Cassazione Civile, Ordinanza n. 21603/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso tra le parti e da un successivo accordo transattivo. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della società concedente a restituire alla società affittuaria gli importi versati a titolo di deposito cauzionale, ritenuto comprensivo anche di una componente astrattamente imputata all'IVA, e aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla concedente per asseriti inadempimenti dell'affittuaria nella riconsegna del ramo d'azienda, nella comunicazione di danni all'immobile aziendale e nella corretta volturazione delle licenze. La società concedente ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) lamenta motivazione apparente ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla corretta riconsegna dell'azienda, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato un documento inidoneo e avrebbe trascurato che la condotta dell'affittuaria aveva impedito la regolare intestazione delle licenze, con perdita delle licenze e dei canoni di affitto; 2) deduce omesso esame di elementi istruttori ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto non provati i danni da perdita di mensilità di canone, nonostante la produzione del contratto con il successivo affittuario; 3) lamenta omessa statuizione sull'ammissione delle prove testimoniali, sempre evocando l'art. 360 n. 5 c.p.c., per il rigetto delle istanze istruttorie formulate a prova degli inadempimenti e dei danni; 4) denuncia violazione dell'art. 1 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la restituzione del deposito cauzionale non fosse soggetta a IVA, che le parti avessero pattuito diversamente la sua imputazione e che l'ulteriore pretesa della controparte determinasse indebito arricchimento. La Corte di cassazione dichiara tutti i motivi inammissibili: i primi due perché prospettati come vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di una decisione di appello confermativa di quella di primo grado fondata sulle stesse ragioni in fatto, quindi nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c., e comunque perché mirano a una nuova valutazione del merito e delle prove; il terzo perché la doglianza attiene a un vizio processuale che andava dedotto ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., oltre a difettare di specifica allegazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. e di adeguata dimostrazione della decisività delle prove; il quarto perché la Corte d'appello ha correttamente interpretato gli accordi transattivi e la volontà delle parti, escludendo che su somme versate o restituite a titolo di deposito cauzionale sia dovuta IVA, e la ricorrente non ha indicato in quale modo sarebbero stati violati i canoni ermeneutici contrattuali.
Norme richiamate
Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove; inoltre, nei casi di doppia conforme, opera la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la denuncia del vizio motivazionale nei limiti dedotti dalla ricorrente, quando le decisioni di merito coincidono nelle ragioni di fatto.
La motivazione apparente ricorre solo quando il percorso argomentativo sia mancante o meramente apparente; non basta contestare la sufficienza o la condivisibilità della motivazione.
Il ricorrente deve indicare in modo puntuale e completo gli atti e i documenti su cui fonda la censura, pena l'inammissibilità.
Le censure che riguardano un vizio processuale, come la mancata pronuncia o la gestione delle prove, devono essere veicolate come errori processuali e non come vizio motivazionale.
È inammissibile il motivo che non si confronti con l'orientamento giurisprudenziale consolidato e non spieghi adeguatamente la rilevanza e ammissibilità della prova o della censura proposta.
Le somme versate o restituite a titolo di deposito cauzionale non sono soggette a IVA; la corte ha valorizzato l'accordo transattivo e l'interpretazione complessiva della volontà delle parti per escludere una diversa imposizione.
La parte che contesta l'interpretazione negoziale deve indicare specificamente quali canoni legali di ermeneutica siano stati violati; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti, va attestato l'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso che deduca il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. incontra un rilevante limite di ammissibilità quando le sentenze di primo e secondo grado coincidono nelle ragioni di fatto.
- La censura per motivazione apparente è ammissibile solo se la motivazione sia davvero inesistente o incomprensibile nel suo nucleo essenziale, non quando si contesti la persuasività della valutazione compiuta dal giudice di merito.
- Le doglianze relative all'ammissione o alla valutazione delle prove devono essere formulate come errori processuali pertinenti e con puntuale indicazione degli atti e dei capitoli di prova rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La violazione di norme sull'interpretazione del contratto può essere denunciata in cassazione solo indicando specificamente quali criteri ermeneutici siano stati disattesi, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.
- Le somme versate o da restituire come deposito cauzionale non sono, di regola, soggette a IVA; se le parti abbiano inteso ricomprendere l'importo originariamente corrisposto in una somma complessiva, tale volontà va ricostruita secondo gli accordi e i canoni ermeneutici applicabili.
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