Cassazione Penale, Sentenza n. 3476/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Latina (11/05/2022) che, in sede di appello avverso il provvedimento del Gip (04/03/2022), aveva rigettato la richiesta di dissequestro di un'area e di opere edili nel Comune di Terracina. Il nodo centrale era la validità della DIA presentata a suo tempo da Del Duca Katiuscia per conto della IA.DE.CA.: la società non era proprietaria del terreno al momento della presentazione (acquisto avvenuto successivamente) e la dichiarazione era stata accompagnata da una delega rilasciata da un solo comproprietario (Alborosso Antonio), che a sua volta risultava agente per una parte limitata dei comproprietari. Il ricorrente deduceva violazione di legge sul punto della legittimazione a presentare la DIA (sostenendo che chi abbia titolo può proporla anche se non proprietario formale) e mancata o insufficiente motivazione circa il mantenimento della misura cautelare reale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene il difensore avesse procura speciale e il Petrassi fosse legale rappresentante della società ricorrente, i fatti dimostravano l'assenza di titolo della IA.DE.CA. al momento della presentazione della DIA e l'insufficienza della delega rilasciata da un solo comproprietario; la giurisprudenza e l'art. 11 DPR 380/2001 richiedono che la richiesta di titolo edilizio provenga da chi abbia la totale disponibilità dell'immobile (tutti i comproprietari congiuntamente, salvo situazioni particolari tipo pactum fiduciae). Perciò la DIA è stata ritenuta radicalmente illegittima e il primo motivo infondato; ne consegue la manifestissima infondatezza del secondo motivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR n. 380 del 2001, art. 11
La Corte applica il principio che i soggetti legittimati a richiedere il titolo edilizio sono il proprietario o chi abbia titolo per richiederlo; in caso di comproprietà la domanda deve provenire dalla totalità dei comproprietari salvo che sussista una concreta situazione che conferisca ad uno la disponibilità esclusiva (es. pactum fiduciae).
DPR n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)
Norma richiamata come riferimento per il fumus del reato connesso a violazioni della normativa edilizia che ha giustificato il sequestro preventivo iniziale.
Codice Penale, art. 483
Articolo richiamato tra i reati contestati (connesso a falsità); la sentenza prende atto della contestazione ma focalizza la valutazione sulla illegittimità della DIA e sulla mancanza di titolo.
Codice di Procedura Civile, art. 325, comma 1
Richiamato per delimitare il sindacato della Cassazione sulla motivazione: in sede di legittimità è ammesso il controllo per violazione di legge, non un riesame libero dei fatti; pertanto il vizio dedotto doveva configurarsi come violazione di norme sostanziali o processuali.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Norma utilizzata per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Per richiedere un titolo edilizio su un bene in comproprietà la domanda deve provenire da tutti i comproprietari o da chi abbia la totale disponibilità del bene; la delega di un singolo comproprietario non è sufficiente, salvo situazioni documentate di piena rappresentatività o pactum fiduciae.
- Se la società/istante non è proprietaria del terreno al momento della presentazione della DIA e non ha un titolo che le conferisca la disponibilità, la DIA può essere dichiarata invalida e ciò può giustificare il mantenimento di misure cautelari reali (sequestro).
- La delega alla presentazione di atti non estende automaticamente la legittimazione se il delegante non aveva titolo a rappresentare la totalità dei comproprietari; principio 'delegatus delegare non potest' va valutato in base al titolo del delegante.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato a questioni di diritto (violazione di legge); i fatti accertati in grado di merito sono sindacabili solo nei limiti previsti dalle norme di legittimità.
- Un terzo soggetto (non imputato) che subisce effetti patrimoniali da un provvedimento penale può impugnare depositando procura speciale, ma ha la possibilità di successo solo se dimostra un effettivo titolo e la fondatezza giuridica delle sue deduzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3471/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3472/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3474/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3477/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3478/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3479/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →