Cassazione Penale, Sentenza n. 1612/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la motivazione ritenuta insufficiente e generica: si sosteneva che le dichiarazioni dei collaboranti (Rita Dentamaro, Patrizio Taurini, Nicola Ficarelli, Antonio Musciacchio) non individuavano fatti specifici che dimostrassero un apporto consapevole di Guglielrno all'associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., che alcune affermazioni lo indicavano solo come "autista" o persona "vicina" a soggetti apicali (es. Lorenzo Caldarola), e che nelle intercettazioni il richiamo al nome "Lorenzo" era equivoco. Si deduceva altresì confusione tra indizi relativi a due diverse associazioni (camorristica e per il traffico di stupefacenti).
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse valutato correttamente un insieme di elementi convergenti: dichiarazioni di più collaboranti che segnalano ruolo e partecipazione (partecipazione a riunioni, attività di spaccio, funzioni di autista, compiti di raccordo comunicativo), contenuti di conversazioni intercettate che individuano il ricorrente e lo distinguono da altri "Lorenzo", nonché riscontri operativi della polizia sulle frequentazioni e sui comportamenti. Il Collegio ha rilevato che la partecipazione all'associazione camorristica può essere desunta anche in assenza di una formale affiliazione, ove emergano elementi di fatto. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La partecipazione ad un'associazione mafiosa può essere desunta da elementi concreti (ruoli, partecipazione a riunioni, rapporti con i capi, attività di raccordo e supporto) anche in assenza di affiliazione formale; valutazione fondata su convergenza di dichiarazioni, intercettazioni e riscontri di polizia.
artt. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riferimento alla normativa sul traffico di stupefacenti: il giudice ha ritenuto che l'attività di spaccio e la partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata al traffico possono essere provate con gli stessi elementi probatori che riscontrano la partecipazione al clan, sebbene le due contestazioni vanno valutate distintamente.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiesta di limitare l'esposizione dei motivi del ricorso entro i margini consentiti per la motivazione: il ricorrente ha esposto i motivi nei limiti previsti ma il Collegio ha ritenuto tali deduzioni insufficienti perché non hanno confrontato integralmente l'insieme delle prove richiamate dall'ordinanza impugnata.
Norma che consente la condanna alle spese per ricorsi inammissibili o infondati: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prescrive adempimenti a carico della cancelleria dopo la pronuncia; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per le formalità previste.
Massime di principio
- La custodia cautelare per delitti associativi può fondarsi sulla convergenza di più fonti di prova: collaborazioni di più persone, intercettazioni e riscontri delle Forze di Polizia, anche se singole dichiarazioni appaiono parziali o generiche.
- La qualificazione di "affiliato" non richiede sempre la prova di una cerimonia o di un'affiliazione formale: conteggiando ruoli concreti (es. partecipazione a riunioni, funzioni di raccordo, gestione di piazze di spaccio) è possibile ritenere la partecipazione all'associazione.
- Dichiarazioni di collaboranti che sembrano limitate (es. indicare il ricorrente come "autista") non sono automaticamente prive di valore se corroborate da altri elementi che ne evidenziano funzioni operative e collegamenti con il vertice.
- Nelle impugnazioni contro ordinanze cautelari è essenziale confrontare compiutamente tutte le argomentazioni e gli elementi valorizzati dal giudice a quo: deduzioni parziali o che non ricostruiscono l'insieme probatorio rischiano l'inammissibilità.
- La presenza di appellativi o omonimie nelle intercettazioni (es. il nome "Lorenzo") richiede attenzione, ma può essere superata tramite elementi distintivi presenti nelle conversazioni e nei riscontri investigativi.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o non fondati possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme in favore della Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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