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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21603/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso tra le parti e da un successivo accordo transattivo. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della società concedente a restituire alla società affittuaria gli importi versati a titolo di deposito cauzionale, ritenuto comprensivo anche di una componente astrattamente imputata all'IVA, e aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla concedente per asseriti inadempimenti dell'affittuaria nella riconsegna del ramo d'azienda, nella comunicazione di danni all'immobile aziendale e nella corretta volturazione delle licenze. La società concedente ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) lamenta motivazione apparente ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla corretta riconsegna dell'azienda, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato un documento inidoneo e avrebbe trascurato che la condotta dell'affittuaria aveva impedito la regolare intestazione delle licenze, con perdita delle licenze e dei canoni di affitto; 2) deduce omesso esame di elementi istruttori ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto non provati i danni da perdita di mensilità di canone, nonostante la produzione del contratto con il successivo affittuario; 3) lamenta omessa statuizione sull'ammissione delle prove testimoniali, sempre evocando l'art. 360 n. 5 c.p.c., per il rigetto delle istanze istruttorie formulate a prova degli inadempimenti e dei danni; 4) denuncia violazione dell'art. 1 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la restituzione del deposito cauzionale non fosse soggetta a IVA, che le parti avessero pattuito diversamente la sua imputazione e che l'ulteriore pretesa della controparte determinasse indebito arricchimento. La Corte di cassazione dichiara tutti i motivi inammissibili: i primi due perché prospettati come vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di una decisione di appello confermativa di quella di primo grado fondata sulle stesse ragioni in fatto, quindi nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c., e comunque perché mirano a una nuova valutazione del merito e delle prove; il terzo perché la doglianza attiene a un vizio processuale che andava dedotto ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., oltre a difettare di specifica allegazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. e di adeguata dimostrazione della decisività delle prove; il quarto perché la Corte d'appello ha correttamente interpretato gli accordi transattivi e la volontà delle parti, escludendo che su somme versate o restituite a titolo di deposito cauzionale sia dovuta IVA, e la ricorrente non ha indicato in quale modo sarebbero stati violati i canoni ermeneutici contrattuali.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove; inoltre, nei casi di doppia conforme, opera la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la denuncia del vizio motivazionale nei limiti dedotti dalla ricorrente, quando le decisioni di merito coincidono nelle ragioni di fatto.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione apparente ricorre solo quando il percorso argomentativo sia mancante o meramente apparente; non basta contestare la sufficienza o la condivisibilità della motivazione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare in modo puntuale e completo gli atti e i documenti su cui fonda la censura, pena l'inammissibilità.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Le censure che riguardano un vizio processuale, come la mancata pronuncia o la gestione delle prove, devono essere veicolate come errori processuali e non come vizio motivazionale.

  • art. 360-bis n. 2 c.p.c.

    È inammissibile il motivo che non si confronti con l'orientamento giurisprudenziale consolidato e non spieghi adeguatamente la rilevanza e ammissibilità della prova o della censura proposta.

  • art. 1 d.P.R. 633/1972

    Le somme versate o restituite a titolo di deposito cauzionale non sono soggette a IVA; la corte ha valorizzato l'accordo transattivo e l'interpretazione complessiva della volontà delle parti per escludere una diversa imposizione.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    La parte che contesta l'interpretazione negoziale deve indicare specificamente quali canoni legali di ermeneutica siano stati violati; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti, va attestato l'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze istruttorie.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso che deduca il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. incontra un rilevante limite di ammissibilità quando le sentenze di primo e secondo grado coincidono nelle ragioni di fatto.
  • La censura per motivazione apparente è ammissibile solo se la motivazione sia davvero inesistente o incomprensibile nel suo nucleo essenziale, non quando si contesti la persuasività della valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • Le doglianze relative all'ammissione o alla valutazione delle prove devono essere formulate come errori processuali pertinenti e con puntuale indicazione degli atti e dei capitoli di prova rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La violazione di norme sull'interpretazione del contratto può essere denunciata in cassazione solo indicando specificamente quali criteri ermeneutici siano stati disattesi, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.
  • Le somme versate o da restituire come deposito cauzionale non sono, di regola, soggette a IVA; se le parti abbiano inteso ricomprendere l'importo originariamente corrisposto in una somma complessiva, tale volontà va ricostruita secondo gli accordi e i canoni ermeneutici applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteAccollo ed espromissione
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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