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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3476/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Latina (11/05/2022) che, in sede di appello avverso il provvedimento del Gip (04/03/2022), aveva rigettato la richiesta di dissequestro di un'area e di opere edili nel Comune di Terracina. Il nodo centrale era la validità della DIA presentata a suo tempo da Del Duca Katiuscia per conto della IA.DE.CA.: la società non era proprietaria del terreno al momento della presentazione (acquisto avvenuto successivamente) e la dichiarazione era stata accompagnata da una delega rilasciata da un solo comproprietario (Alborosso Antonio), che a sua volta risultava agente per una parte limitata dei comproprietari. Il ricorrente deduceva violazione di legge sul punto della legittimazione a presentare la DIA (sostenendo che chi abbia titolo può proporla anche se non proprietario formale) e mancata o insufficiente motivazione circa il mantenimento della misura cautelare reale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene il difensore avesse procura speciale e il Petrassi fosse legale rappresentante della società ricorrente, i fatti dimostravano l'assenza di titolo della IA.DE.CA. al momento della presentazione della DIA e l'insufficienza della delega rilasciata da un solo comproprietario; la giurisprudenza e l'art. 11 DPR 380/2001 richiedono che la richiesta di titolo edilizio provenga da chi abbia la totale disponibilità dell'immobile (tutti i comproprietari congiuntamente, salvo situazioni particolari tipo pactum fiduciae). Perciò la DIA è stata ritenuta radicalmente illegittima e il primo motivo infondato; ne consegue la manifestissima infondatezza del secondo motivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • DPR n. 380 del 2001, art. 11

    La Corte applica il principio che i soggetti legittimati a richiedere il titolo edilizio sono il proprietario o chi abbia titolo per richiederlo; in caso di comproprietà la domanda deve provenire dalla totalità dei comproprietari salvo che sussista una concreta situazione che conferisca ad uno la disponibilità esclusiva (es. pactum fiduciae).

  • DPR n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)

    Norma richiamata come riferimento per il fumus del reato connesso a violazioni della normativa edilizia che ha giustificato il sequestro preventivo iniziale.

  • Codice Penale, art. 483

    Articolo richiamato tra i reati contestati (connesso a falsità); la sentenza prende atto della contestazione ma focalizza la valutazione sulla illegittimità della DIA e sulla mancanza di titolo.

  • Codice di Procedura Civile, art. 325, comma 1

    Richiamato per delimitare il sindacato della Cassazione sulla motivazione: in sede di legittimità è ammesso il controllo per violazione di legge, non un riesame libero dei fatti; pertanto il vizio dedotto doveva configurarsi come violazione di norme sostanziali o processuali.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Norma utilizzata per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Per richiedere un titolo edilizio su un bene in comproprietà la domanda deve provenire da tutti i comproprietari o da chi abbia la totale disponibilità del bene; la delega di un singolo comproprietario non è sufficiente, salvo situazioni documentate di piena rappresentatività o pactum fiduciae.
  • Se la società/istante non è proprietaria del terreno al momento della presentazione della DIA e non ha un titolo che le conferisca la disponibilità, la DIA può essere dichiarata invalida e ciò può giustificare il mantenimento di misure cautelari reali (sequestro).
  • La delega alla presentazione di atti non estende automaticamente la legittimazione se il delegante non aveva titolo a rappresentare la totalità dei comproprietari; principio 'delegatus delegare non potest' va valutato in base al titolo del delegante.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato a questioni di diritto (violazione di legge); i fatti accertati in grado di merito sono sindacabili solo nei limiti previsti dalle norme di legittimità.
  • Un terzo soggetto (non imputato) che subisce effetti patrimoniali da un provvedimento penale può impugnare depositando procura speciale, ma ha la possibilità di successo solo se dimostra un effettivo titolo e la fondatezza giuridica delle sue deduzioni.

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