri enti pubblici; la ATER regionale può operare per conto dei Comuni previa convenzione. Gli operatori privati comprendono imprese, cooperative di abitazione, cooperative di autocostruzione, fondi immobiliari e cittadini singoli o associati, secondo le regole della legge.

Le convenzioni disciplinano, in particolare:

  • durata e vincoli dell’intervento;
  • canone di locazione, comunque non superiore alla normativa vigente;
  • violazioni e sanzioni;
  • prezzo di cessione degli immobili o degli alloggi;
  • modalità di cessione al termine della locazione a termine.

La Giunta stabilisce anche la compensazione per gli operatori pubblici e privati.

È previsto un sistema di accreditamento degli operatori privati che intendono beneficiare di contributi pubblici, con verifica di capacità professionali, gestionali, economico-finanziarie ed efficienza. La sospensione o revoca dell’accreditamento comporta la possibile sospensione o revoca dei contributi. La Giunta e l’Assemblea legislativa intervengono nella definizione dei requisiti e dei soggetti preposti alle procedure.

Gestione del patrimonio di ERS pubblica

Il Titolo IV disciplina assegnazione, alienazione, gestione e canoni degli alloggi di ERS pubblica, cioè gli alloggi di proprietà di ATER regionale, Comuni o altri enti pubblici, recuperati, acquistati o realizzati con contributi pubblici e destinati senza limite di tempo alla locazione a canone sociale.

Sono esclusi gli alloggi realizzati da operatori privati per locazione permanente o a termine, gli alloggi di servizio e quelli degli enti previdenziali pubblici.

Gli alloggi con particolare pregio storico-artistico, o non più utilizzabili per le finalità del titolo per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o eccessivi costi di gestione/manutenzione, possono essere esclusi dal patrimonio ERS pubblica con provvedimento motivato, previa sostituzione con patrimonio equivalente e con eventuale destinazione a uso non residenziale previa autorizzazione regionale.

Gli alloggi non più funzionali per ubicazione, assenza di domanda o eccessiva onerosità possono essere inseriti nei programmi di vendita.

Gestione, autogestione e informazione agli assegnatari

La ATER regionale gestisce gli alloggi di ERS pubblica e stipula convenzioni con gli enti proprietari per amministrazione, manutenzione, contabilizzazione e riscossione dei canoni. La ATER presenta annualmente una relazione sullo stato dei programmi e sulla gestione del patrimonio.

La Regione promuove l’autogestione da parte degli assegnatari per beni e servizi condominiali e per la piccola manutenzione. L’autogestione è disciplinata da regolamento ATER; può avvalersi di amministratori esterni scelti da un elenco regionale. Le spese sono ripartite tra gli assegnatari, con possibile regresso verso ATER solo dopo il tentativo di recupero verso i morosi. È garantito il diritto di informazione sulla gestione e sulle spese.

Requisiti per l’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica

Per l’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica i nuclei familiari devono possedere i requisiti generali di cittadinanza/soggiorno e i requisiti territoriali e reddituali previsti dalla legge e dai regolamenti regionali, inclusi i limiti ISEE per accesso e permanenza.

La normativa vigente richiede, in sintesi:

  • residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio regionale da almeno 24 mesi consecutivi;
  • ISEE non superiore al limite stabilito;
  • assenza di condanne per specifici reati ostativi;
  • assenza di diritti di proprietà o altri diritti reali su abitazioni adeguate;
  • assenza di occupazioni senza titolo di alloggi ERS pubblica nei cinque anni precedenti.

La Giunta disciplina requisiti, attestazione e verifica, nonché i limiti ISEE per accesso e permanenza. È prevista una convenzione con il Ministero della giustizia per consultare il casellario.

Sono previste deroghe temporanee per emergenze abitative dovute a calamità naturali.

Riserva di alloggi per categorie particolari

Il bando può riservare fino all’8% degli alloggi a favore di:

  • giovani nuclei familiari di cui all’art. 24, con priorità per quelli con figli minori a carico;
  • famiglie monoparentali con uno o più figli a carico;
  • donne vittime di violenza in famiglia o di crimini domestici, fino all’8% della disponibilità annua;
  • persone con disabilità, fino al 3% della disponibilità annua, nell’ambito di progetti di vita individuale personalizzati e partecipati.

Le assegnazioni per violenza domestica e disabilità avvengono mediante intese con i soggetti della rete di prevenzione e contrasto alla violenza o con ASL ed enti del Terzo Settore, e la Giunta regionale ne disciplina attuazione e criteri preferenziali.

Procedura di assegnazione e graduatorie

Gli alloggi sono assegnati mediante bando pubblico, di norma biennale, emanato entro il 30 settembre. Il bando indica ambito territoriale, requisiti, termini e modalità di domanda, criteri di graduatoria e criteri di canone.

