Cassazione Civile, Ordinanza n. 06745/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Un utente aveva convenuto in giudizio il gestore del servizio idrico integrato chiedendo di accertare l’inesigibilità di una pretesa di pagamento relativa a conguagli della tariffa idrica integrata. In particolare aveva eccepito la prescrizione di una fattura e, per un’altra fattura emessa per "conguagli partite pregresse 2005-2011", aveva chiesto l’annullamento previa disapplicazione della delibera dell’ente d’ambito che ne aveva fissato la misura con efficacia retroattiva. Il gestore aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia investisse la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo di regolazione delle tariffe e non un mero problema di calcolo. Il tribunale d’appello aveva confermato la giurisdizione ordinaria e rigettato nel merito, ritenendo illegittima la retroattività dei conguagli. In cassazione il gestore ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di plurime norme europee, nazionali e regolatorie sul servizio idrico, sostenendo che esso fosse vincolato ad applicare una tariffa eterodeterminata, senza margini discrezionali, e che il nuovo sistema tariffario consentisse il recupero dei conguagli senza integrare una illegittima retroattività; ha inoltre richiamato l’eterointegrazione del contratto ex art. 1339 c.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui il gestore del servizio idrico può richiedere conguagli retroattivi solo per costi imprevisti e imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione, mentre non è legittimo riversare sull’utenza errori di gestione o di previsione o costi non correlati né correlabili al servizio reso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Oristano, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il motivo è stato incardinato come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 142, co. 3 D.lgs. n. 152 del 2006
Norma richiamata tra quelle ritenute mal interpretate dalla ricorrente nel quadro della disciplina del servizio idrico e tariffario.
art. 154 D.lgs. n. 152 del 2006
Norma richiamata tra quelle poste a fondamento della disciplina tariffaria del servizio idrico.
art. 9 Dir. 2000/60/CE
Norma europea richiamata in relazione ai criteri di regolazione del servizio idrico e dei relativi costi.
art. 21, commi 13 e 19 D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 106
Norma richiamata quale base del sistema di regolazione tariffaria del settore.
art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012
Richiamato come fonte del sistema tariffario applicato al servizio idrico.
Richiamato per sostenere l’eterointegrazione del contenuto contrattuale da parte di fonti normative/regolatorie.
Delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR
Atto regolatorio richiamato dalla ricorrente come fonte del metodo tariffario e dei conguagli.
Delibera n. 18 del 26 giugno 2014 dell’Ente d’Ambito della Sardegna
Atto amministrativo/regolatorio oggetto di contestazione, per l’effetto retroattivo dei conguagli.
Richiamato dal giudice di merito per escludere la legittimità dell’effetto retroattivo della delibera.
Massime di principio
- Nel contenzioso sui conguagli del servizio idrico, il gestore può pretendere il recupero retroattivo di costi solo se dimostra che si tratta di costi imprevisti e imprevedibili al momento dell’erogazione e della fatturazione.
- Non è legittimo trasferire sull’utenza, mediante conguaglio, errori di gestione o di previsione del gestore, se i costi recuperati non risultano correlati e correlabili al servizio reso e alle voci di costo ammissibili.
- La pretesa di conguaglio costituisce fatto costitutivo del diritto del gestore: grava dunque su quest’ultimo l’onere di provare l’imprevedibilità del costo, oltre alla pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto.
- Le tariffe dei servizi economici di interesse generale devono restare aderenti ai costi effettivamente sostenuti, essere pertinenti al servizio reso e rispondere a criteri di misurabilità, congruità ed efficienza economica; un recupero retroattivo non coerente con tali criteri è illegittimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06632/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06633/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06637/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06638/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06639/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06640/2024 del 13/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →