Cassazione Penale, Sentenza n. 3545/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'Appello, del decreto che aveva applicato a La Bella la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 2. I difensori censuravano la violazione e la errata applicazione degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n.159/2011, sostenendo che la decisione si era basata prevalentemente sugli esiti del procedimento "Rimpiazzo" e che la partecipazione di La Bella al sodalizio mafioso si sarebbe interrotta nel 2010-2011; pertanto la pericolosità non sarebbe stata "attuale". Venivano inoltre dedotte l'irrilevanza di contatti sporadici o di conoscenze in un piccolo centro, la genericità dei riferimenti a frequentazioni con pregiudicati, la mancata attualità delle vicende del 2014 e 2019 e la limitata utilità delle dichiarazioni del collaboratore Moscato, iniziato a collaborare nel 2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solamente per violazione di legge e che non sono consentite, in sede di legittimità, censure di merito o una rivalutazione fattuale se non nei casi di motivazione inesistente o meramente apparente. Il Collegio ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato non fosse inesistente o meramente apparente: la Corte d'Appello aveva considerato condanne emesse (sentenza dell'11.4.2022 per 416bis, estorsione tentata aggravata, art.74 DPR 309/1990, ecc.), il radicamento di La Bella nel contesto della consorteria (rapporti con il capo clan Fiorillo), pregresse vicende di spaccio, indagini del 2014 e denuncia del 2019. La mancata produzione in cassazione del provvedimento del Tribunale del Riesame invocato dalla difesa ha aggravato il vizio di autosufficienza del ricorso. Perciò il ricorso è stato rigettato come inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)
Disciplina le misure di prevenzione; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (artt. 10, comma 3 e 27, comma 2) e le censure mosse con riferimento agli artt. 4 e 6 (motivo e presupposti della misura). Cassazione chiarisce che il ricorso in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
Richiamata quale norma storica che limita il ricorso per cassazione, confermata la regola che nel procedimento di prevenzione il sindacato in Cassazione è ristretto a questioni di diritto.
Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3ter, comma 2
Richiamata in relazione al regime di impugnabilità e ai limiti del sindacato in Cassazione sulle misure di prevenzione.
Riferito dal ricorrente (Tribunale del Riesame aveva ritenuto superata la presunzione di cui all'art. 275 in ragione della risalenza dei fatti). La Cassazione ha osservato che la difesa non ha prodotto il provvedimento su cui si fondava tale affermazione, rendendo aspecifica la censura.
Citato nel contesto dei limiti del sindacato di legittimità: la Corte precisa che l'illogicità manifesta/travisamento della prova è generalmente estraneo al giudizio di cassazione in materia di prevenzione, salvo casi di motivazione inesistente o meramente apparente.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per l'irrogazione di Euro 3.000.
D.L. 23 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Richiamato perché la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi di tale disposizione; non è decisivo sul merito ma indicativo dell'attività del Pubblico Ministero nella fase di legittimità.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma sul traffico di stupefacenti; riferita alle contestazioni (spaccio) aggravate dall'art. 416bis.1 in rapporto alla finalità mafiosa, utilizzate nella motivazione della pericolosità attuale.
Codice penale, art. 416bis e art. 416bis.1
Art. 416bis (associazione di tipo mafioso) e relativo aggravamento (416bis.1) sono centrali: la Corte ha ritenuto che l'appartenenza o il ruolo nella consorteria e le condanne per fatti aggravati dalla finalità mafiosa possono fondare la valutazione di attualità della pericolosità.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il sindacato della Corte di Cassazione è limitato a questioni di diritto; non è consentita la rivalutazione di fatto salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- Per contestare in Cassazione una misura di prevenzione è necessario articolare censure di illegittimità e, se si invoca un precedente provvedimento favorevole (es. Tribunale del Riesame), produrlo o indicarlo in modo tale da renderlo valutabile; censure generiche o non autosufficienti sono inammissibili.
- La 'attualità' della pericolosità può essere valutata anche per relazione con sodalizi mafiosi: condanne per reati aggravati, frequenti rapporti con soggetti della stessa consorteria e ruolo riconosciuto nel clan sono elementi rilevanti per il giudizio di prevenzione.
- La mera cessazione di comportamenti pregressi non è automaticamente provante dell'assenza di pericolosità: occorre dimostrare concretamente interruzione di rapporti e di comportamenti criminosi se si vuole contestare l'attualità della pericolosità.
- Le dichiarazioni di collaboratori/ pentiti possono essere valutate in base alla loro rilevanza temporale e al contenuto; l'eventuale incertezza del periodo di riferimento attenua il loro valore probatorio ma non li rende automaticamente inutilizzabili.
- La difesa dovrebbe focalizzarsi sul produrre atti e provvedimenti decisivi (es. sentenze, provvedimenti del Riesame) già in sede di legittimità quando intende dedurre che il giudice di merito ha trascurato elementi decisivi, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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