I Comuni possono:

  • emanare bandi annuali in presenza di elevata domanda;
  • rinviare il bando se non vi sono domande e alloggi disponibili;
  • emanare bandi sovracomunali o speciali;
  • prevedere requisiti aggiuntivi.

Le graduatorie sono formate sulla base di condizioni di disagio e punteggi regionali, con possibili ulteriori criteri comunali. Tra i fattori valutati figurano reddito/ISEE, numerosità del nucleo, presenza di minori, anziani o persone con disabilità, recente costituzione del nucleo, condizioni abitative improprie o degradate, sovraffollamento, sfratto o sgombero, e pregressa collocazione in graduatorie precedenti.

Le graduatorie definitive sono approvate entro 90 giorni dalla scadenza del bando e restano efficaci per due anni. È istituita una Commissione per le assegnazioni con funzioni sovracomunali o comunali/di Zona sociale, composta da cinque membri con esperti giuridico-amministrativi, rappresentante ATER e rappresentante sindacale; la Commissione relaziona periodicamente a Regione, Commissione consiliare e ATER.

Consegna degli alloggi, mobilità e autorecupero

La scelta dell’alloggio, la consegna, l’eventuale rinuncia e i termini di occupazione sono disciplinati dai Comuni.

Nell’assegnazione deve essere perseguito l’obiettivo della razionalizzazione del patrimonio e dell’integrazione sociale tra nuclei con diversa cittadinanza e categorie speciali. Sono previsti limiti dimensionali all’alloggio in relazione al numero dei componenti, con assegnazioni in deroga solo in casi di necessità e come soluzione temporanea.

La mobilità volontaria è prevista in caso di sopravvenuta inidoneità dell’alloggio, sottoutilizzo, sovraffollamento o necessità di avvicinamento al lavoro o all’assistenza. I Comuni disciplinano le procedure con bandi almeno biennali; la ATER regionale attua le procedure e può imporre mobilità d’ufficio per sottoutilizzo, nonché gestire trasferimenti temporanei per ristrutturazione. Il rifiuto del trasferimento può comportare maggiorazioni del canone.

Sono disciplinati anche gli interventi di autorecupero: gli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione possono essere assegnati a soggetti che anticipano le spese, poi scomputate dai canoni, secondo convenzione e controllo ATER. L’autorecupero può riguardare anche alloggi già assegnati.

Subentro, ospitalità e composizione del nucleo

In caso di decesso dell’assegnatario o abbandono dell’alloggio, subentrano automaticamente i componenti del nucleo conviventi e, a certe condizioni, i familiari entrati nel nucleo dopo l’assegnazione. È disciplinata anche la voltura in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, seguendo la decisione del giudice.

L’ospitalità temporanea di estranei al nucleo è consentita per periodi limitati e, se necessario, previa autorizzazione ATER; non comporta ampliamento del nucleo né diritto al subentro.

Emergenza abitativa, sfratti, occupazioni abusive e canoni particolari

Per gravi emergenze abitative i Comuni possono ricevere assegnazioni in deroga ai limiti ordinari, secondo la disponibilità annuale e i limiti percentuali previsti per popolazione comunale. Le emergenze possono comprendere sfratti esecutivi non per morosità, sgomberi, trasferimenti per ordine pubblico, sistemazioni di profughi o emigrati, soggetti in percorsi socio-terapeutici, situazioni connesse a programmi urbani complessi, donne vittime di violenza, persone vittime di discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere, e altri casi espressamente indicati.

Per sfratti per morosità la legge prevede anche una commissione comunale o di Zona sociale che favorisca soluzioni “casa a casa”.

Le occupazioni senza titolo sono contrastate con diffida, ordine di rilascio e cancellazione dalle graduatorie; è dovuta un’indennità risarcitoria pari al doppio del canone dovuto, oltre ai danni.

Il canone di locazione degli alloggi ERS pubblica è articolato in tre aree:

  • area di protezione sociale: canone commisurato esclusivamente all’ISEE, con canone minimo per coprire i costi di gestione;
  • area amministrata: canone graduato in base al valore dell’immobile e alla capacità economica del nucleo;
  • area di decadenza: canone maggiorato per chi supera i limiti di permanenza.

Gli assegnatari rimborsano integralmente anche le spese dei servizi. Il canone decorre, in base alle norme transitorie, dal 1° gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge.

Annullamento, decadenza e morosità

L’annullamento dell’assegnazione è disposto per contrasto con norme vigenti o per dichiarazioni/documenti falsi o non conformi ai requisiti di attestazione; comporta risoluzione del contratto e rilascio immediato dell’alloggio, con indennità di occupazione fino alla riconsegna.

