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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3472/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la riforma in appello di una sentenza di assoluzione (Tribunale di Urbino) in materia di omessa dichiarazione IRPEF relativa all'annualità 2010. Il ricorrente contestava: (1) omissione dell'esame dell'imputato in sede d'appello in presenza della giurisprudenza CEDU (Maestri c./Italia), specie quando la procura generale aveva richiesto l'audizione; (2) mancata considerazione dell'accertamento tributario con adesione operato dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla ricostruzione della Guardia di Finanza; (3) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), con contestazione del modo in cui il giudice ha computato la soglia di punibilità attribuendo l'importo dell'IRPEF in modo da ritenere superata la soglia "per ciascun socio".

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: (1) l'obbligo di rinnovazione dell'esame dell'imputato, alla luce della giurisprudenza Maestri, non opera quando l'imputato non abbia mai reso dichiarazioni nel primo grado; (2) la motivazione d'appello è adeguata in quanto le componenti del calcolo dei ricavi non sono state contestate né sono stati documentati costi tali da escludere il superamento della soglia. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la censura circa la motivazione del giudice rispetto alla causa di non punibilità per particolare tenuità, rilevando che la Corte d'appello non ha spiegato perché abbia attribuito l'imposta complessiva in modo da considerarla "il doppio dell'importo attribuibile a ciascun socio". Tuttavia, risalendo il fatto al 29/12/2010 e computati i termini di prescrizione (anche considerando sospensioni), il reato si era estinto per prescrizione: la Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8

    Richiamata solo in ordine alla modalità di trattazione del ricorso (procedura straordinaria/semplificata).

  • Sentenza CEDU Maestri c./Italia (08/07/2021)

    Invocata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di audizione dell'imputato in caso di riforma di una sentenza assolutoria; la Corte di cassazione spiega che l'onere di rinnovazione dell'esame è una specificazione dell'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva e non sussiste quando l'imputato non abbia mai reso dichiarazioni nel primo grado.

  • Art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla particolare tenuità del fatto va applicata con motivazione chiara: il giudice deve spiegare come viene determinata la soglia rispetto all'imposta appellata e l'attribuzione dell'importo ai singoli soggetti; aggregazioni ingiustificate o spiegazioni carenti possono rendere la decisione viziata.

  • Art. 12 d.lgs. 74/2000

    Richiamata dalla sentenza di merito come riferimento alle pene accessorie previste per i delitti tributari.

  • Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019 (Rv. 276596)

    Giurisprudenza di legittimità che specifica la nozione di "rinnovazione della prova dichiarativa" rispetto a quanto richiesto dalla CEDU; utilizzata per escludere l'obbligo di audizione dell'imputato nel caso di specie.

  • Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino, Rv. 275319)

    Richiamata in tema di calcolo della prescrizione e di esclusione implicita della recidiva: la sentenza d'appello non avendo applicato aumenti per recidiva, non si computano per il calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • L'obbligo, ex CEDU Maestri, di audire l'imputato quando una sentenza assolutoria è ribaltata in appello si traduce in un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa soltanto se l'imputato aveva reso dichiarazioni nel primo grado o se quelle dichiarazioni sono decisive per la decisione; se l'imputato non ha mai reso dichiarazioni non sussiste automaticamente l'onere di audizione in appello.
  • In materia tributaria il giudice può preferire una ricostruzione (es. Guardia di Finanza) rispetto ad un'altra (es. Agenzia delle Entrate) purché la decisione motivi adeguatamente la scelta e le singole componenti del calcolo non risultino contestate dalle parti; l'assenza di contestazione probatoria limita la censura sulla preferenza metodologica.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede motivazione puntuale: il giudice deve spiegare in che modo l'imposta evasa viene attribuita ai singoli soggetti e perché la soglia non è superata. Non è ammissibile un computo aggregato o una duplicazione degli importi senza adeguata giustificazione.
  • Prima di proporre ricorso o pronunciare condanne per reati tributari occorre sempre verificare attentamente i termini di prescrizione, comprese eventuali sospensioni; la prescrizione può portare all'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto.
  • Se in sede d'appello il Pubblico Ministero chiede l'audizione dell'imputato e il giudice non la dispone, la sentenza di merito dovrebbe esplicitare le ragioni del diniego per consentire un controllo di legittimità; l'assenza di tale motivazione può essere oggetto di censura salvo che l'audizione non fosse comunque necessaria in base alla ricostruzione probatoria.

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