Cassazione Penale, Sentenza n. 3471/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per omessa protezione di macchine (mancata segregazione della cinghia di trasmissione in un carter e mancata installazione del dispositivo salva-dito sull'ago di macchina cucitrice) in violazione degli artt. 71, co.1 e 70, co.2 D.Lgs. n.81/2008. Il ricorrente deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., sostenendo di aver sanato le violazioni immediatamente dopo il primo accertamento (installando il dispositivo su una macchina e disattivando l'altra) e che, al secondo sopralluogo (otto giorni dopo), gli ispettori avrebbero constatato l'avvenuta eliminazione del pericolo.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il motivo: la valutazione del giudice di merito è coerente e logica, avendo accertato che le violazioni erano relative a due macchine — una priva del meccanismo salva-dito e l'altra priva sia del salva-dito sia della protezione della cinghia — e quindi ha effettuato una valutazione complessiva della gravità, del grado di colpevolezza e del pericolo. Ne consegue che non sono ricorsi i requisiti per applicare l'art. 131-bis c.p. Il giudice di merito ha comunque concesso le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena; la condanna (ammenda di euro 3.000,00) è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. n.81/2008
art. 71, comma 1; art. 70, comma 2
Le norme impongono obblighi di protezione delle macchine (es. carter per cinghie di trasmissione e dispositivi salva-dito). L'omissione integra illecito rilevante ai fini penali/amministrativi: la Corte conferma che la presenza di più violazioni e la loro natura rendono valutabile complessivamente il pericolo e la responsabilità del datore di lavoro.
Codice penale
La causa di non punibilità per il comportamento riparatorio post delictum richiede che la rimozione del pericolo sia effettiva, complessiva e valutata alla stregua della gravità del fatto, del grado di colpevolezza e dell'entità del rischio. Nel caso di più violazioni o di pericolo residuo la mera sanatoria parziale o tardiva non assicura automaticamente l'esclusione della punibilità.
D.L. n.137/2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso in Cassazione (modalità di trattazione). Non incide sul merito della valutazione circa la non punibilità.
Massime di principio
- La riparazione o eliminazione del pericolo dopo l'accertamento può concorrere all'esclusione della punibilità solo se la rimozione è completa, documentata e valutata nel contesto dell'intera fattispecie (numero di violazioni, gravità, grado di colpevolezza).
- La mera attestazione di interventi parziali (es. su una sola macchina quando le violazioni riguardano più macchine) non è sufficiente per ottenere l'applicazione di art. 131-bis c.p.; è necessaria la prova che ogni fonte di pericolo sia stata eliminata.
- Chi impugna in Cassazione deve allegare e produrre documentazione probatoria rilevante (es. verbali di ispezione successiva) per dimostrare la completa sanatoria; l'assenza di tali documenti indebolisce il ricorso.
- Il giudice valuta complessivamente modalità della condotta, tempestività e completezza dei rimedi, entità del rischio e colpevolezza: anche se non si applica l'esclusione della punibilità, il comportamento successivo può comunque influire sulle attenuanti e sulla misura della pena.
- In contestazioni relative alla sicurezza sul lavoro è essenziale intervenire tempestivamente su tutte le carenze rilevate e conservarne evidenza documentale per dimostrare la rimozione del rischio in eventuali sedi giudiziarie.
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