La decadenza è prevista per una serie ampia di condotte e sopravvenienze, tra cui:

  • abbandono o uso improprio dell’alloggio;
  • attività illecite;
  • danni gravi all’immobile;
  • perdita dei requisiti di assegnazione;
  • ISEE oltre il limite per la permanenza;
  • mancata produzione della documentazione;
  • opere abusive;
  • morosità;
  • violazioni contrattuali;
  • allacciamenti abusivi;
  • lavoro nero rilevato in ispezione;
  • acquisizione successiva di diritti su abitazioni adeguate;
  • condanna definitiva per reati specifici, compresa violenza domestica.

La decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio dell’alloggio; in presenza di disagio familiare può essere concessa una dilazione fino a sei mesi. Il mancato rilascio comporta il pagamento del canone maggiorato e una sanzione pecuniaria da 3 a 12 mensilità.

La morosità è regolata con piano di rientro, prima dell’azione legale; il mancato pagamento oltre i termini, la morosità verso l’autogestione e il mancato rispetto del piano di rientro costituiscono cause di decadenza. Non è causa di risoluzione la morosità dovuta a disoccupazione, grave malattia o indigenza accertata. I pagamenti devono avvenire via domiciliazione bancaria o pagoPA.

È introdotta la “carta dell’inquilino”, con 30 punti iniziali e premi di permanenza in regola, fino a 40 punti. Le violazioni comportano decurtazioni secondo regolamento; l’esaurimento del credito può portare alla richiesta di decadenza.

Vendita degli alloggi e utilizzo dei proventi

Gli alloggi non più funzionali possono essere inseriti nei programmi di vendita. La vendita è approvata dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni, sulla base di proposte degli enti proprietari. Gli assegnatari hanno diritto di prelazione con riduzione del 30% sul prezzo di mercato; in caso di acquisto dell’intero fabbricato da parte di tutti gli assegnatari, il prezzo di ciascun alloggio si riduce di un ulteriore 10%.

Se la prelazione non è esercitata, gli enti proprietari possono vendere tramite aste pubbliche; sono previste misure di salvaguardia per gli assegnatari aventi diritto alla permanenza. I bandi possono riservare priorità a particolari categorie.

I proventi delle alienazioni concorrono alla programmazione regionale e devono essere destinati a riqualificazione/rigenerazione e incremento del patrimonio ERS pubblica, nuove costruzioni, recupero, manutenzione straordinaria e opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. I Comuni versano al fondo regionale i proventi delle vendite di beni acquistati o ristrutturati con oneri a carico dei programmi di cui alla legge, nei limiti del contributo concesso e rivalutato.

Patrimonio collegato alla crisi sismica del 1997

Gli alloggi acquistati, costruiti o recuperati a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, una volta cessate le esigenze di sistemazione temporanea, fanno parte del patrimonio ERS e sono destinati a:

  • reinsediamento abitativo nelle aree colpite dal sisma;
  • interventi per categorie sociali;
  • locazione a canone concordato;
  • dismissione.

Per tali alloggi il Consiglio regionale approva linee guida e la Giunta approva un programma triennale che ne definisce quantità, ubicazioni e destinazioni. Sono previste riserve per nuclei residenti nelle zone interessate, bandi speciali nei comuni montani o svantaggiati, e norme specifiche per la vendita, con priorità per gli occupanti e per particolari categorie di soggetti. I prefabbricati realizzati per l’emergenza, una volta cessata l’esigenza, restano nel patrimonio indisponibile dei Comuni, con vincolo di destinazione a strutture di ricovero in caso di calamità naturali o per ragioni umanitarie; sono possibili utilizzi provvisori e, in casi eccezionali, alienazioni con procedure pubbliche e nel rispetto del piano comunale di emergenza.

Norme transitorie, abrogazioni e finanziamento

La legge abroga le precedenti leggi regionali del 1996 e del 2000 in materia, con salvezza dei procedimenti pendenti, che si chiudono secondo le norme previgenti. Le norme regionali che rinviano agli atti abrogati si intendono riferite alla nuova disciplina, se applicabile.

In prima applicazione:

  • i Comuni devono emanare il bando di assegnazione entro sei mesi dall’adozione del modello tipo;
  • le graduatorie vigenti continuano a valere per non più di due anni;
  • i regolamenti attuativi devono essere adottati entro i termini stabiliti;
  • il piano triennale va adottato entro sei mesi;
  • il Comitato permanente deve essere costituito entro sessanta giorni;
  • il canone decorre dal 1° gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore.

È prevista una clausola valutativa con relazione annuale della Giunta all’Assemblea legislativa sull’attuazione della legge, sul POA, sul fondo, sui beneficiari, sugli operatori, sulla gestione degli alloggi e sull’attività del Comitato e dell’Osservatorio.

Le coperture finanziarie sono assicurate con apposite unità di bilancio, poi ricondotte al regime contabile armonizzato, e con il fondo regionale per le politiche abitative. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

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