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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22835/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un pignoramento presso terzi eseguito dall’agente della riscossione, deducendo censure alla cartella di pagamento presupposta, relativa a tributi per l’anno d’imposta 1995 e notificata, secondo quanto ricostruito dalla Corte, al solo curatore del fallimento. Dopo un primo passaggio davanti al tribunale, dichiaratosi difettoso di giurisdizione, e poi davanti alle commissioni tributarie, la controversia era già giunta in Cassazione, che con ordinanza n. 20810/2020 aveva rigettato il ricorso della contribuente. La società ha quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., lamentando errore di fatto: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che la contribuente avesse avuto adeguata cognizione della cartella solo in occasione del pignoramento presso terzi del 23 gennaio 2012, e che pertanto la cartella dovesse essere impugnata entro 60 giorni ex art. 21 d.lgs. 546/1992; la ricorrente sosteneva invece di non aver ricevuto l’atto di pignoramento e di averne avuto notizia in altro momento, con conseguente erroneità della declaratoria di tardività.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché l’ordinanza impugnata aveva già preso espressamente posizione sulla circostanza controversa della conoscenza della cartella da parte della contribuente in occasione del pignoramento presso terzi. Le censure proposte miravano, in realtà, a contestare la valutazione e l’interpretazione degli atti processuali compiute dalla Corte, cioè un errore di giudizio, non deducibile con revocazione. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché gli intimati non hanno resistito con controricorso. È stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto revocatorio

    L’errore revocatorio richiede una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, su un fatto decisivo risultante o escluso in modo incontestabile dagli atti; non comprende errori di giudizio, né la diversa interpretazione delle risultanze processuali.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammissibile solo nei limiti dell’errore di fatto, non per contestare valutazioni o interpretazioni del materiale processuale.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato quale termine di decadenza per l’impugnazione della cartella di pagamento nel processo tributario.

  • art. 615 c.p.c.

    È il rimedio azionato originariamente dalla contribuente con opposizione all’esecuzione avverso il pignoramento presso terzi.

  • art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È indicato come base dell’espropriazione presso terzi promossa dall’agente della riscossione.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato insieme all’art. 72-bis nel quadro del pignoramento presso terzi eseguito dall’agente della riscossione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una percezione inesatta della realtà processuale, relativa a un fatto decisivo incontestabilmente smentito o confermato dagli atti; non è sufficiente la deduzione di una diversa lettura delle prove o degli atti.
  • Non è ammissibile la revocazione quando la censura, pur formalmente incardinata nell’art. 395, n. 4, c.p.c., miri in sostanza a contestare l’interpretazione o la valutazione degli elementi processuali compiute dal giudice di legittimità.
  • Se la sentenza o l’ordinanza impugnata ha già espressamente affrontato il fatto controverso, la denuncia di errore revocatorio difetta del presupposto della svista percettiva e si traduce in una critica di merito.
  • Nel giudizio di revocazione contro una decisione della Cassazione, non sono deducibili errori di diritto o di giudizio, né presunte errate conseguenze tratte dalla Corte dalla documentazione di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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