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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1419/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, pur confermando le condanne per i reati connessi a opere edilizie realizzate in difformità dal permesso di costruire n.5/2015, subordinava la sospensione condizionale alla demolizione delle opere. I motivi principali: presunta mancanza e illogicità della motivazione sulla difformità volumetrica e superficiaria; mancato riconoscimento dell'efficacia estintiva dei titoli in sanatoria (concessione in sanatoria n.92/2018) prodotti in giudizio; errata applicazione di norme amministrative e penali (in particolare art.31, comma 9 DPR 380/2001 e art.165 c.p.) con la conseguenza che non sarebbe possibile demolire un'opera assentita amministrativamente; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di Pastrello; gli esecutori (De Leonardis e Cleopazzo) contestavano altresì che l'opera fosse conforme al progetto assentito e che la sanatoria avesse escluso difformità rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione rileva che il motivo comune relativo alla mancata valutazione della concessione in sanatoria n.92/2018 e delle difformità merita approfondimento, ma constata che i reati attribuiti sono estinti per prescrizione (tenuto conto anche della sospensione del decorso dei termini dal 5/5/2017 al 22/12/2017, per 231 giorni): la prescrizione è intervenuta il 11/8/2021. Di conseguenza la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati e revoca l'ordine di demolizione dell'opera; pertanto non procede a rinvio per ulteriore valutazione sul merito delle questioni edilizie sollevate.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Comma contestato nella imputazione per concorso nei reati; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione del concorso perché ha dichiarato estinti i reati per prescrizione

  • art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380 del 2001

    Norma richiamata nella imputazione relativa a violazioni delle norme edilizie; la Corte osserva che la valutazione della conformità e della sanatoria non è stata affrontata dai giudici d'appello, ma la questione rimane ininfluente rispetto all'estinzione per prescrizione

  • art. 181 D.lgs. n. 42 del 2004

    Norma relativa alla tutela dei beni culturali citata nella imputazione; come per le altre norme di merito, la Cassazione non decide sul punto per effetto della prescrizione

  • art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001

    Riferito dai ricorrenti in relazione alla sanatoria (titoli in sanatoria prodotti in giudizio); i ricorrenti sostenevano che la sanatoria rendesse inefficaci le contestazioni penali, ma la Corte ha ritenuto che tale profilo richieda accertamento di merito non svolto in appello e che tuttavia è divenuto irrilevante alla luce dell'estinzione per prescrizione

  • art. 31 comma 9 D.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che non sia possibile procedere alla demolizione di opere assentite amministrativamente; anche questo quesito è stato ritenuto meritevole di esame ma non risolto dalla Cassazione a causa dell'estinzione dei reati

  • art. 165 comma 1 c.p.

    Norma penale richiamata dai ricorrenti in tema di integrità di opere assentite; la Corte non si pronuncia sul suo corretto inquadramento applicativo per effetto della prescrizione intervenuta

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione può annullare una condanna senza rinvio quando i reati sono estinti per prescrizione, anche se permangono questioni di merito non esaminate dai giudici di merito.
  • La presenza di un titolo in sanatoria (concessione in sanatoria) solleva profili di fatto e diritto che devono essere valutati dai giudici di merito; la Cassazione richiede che tali valutazioni siano esplicitate nella motivazione di appello se rilevanti per l'accertamento del reato.
  • La revoca di un ordine di demolizione può seguire una decisione di estinzione del reato per prescrizione: la cessazione del procedimento penale rende inutile l'ordine demolitorio collegato alla condanna penale.
  • Quando si contestano difformità edilizie è cruciale documentare e produrre tempestivamente i titoli amministrativi (permessi e concessioni in sanatoria) e chiedere espressa valutazione in grado di incidere sul giudizio penale.
  • Nel contenzioso penale-amministrativo relativo a opere edilizie, se il giudice del merito non valuta specifici elementi probatori (es. sanatoria), il ricorso in Cassazione può avere buone possibilità di successo per vizio motivazionale; tuttavia, l'esito pratico può essere determinato da questioni processuali (es. prescrizione) più che dal merito edilizio.

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